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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 gennaio 2024

Cassazione n. 13315/2024

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ricorso 12260-2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.12260/2019 Cron.

Rep.

C.C. 16/01/2024 giurisdizione Rapporto di piccola colonia.

Indennità di disoccupazione agricola. -2 - per la cassazione della sentenza n. 502 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo ottobre 201 8 (R.G.N. 626/2016).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 16 gennaio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il primo aprile 2019 e affidato a cinque motivi, la signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 502 del 2018, depositata il primo ottobre 2018. 1.1.– La Corte territoriale ha respinto il gravame della signora Fernicola e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato, per carenza di prova, la domanda di accertamento delrapport o di piccola colonia e quella consequenziale, volta a ottenere la reiscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli e il rigetto della richiesta di restituzione dell’indennità di disoccupazione agricola nel frattempo corrisposta. 1.2.–A sostegno della decisione, la Corte di merito ha argomentato che l’appellante non hadimostrato in modo persuasivo lo svolgimento dell’attività allegata e gli elementi costitutivi del rapport o di piccola colonia, contraddistinto da una compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali.

A tale riguardo, si rivelano insufficienti le risultanze documentali invocate dall’appellantee le testimonianze assunte, contraddette dalle evidenze riscontrate in sede ispettiva riguardo alla gestione dell’attività «alla stregua di un’azienda familiare» e al numero di giornate, di gran lunga superiori a quelle previste per i rapporti di piccola colonia. 2.–L’INPS resiste con controricorso , notificato l’8 maggio 2019 . 3.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater),e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. -3 - 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza, che non avrebbe reso alcuna pronuncia su alcuni motivi d’appello, inerenti alla titolarità dei fondi concessi, alla valutazione dell’accertamento ispettivo, alla necessità di espletare una consulenza tecnica d’ufficio, al carattere asseritamente ostativo del rapporto di parentela tra concedente e concessionario. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deducela violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ. e la conseguente nullità della sentenza, che avrebbe valorizzato le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, tuttavia «di tenore opposto alla motivazione della sentenza impugnata» in ordine alla circostanza decisiva della gestione dell’attività (pagina 12 del ricorso per cassazione). 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamentala violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 191, 421, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ.

Avrebbe errato la Corte territoriale nel disattendere la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, indispensabile al fine di calcolare l’effettivo fabbisogno di manodopera entro il numero massimo delle centoventi giornate annue, la reale estensione dei terreni coltivabili, le colture praticate. 4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente si duoledell’omesso esame circa un fatto decisivo -4 - per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e concernente l’estensione dei terreni e la discrasia tra la più ampia estensione catastale e quella coltivabile e, per altro verso, la natura stagionale dell’attività svolta e il fabbisogno di manodopera. 5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2164 e 2170 cod. civ. e imputa alla Corte di merito di aver erroneamente qualificato come «marcatamente soccidario» il rapporto intercorso tra le parti, senza tener conto della sussistenza dei tratti distintivi del rapporto di piccola colonia (l’associazione per la coltivazione di un fondo e per le attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili). 6.–Il primo motivo non coglie nel segno. 6.1.–La Corte d’appello di Salerno ha compiuto un autonomo vaglio critico delle risultanze istruttorie e, all’esito di una puntuale e coerente disamina delle allegazioni e dei dati di fatto, ha disconosciuto gli elementi costitutivi del rapporto di piccola colonia, dedotto a fondamento delle domande dell’appellante.

L’analisi complessiva degli elementi probatori ha condotto la Corte di merito a disattendere in maniera univoca i motivi di gravame che, in questa sede di legittimità, si assume siano stati pretermessi. 6.2.–Il percorso argomentativo, lineare e perspicuo, che sorregge la decisione impugnata e il carattere decisivo attribuito a taluni elementi a preferenza di altri sottendono una valutazione d’infondatezza di tutte le doglianze esposte nell’atto d’appello.

Non si ravvisano, dunque, il vizio di omessa pronuncia sulle censure e l’adombrata nullità della sentenza impugnata. 7.–Si rivelano inammissibili la seconda e la quinta doglianza, per una comune, dirimente ragione, che ne giustifica lo scrutinio congiunto. -5 - 7.1.– La sentenza impugnata s’incentra su un’analisi organica e plausibile del materiale probatorio acquisito e perviene a conclusioni che collimano con quelle già raggiunte dal giudice di prime cure.

Tale analisi passa in rassegna l’inattendibilità della documentazione di formazione unilaterale prodotta dall’appellante (pagina 4, punto 15), la genericità delle deposizioni assunte (pagine 4 e 5, punto 16), la preminenza degli elementi oggettivi di segnocontrario raccolti in sede ispettiva in ordine alla superficie concessa, alla mancanza del necessario carattere stagionale, alle giornate annue (pagina 5, punto 17). 7.2.– I giudici del gravame non fondano, dunque, il proprio convincimento sulle dichiarazioni della signora Fernicola, che il secondo motivo di ricorso ritiene siano state travisate.

Tali dichiarazioni, invero, integrano un mero elemento di rincalzo di una valutazione corroborata da una pluralità di dati convergenti.

Nell’iter logico che approda alla conferma della sentenza di primo grado, non riveste rilievo dirimente neppure la qualifica del rapporto come soccida, su cui si attarda il quinto mezzo.

Quel che rileva è l’insussistenza del rapporto di piccola colonia, che rappresenta la causa petendi delle pretese azionate dall’odierna ricorrente.

Ne discende che il secondo e il quinto motivo non solo non scalfiscono in modo efficace quel che, della ratio decidendi della pronuncia impugnata, rappresenta il fulcro, ma si prefiggono, inoltre, diconseguire una revisione del giudizio di fatto e dell’apprezzamento delle prove,sovvertendo una valutazione compiuta in termini concordi da entrambi i giudici di merito. 8.–Inammissibile si rivela anche la terza critica, che verte, nella sua parte saliente, sulla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio. -6 - 8.1.–Il giudizio sulla necessità e sull’utilità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Potere discrezionale che, nel caso di specie, è stato esercitato sulla base di una meditata valutazione sul carattere esaustivo degli elementi già acquisiti, di per sé idonei ad avvalorare il rigetto delle domande proposte.

Ladecisione di negare ingresso all’approfondimento peritale può essercensurata per cassazione unicamente ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e la relativa impugnazione soggiace alla preclusione derivante dalla regola della “doppia conforme”di cui all’art. 348-ter, quinto comma, c od. proc. civ., ratione temporis vigente (Cass., sez. lav., 25 agosto 2023, n. 25281; nello stesso senso, Cass., sez.

III, 23 marzo 2017, n. 7472). 8.2.–Una siffatta censura non è stata ritualmente formulata nel presente giudizio e il motivo di ricorso tende, anche da tale angolazione, a sollecitare a questa Corte una rivalutazione dell’accertamento di fatto e ad avversare la ricostruzione delineata da entrambe le pronunce di merito. 9.–Inammissibile, infine, è anche la quarta critica, che si appunta sull’omesso esame di un fatto decisivo. 9.1.–Tale critica, anzitutto, s’infrange contro la presenza di una pronuncia d’appello che conferma, per le medesime ragioni, la decisione di primo grado.

Né la parte ricorrente ha allegato, al fine di suffragare l’ammissibilità del motivo, la diversità delle ragioni che sorreggono le decisioni di merito(fra le molte, Cass., sez.

I, 22 dicembre 2016, n. 26774). 9.2.–Inoltre, gli elementi decisivi che la parte ricorrente asserisce non siano stati esaminati sono stati, a ben vedere, adeguatamente soppesati dalla Corte d’appello di Salerno, che è giunta a conclusioni difformi da quelle propugnate nell’odierno ricorso. -7 - Dietro lo schermo dell’omesso esame di un fatto decisivo, anche il presente motivo di ricorso ambisce a contrapporre un diverso, più appagante, coordinamento delle risultanze istruttorie acquisite, come l’Istituto non ha mancato di eccepire anche a tale riguardo (pagina 6 del controricorso). 10.–In virtù delle considerazioni esposte, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 11.– Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 12.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo dellaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori dilegge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnaz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso 12260-2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.12260/2019 Cron. Rep. C.C. 16/01/2024 giurisdizione Rapporto di piccola colonia. Indennità di disoccupazione agricola. -2 - per la cassazione della sentenza n. 502 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo ottobre 201 8 (R.G.N. 626/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 16 gennaio2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il primo aprile 2019 e affidato a cinque motivi, la signora [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 502 del 2018, depositata il primo ottobre 2018. 1.1.– La Corte territoriale ha respinto il gravame della signora Fernicola e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato, per carenza di prova, la domanda di accertamento delrapport o di piccola colonia e quella consequenziale, volta a ottenere la reiscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli e il rigetto della richiesta di restituzione dell’indennità di disoccupazione agricola nel frattempo corrisposta. 1.2.–A sostegno della decisione, la Corte di merito ha argomentato che l’appellante non hadimostrato in modo persuasivo lo svolgimento dell’attività allegata e gli elementi costitutivi del rapport o di piccola colonia, contraddistinto da una compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali. A tale riguardo, si rivelano insufficienti le risultanze documentali invocate dall’appellantee le testimonianze assunte, contraddette dalle evidenze riscontrate in sede ispettiva riguardo alla gestione dell’attività «alla stregua di un’azienda familiare» e al numero di giornate, di gran lunga superiori a quelle previste per i rapporti di piccola colonia. 2.–L’INPS resiste con controricorso , notificato l’8 maggio 2019 . 3.–Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater),e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. -3 - 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e la conseguente nullità della sentenza, che non avrebbe reso alcuna pronuncia su alcuni motivi d’appello, inerenti alla titolarità dei fondi concessi, alla valutazione dell’accertamento ispettivo, alla necessità di espletare una consulenza tecnica d’ufficio, al carattere asseritamente ostativo del rapporto di parentela tra concedente e concessionario. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente deducela violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ. e la conseguente nullità della sentenza, che avrebbe valorizzato le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, tuttavia «di tenore opposto alla motivazione della sentenza impugnata» in ordine alla circostanza decisiva della gestione dell’attività (pagina 12 del ricorso per cassazione). 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamentala violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 191, 421, secondo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ. Avrebbe errato la Corte territoriale nel disattendere la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, indispensabile al fine di calcolare l’effettivo fabbisogno di manodopera entro il numero massimo delle centoventi giornate annue, la reale estensione dei terreni coltivabili, le colture praticate. 4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente si duoledell’omesso esame circa un fatto decisivo -4 - per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti e concernente l’estensione dei terreni e la discrasia tra la più ampia estensione catastale e quella coltivabile e, per altro verso, la natura stagionale dell’attività svolta e il fabbisogno di manodopera. 5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2164 e 2170 cod. civ. e imputa alla Corte di merito di aver erroneamente qualificato come «marcatamente soccidario» il rapporto intercorso tra le parti, senza tener conto della sussistenza dei tratti distintivi del rapporto di piccola colonia (l’associazione per la coltivazione di un fondo e per le attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili). 6.–Il primo motivo non coglie nel segno. 6.1.–La Corte d’appello di Salerno ha compiuto un autonomo vaglio critico delle risultanze istruttorie e, all’esito di una puntuale e coerente disamina delle allegazioni e dei dati di fatto, ha disconosciuto gli elementi costitutivi del rapporto di piccola colonia, dedotto a fondamento delle domande dell’appellante. L’analisi complessiva degli elementi probatori ha condotto la Corte di merito a disattendere in maniera univoca i motivi di gravame che, in questa sede di legittimità, si assume siano stati pretermessi. 6.2.–Il percorso argomentativo, lineare e perspicuo, che sorregge la decisione impugnata e il carattere decisivo attribuito a taluni elementi a preferenza di altri sottendono una valutazione d’infondatezza di tutte le doglianze esposte nell’atto d’appello. Non si ravvisano, dunque, il vizio di omessa pronuncia sulle censure e l’adombrata nullità della sentenza impugnata. 7.–Si rivelano inammissibili la seconda e la quinta doglianza, per una comune, dirimente ragione, che ne giustifica lo scrutinio congiunto. -5 - 7.1.– La sentenza impugnata s’incentra su un’analisi organica e plausibile del materiale probatorio acquisito e perviene a conclusioni che collimano con quelle già raggiunte dal giudice di prime cure. Tale analisi passa in rassegna l’inattendibilità della documentazione di formazione unilaterale prodotta dall’appellante (pagina 4, punto 15), la genericità delle deposizioni assunte (pagine 4 e 5, punto 16), la preminenza degli elementi oggettivi di segnocontrario raccolti in sede ispettiva in ordine alla superficie concessa, alla mancanza del necessario carattere stagionale, alle giornate annue (pagina 5, punto 17). 7.2.– I giudici del gravame non fondano, dunque, il proprio convincimento sulle dichiarazioni della signora Fernicola, che il secondo motivo di ricorso ritiene siano state travisate. Tali dichiarazioni, invero, integrano un mero elemento di rincalzo di una valutazione corroborata da una pluralità di dati convergenti. Nell’iter logico che approda alla conferma della sentenza di primo grado, non riveste rilievo dirimente neppure la qualifica del rapporto come soccida, su cui si attarda il quinto mezzo. Quel che rileva è l’insussistenza del rapporto di piccola colonia, che rappresenta la causa petendi delle pretese azionate dall’odierna ricorrente. Ne discende che il secondo e il quinto motivo non solo non scalfiscono in modo efficace quel che, della ratio decidendi della pronuncia impugnata, rappresenta il fulcro, ma si prefiggono, inoltre, diconseguire una revisione del giudizio di fatto e dell’apprezzamento delle prove,sovvertendo una valutazione compiuta in termini concordi da entrambi i giudici di merito. 8.–Inammissibile si rivela anche la terza critica, che verte, nella sua parte saliente, sulla mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio. -6 - 8.1.–Il giudizio sulla necessità e sull’utilità della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Potere discrezionale che, nel caso di specie, è stato esercitato sulla base di una meditata valutazione sul carattere esaustivo degli elementi già acquisiti, di per sé idonei ad avvalorare il rigetto delle domande proposte. Ladecisione di negare ingresso all’approfondimento peritale può essercensurata per cassazione unicamente ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e la relativa impugnazione soggiace alla preclusione derivante dalla regola della “doppia conforme”di cui all’art. 348-ter, quinto comma, c od. proc. civ., ratione temporis vigente (Cass., sez. lav., 25 agosto 2023, n. 25281; nello stesso senso, Cass., sez. III, 23 marzo 2017, n. 7472). 8.2.–Una siffatta censura non è stata ritualmente formulata nel presente giudizio e il motivo di ricorso tende, anche da tale angolazione, a sollecitare a questa Corte una rivalutazione dell’accertamento di fatto e ad avversare la ricostruzione delineata da entrambe le pronunce di merito. 9.–Inammissibile, infine, è anche la quarta critica, che si appunta sull’omesso esame di un fatto decisivo. 9.1.–Tale critica, anzitutto, s’infrange contro la presenza di una pronuncia d’appello che conferma, per le medesime ragioni, la decisione di primo grado. Né la parte ricorrente ha allegato, al fine di suffragare l’ammissibilità del motivo, la diversità delle ragioni che sorreggono le decisioni di merito(fra le molte, Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). 9.2.–Inoltre, gli elementi decisivi che la parte ricorrente asserisce non siano stati esaminati sono stati, a ben vedere, adeguatamente soppesati dalla Corte d’appello di Salerno, che è giunta a conclusioni difformi da quelle propugnate nell’odierno ricorso. -7 - Dietro lo schermo dell’omesso esame di un fatto decisivo, anche il presente motivo di ricorso ambisce a contrapporre un diverso, più appagante, coordinamento delle risultanze istruttorie acquisite, come l’Istituto non ha mancato di eccepire anche a tale riguardo (pagina 6 del controricorso). 10.–In virtù delle considerazioni esposte, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 11.– Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 12.–L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo dellaricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori dilegge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnaz
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