CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 40160/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza del 26 febbraio 2021 del Tribunale di Torino che ha condannato l'imputata alla pena dell'ammenda per il reato ex artt. 5 e 6 d.lgs. 283/1962 (in Rivoli il 22 dicembre 2018). La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 7 maggio 2021, ha trasmesso l'impugnazione alla Corte di cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile. 2. Con l'atto di impugnazione non sono stati formulati motivi ex art. 606 cod. proc. pen.; la parte ha infatti presentato un appello, tutto incentrato sulla contestazione della ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle prove. Le argomentazioni sono relative solo al merito, come emerge chiaramente anche dal petitum, con il quale si chiede l'assoluzione dell'imputata ex art. 131-bis cod. pen. o in subordine il contenimento della pena entro i limiti edittali. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17/09/2021. I onsliere estensore Il Presidente nSem