CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13400/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEalato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché intempestivo, posto che a fronte di sentenza della Corte di appello di Lecce pubblicata il 12 gennaio 2022 e depositata entro il termine stabilito di 30 giorni„ esso è stato presentato il 6 giugno 2022 ovvero oltre il termine massimo spirato il 27 maggio 2022. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/03/