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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08636/2026

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ona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], FabrizioColasurdo e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso,domicilio digitale come in atti- controricorrente -e controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso,domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 975/2023 pubblicata il21.6.2023;Numero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G.

Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.2.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Si trascrive dalla sentenza impugnata: “1. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva ex art.615 ter c.p.c. (così in sentenza, n.d.e.) al decreto di rilascio dell’alloggio diedilizia residenziale pubblica sito in Pescara alla via Trigno n. 22, emesso in data25/01/2021, convenendo dinanzi al Tribunale di Pescara l’A.T.E.R. ed il [OSCURATO:PERSONA].

Deduceva la illegittimità della cancellazione del suo nominativo per ilperiodo corrente dal 18/10/2019 al 4/02/2020 dalle liste dell’anagrafe delComune di Pescara, cancellazione che aveva comportato la interruzione delbiennio di convivenza, prima del decesso, con il [OSCURATO:PERSONA], titolare diregolare contratto di locazione dell’alloggio de quo sin dal lontano 1/03/2010, ilquale era venuto a mancare in data 22/03/2020.

Contestava, altresì, lalegittimità dello stesso decreto in quanto non preceduto da preavviso di rilascioex art. 36 della Legge n. 96/1996.

Chiedeva, quindi, che, previa declaratoria o,comunque, valutazione, da effettuarsi anche incidenter tantum, della illegittimitàdella cancellazione dalle liste del Comune di Pescara per il periodo corrente dal18/10/2019 al 4/02/2020, venisse accertato il suo diritto alla stipula di regolarecontratto di locazione dell’alloggio sito in [OSCURATO:PERSONA] 22 e, dunque, la legittimaoccupazione dello stesso.2.

Si costituiva l’A.T.E.R. la quale contestava integralmente tutto quanto exadverso dedotto, asserendo che il Tempio occupava sine titulo l’alloggio diedilizia residenziale popolare, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 16 dellaLegge n. 96/1996, ovvero la convivenza continuativa ed ininterrotta del TempioNumero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G.

Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026con il [OSCURATO:PERSONA] per due anni antecedenti il decesso dello stesso,essendo stato cancellato dall’anagrafe del Comune di Pescara per irreperibilitàdal 18/10/2019 al 4/02/2020, sì che difettava, appunto, il requisito dellaconvivenza senza soluzione di continuità.

Il decreto di rilascio dell’immobile -titolo esecutivo oggetto di impugnazione nel presente giudizio - era, pertanto,legittimo, essendo, peraltro, stato preceduto da regolare notifica di preavviso dirilascio tornato al mittente per compiuta giacenza.Si costituiva il Comune di Pescara, il quale eccepiva il proprio difetto dilegittimazione passiva, posto che oggetto del presente giudizio era la legittimitào meno del titolo esecutivo costituito dal decreto di rilascio emesso dall’Ater neiconfronti del Tempio e tenuto conto del fatto che questi non aveva impugnato,nei termini di legge, la dichiarazione di irreperibilità alla quale aveva, invece,prestato acquiescenza per facta concludentia, avendo presentato richiesta perottenere una nuova iscrizione nelle liste del Comune.3.

Non concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c. richiesti dalla sola difesa delTempio risultando la causa di natura prettamente documentale, il Tribunale,definitivamente pronunciando, dichiarava il difetto di legittimazione passiva delComune di Pescara; rigettava l’opposizione nel merito; condannava TempioSalvatore alla rifusione, in favore del Comune di Pescara e dell’A.T.E.R., dellespese di giudizio. (…)”.Proposto gravame dal Tempio, la Corte d’appello dell’Aquila, nella resistenzadell’ATER di Pescara e del Comune di Pescara, lo rigettò con sentenza del21.6.2023, osservando in particolare che correttamente il primo giudice avevaescluso la possibilità di disapplicare, incidenter tantum, il provvedimento diNumero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G.

Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026cancellazione del Tempio dalle liste dell’anagrafe; che correttamente s’eraritenuta la carenza di legittimazione passiva del Comune e che quest’ultimo nonavesse affatto omesso di contestare la dedotta illegittimità del provvedimento dicancellazione; che, del pari, corretta era la valutazione del primo giudice circal’irrilevanza del fatto che il Tempio fosse stato assolto dall’accusa di invasionearbitraria dell’alloggio.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sullascorta di un unico motivo, cui resistono con distinti controricorsi l’ATER diPescara e il Comune di Pescara.In data 16.3.2024 è stata depositata, e successivamente comunicata, unaproposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis1, c.p.c.,del seguente tenore: “risultano, in primo luogo, inammissibili tutte le censurecon le quali sono introdotte, nella presente fase di legittimità, questioni nuove,non affrontate nella sentenza impugnata, senza un adeguato richiamo alcontenuto degli atti difensivi con i quali tali questioni sarebbero state già postenel corso del giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.(ciò vale, in particolare, per buona parte di quanto esposto nei paragrafi I e IIIdell’unico motivo di ricorso);- altrettanto è a dirsi per le argomentazioni che non si confrontanoadeguatamente con l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato (ciòvale, in particolare, per parte di quanto esposto nel paragrafo II del motivo diricorso ed in parte anche per quanto esposto nel paragrafo IV);- le restanti censure (in particolare, buona parte di quelle esposte ai paragrafi IIe IV del motivo di ricorso, ivi incluse quelle relative alla contestazione dellaN. 570/24 R.G.

Numero registro generale 570/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026ritenuta acquiescenza del ricorrente al provvedimento di cancellazione dalle listeData pubblicazione 07/04/2026anagrafiche del Comune di Pescara), benché proposte in termini di violazione dinorme di diritto, in realtà si risolvono nella contestazione di accertamenti di fattooperati dai giudici nella prudente valutazione delle prove, sostenuti da adeguatamotivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoriasotto il profilo logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonchénella richiesta di nuova e diversa valutazione della prove, il che non è consentitonel giudizio di legittimità;tanto premesso, risultano, altresì e di conseguenza, manifestamente infondatesia le censure di violazione dell’art. 16 della L.R. 25 ottobre 1996 n. 96 (indicatenella rubrica dell’unico motivo di ricorso), sia quelle di violazione degli artt. 115c.p.c. e 2697 c.c. contenute nell’esposizione del motivo stesso (peraltro, nonformulate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fineindividuati dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n.16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del10/06/2016, Rv. 640192 - 01, 640193 - 01 e 640194 - 01; Sez.

U, Sentenza n.1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 - 01, non massimata sul punto; da ultimo:Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02), e ciò anche conriguardo alle contestazioni relative alla mancata ammissione dei mezzi di provadi cui era stata chiesta l’ammissione, dei quali la corte d’appello hacorrettamente rilevato l’irrilevanza ai fini della decisione, in considerazione delleragioni della stessa;infine, è appena il caso di osservare che la questione di legittimità costituzionaleprospettata nella rubrica dell’unico motivo di ricorso non è di fatto neancheNumero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G.

Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026oggetto di specifica illustrazione nella successiva esposizione, con l’indicazionedelle ragioni della stessa”.[OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente depositato istanza di decisione, sicché èstata fissata l’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il depositodell’ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con l’unico motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dellanorma di cui alla all'Art. 16 L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 in relazione all’art. 360c.p.c., n.1-5 nonché l’illegittimità costituzionale del medesimo articolo perviolazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Si rileva, anzitutto, la sussistenza dellagiurisdizione del giudice ordinario, stante il preteso subentro del ricorrente nellaposizione soggettiva dell’originario assegnatario dell’alloggio fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA];che la valutazione del Comune circa la propria irreperibilità, oltre che resa inviolazione di rilevanti principi costituzionali, è totalmente erronea, non essendosupportata da verifiche eseguite per almeno 365 giorni, sicché esso ricorrentenon poteva considerarsi occupante sine titulo; che la procedura era soggetta allasospensione ex art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020; chela domanda di subentro era da considerare fondata.2.1 - Il ricorso è palesemente inammissibile.Ritiene la Corte, anzitutto, di dover integralmente confermare il percorsomotivazionale adottato nella pur approfondita proposta di definizione anticipatacomunicata alle parti, che è qui sufficiente integralmente richiamare, per brevità,e che non risulta minimamente scalfita dagli argomenti offerti dal ricorrentenell’istanza di decisione, ove - in modo davvero incomprensibile e di assaiNumero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G.

Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026problematica rispondenza alla diligenza professionale minima esigibile dinanziad una Corte di legittimità - la difesa del ricorrente pretenderebbe di confutarnele ragioni invocando alcune disposizioni regolatrici del ricorso per cassazionepenale, regolato dal c.p.p.A tanto può solo aggiungersi che il ricorso è totalmente aspecifico, perché omettedi confrontarsi con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, senza affattocriticarne le fondamenta, ma limitandosi a propugnare tesi che, ad avviso delricorrente, sono le sole idonee a definire la controversia, così del tutto travisandola natura dell’impugnazione che occupa, come è noto a critica vincolata, ex art.360 c.p.c.

Basti solo notare, a tal riguardo, che l’unico confuso motivo di ricorsoè fondato, tra l’altro, sull’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario,che la sentenza impugnata non ha per nulla declinato.3.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dalla conformità della presente decisione rispettoa quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione anticipata delgiudizio, deriva che il ricorrente va anche condannato ai sensi dell’art. 96, commi3 e 4, c.p.c., come da dispositivo.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrentiin € 5.100,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetarioNumero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G.

Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; condanna altresì ilricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, della sommadi € 5.100,00, nonché in favore della Cassa delle ammende della somma di €5.000,00, ai sensi dell’art. 96, rispettivamente commi 3 e 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data13.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], FabrizioColasurdo e [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso,domicilio digitale come in atti- controricorrente -e controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso,domicilio digitale come in atti- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 975/2023 pubblicata il21.6.2023;Numero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G. Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.2.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Si trascrive dalla sentenza impugnata: “1. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva ex art.615 ter c.p.c. (così in sentenza, n.d.e.) al decreto di rilascio dell’alloggio diedilizia residenziale pubblica sito in Pescara alla via Trigno n. 22, emesso in data25/01/2021, convenendo dinanzi al Tribunale di Pescara l’A.T.E.R. ed il [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva la illegittimità della cancellazione del suo nominativo per ilperiodo corrente dal 18/10/2019 al 4/02/2020 dalle liste dell’anagrafe delComune di Pescara, cancellazione che aveva comportato la interruzione delbiennio di convivenza, prima del decesso, con il [OSCURATO:PERSONA], titolare diregolare contratto di locazione dell’alloggio de quo sin dal lontano 1/03/2010, ilquale era venuto a mancare in data 22/03/2020. Contestava, altresì, lalegittimità dello stesso decreto in quanto non preceduto da preavviso di rilascioex art. 36 della Legge n. 96/1996. Chiedeva, quindi, che, previa declaratoria o,comunque, valutazione, da effettuarsi anche incidenter tantum, della illegittimitàdella cancellazione dalle liste del Comune di Pescara per il periodo corrente dal18/10/2019 al 4/02/2020, venisse accertato il suo diritto alla stipula di regolarecontratto di locazione dell’alloggio sito in [OSCURATO:PERSONA] 22 e, dunque, la legittimaoccupazione dello stesso.2. Si costituiva l’A.T.E.R. la quale contestava integralmente tutto quanto exadverso dedotto, asserendo che il Tempio occupava sine titulo l’alloggio diedilizia residenziale popolare, non sussistendo i presupposti di cui all’art. 16 dellaLegge n. 96/1996, ovvero la convivenza continuativa ed ininterrotta del TempioNumero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G. Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026con il [OSCURATO:PERSONA] per due anni antecedenti il decesso dello stesso,essendo stato cancellato dall’anagrafe del Comune di Pescara per irreperibilitàdal 18/10/2019 al 4/02/2020, sì che difettava, appunto, il requisito dellaconvivenza senza soluzione di continuità. Il decreto di rilascio dell’immobile -titolo esecutivo oggetto di impugnazione nel presente giudizio - era, pertanto,legittimo, essendo, peraltro, stato preceduto da regolare notifica di preavviso dirilascio tornato al mittente per compiuta giacenza.Si costituiva il Comune di Pescara, il quale eccepiva il proprio difetto dilegittimazione passiva, posto che oggetto del presente giudizio era la legittimitào meno del titolo esecutivo costituito dal decreto di rilascio emesso dall’Ater neiconfronti del Tempio e tenuto conto del fatto che questi non aveva impugnato,nei termini di legge, la dichiarazione di irreperibilità alla quale aveva, invece,prestato acquiescenza per facta concludentia, avendo presentato richiesta perottenere una nuova iscrizione nelle liste del Comune.3. Non concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c. richiesti dalla sola difesa delTempio risultando la causa di natura prettamente documentale, il Tribunale,definitivamente pronunciando, dichiarava il difetto di legittimazione passiva delComune di Pescara; rigettava l’opposizione nel merito; condannava TempioSalvatore alla rifusione, in favore del Comune di Pescara e dell’A.T.E.R., dellespese di giudizio. (…)”.Proposto gravame dal Tempio, la Corte d’appello dell’Aquila, nella resistenzadell’ATER di Pescara e del Comune di Pescara, lo rigettò con sentenza del21.6.2023, osservando in particolare che correttamente il primo giudice avevaescluso la possibilità di disapplicare, incidenter tantum, il provvedimento diNumero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G. Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026cancellazione del Tempio dalle liste dell’anagrafe; che correttamente s’eraritenuta la carenza di legittimazione passiva del Comune e che quest’ultimo nonavesse affatto omesso di contestare la dedotta illegittimità del provvedimento dicancellazione; che, del pari, corretta era la valutazione del primo giudice circal’irrilevanza del fatto che il Tempio fosse stato assolto dall’accusa di invasionearbitraria dell’alloggio.Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sullascorta di un unico motivo, cui resistono con distinti controricorsi l’ATER diPescara e il Comune di Pescara.In data 16.3.2024 è stata depositata, e successivamente comunicata, unaproposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis1, c.p.c.,del seguente tenore: “risultano, in primo luogo, inammissibili tutte le censurecon le quali sono introdotte, nella presente fase di legittimità, questioni nuove,non affrontate nella sentenza impugnata, senza un adeguato richiamo alcontenuto degli atti difensivi con i quali tali questioni sarebbero state già postenel corso del giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.(ciò vale, in particolare, per buona parte di quanto esposto nei paragrafi I e IIIdell’unico motivo di ricorso);- altrettanto è a dirsi per le argomentazioni che non si confrontanoadeguatamente con l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato (ciòvale, in particolare, per parte di quanto esposto nel paragrafo II del motivo diricorso ed in parte anche per quanto esposto nel paragrafo IV);- le restanti censure (in particolare, buona parte di quelle esposte ai paragrafi IIe IV del motivo di ricorso, ivi incluse quelle relative alla contestazione dellaN. 570/24 R.G. Numero registro generale 570/2024Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026ritenuta acquiescenza del ricorrente al provvedimento di cancellazione dalle listeData pubblicazione 07/04/2026anagrafiche del Comune di Pescara), benché proposte in termini di violazione dinorme di diritto, in realtà si risolvono nella contestazione di accertamenti di fattooperati dai giudici nella prudente valutazione delle prove, sostenuti da adeguatamotivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoriasotto il profilo logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonchénella richiesta di nuova e diversa valutazione della prove, il che non è consentitonel giudizio di legittimità;tanto premesso, risultano, altresì e di conseguenza, manifestamente infondatesia le censure di violazione dell’art. 16 della L.R. 25 ottobre 1996 n. 96 (indicatenella rubrica dell’unico motivo di ricorso), sia quelle di violazione degli artt. 115c.p.c. e 2697 c.c. contenute nell’esposizione del motivo stesso (peraltro, nonformulate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fineindividuati dalla giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n.16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del10/06/2016, Rv. 640192 - 01, 640193 - 01 e 640194 - 01; Sez. U, Sentenza n.1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 - 01, non massimata sul punto; da ultimo:Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02), e ciò anche conriguardo alle contestazioni relative alla mancata ammissione dei mezzi di provadi cui era stata chiesta l’ammissione, dei quali la corte d’appello hacorrettamente rilevato l’irrilevanza ai fini della decisione, in considerazione delleragioni della stessa;infine, è appena il caso di osservare che la questione di legittimità costituzionaleprospettata nella rubrica dell’unico motivo di ricorso non è di fatto neancheNumero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G. Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026oggetto di specifica illustrazione nella successiva esposizione, con l’indicazionedelle ragioni della stessa”.[OSCURATO:PERSONA] ha tempestivamente depositato istanza di decisione, sicché èstata fissata l’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il depositodell’ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con l’unico motivo si denuncia la “violazione e falsa applicazione dellanorma di cui alla all'Art. 16 L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 in relazione all’art. 360c.p.c., n.1-5 nonché l’illegittimità costituzionale del medesimo articolo perviolazione degli artt. 3 e 24 Cost. Si rileva, anzitutto, la sussistenza dellagiurisdizione del giudice ordinario, stante il preteso subentro del ricorrente nellaposizione soggettiva dell’originario assegnatario dell’alloggio fin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA];che la valutazione del Comune circa la propria irreperibilità, oltre che resa inviolazione di rilevanti principi costituzionali, è totalmente erronea, non essendosupportata da verifiche eseguite per almeno 365 giorni, sicché esso ricorrentenon poteva considerarsi occupante sine titulo; che la procedura era soggetta allasospensione ex art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020; chela domanda di subentro era da considerare fondata.2.1 - Il ricorso è palesemente inammissibile.Ritiene la Corte, anzitutto, di dover integralmente confermare il percorsomotivazionale adottato nella pur approfondita proposta di definizione anticipatacomunicata alle parti, che è qui sufficiente integralmente richiamare, per brevità,e che non risulta minimamente scalfita dagli argomenti offerti dal ricorrentenell’istanza di decisione, ove - in modo davvero incomprensibile e di assaiNumero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G. Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026problematica rispondenza alla diligenza professionale minima esigibile dinanziad una Corte di legittimità - la difesa del ricorrente pretenderebbe di confutarnele ragioni invocando alcune disposizioni regolatrici del ricorso per cassazionepenale, regolato dal c.p.p.A tanto può solo aggiungersi che il ricorso è totalmente aspecifico, perché omettedi confrontarsi con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, senza affattocriticarne le fondamenta, ma limitandosi a propugnare tesi che, ad avviso delricorrente, sono le sole idonee a definire la controversia, così del tutto travisandola natura dell’impugnazione che occupa, come è noto a critica vincolata, ex art.360 c.p.c. Basti solo notare, a tal riguardo, che l’unico confuso motivo di ricorsoè fondato, tra l’altro, sull’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario,che la sentenza impugnata non ha per nulla declinato.3.1 - In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dalla conformità della presente decisione rispettoa quanto prospettato alle parti in seno alla proposta di definizione anticipata delgiudizio, deriva che il ricorrente va anche condannato ai sensi dell’art. 96, commi3 e 4, c.p.c., come da dispositivo.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrentiin € 5.100,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetarioNumero registro generale 570/2024N. 570/24 R.G. Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 8636/2026Data pubblicazione 07/04/2026spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; condanna altresì ilricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, della sommadi € 5.100,00, nonché in favore della Cassa delle ammende della somma di €5.000,00, ai sensi dell’art. 96, rispettivamente commi 3 e 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data13.2.2026.Il Presidente
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