CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 11484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dell'imputato, la quale, applicata la contestata recidiva in regime di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva e al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure afferiscono al trattamento sanzionatorio, il quale è sorretto da un apparato argomentativo adeguato, immune da violazioni di legge e privo di profili di illogicità manifesta. 4. Quando al primo profilo, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 192 del 2007 e poi, ex plurimis, sentenza n. 185 del 2015) e di legittimità (Sezioni unite, n. 35738 del 27 maggio-5 ottobre 2010, nonché, inter alla, Sez. 6 n. 34670 del 28 giugno-5 agosto 2016), l'applicazione della recidiva in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne; tale maggiore rimproverabilità ER non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo, ad esempio, essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi ora richiamati, avendo evidenziato come l'imputato abbia riportato condanne& definitiva per un delitto in materia di stupefacenti, sicché il nuovo reato è stato ritenuto sintomatico di una persistente e specifica capacità a delinquere dell'imputato, estrinsecatisi in forma significativa anche in considerazione della molteplicità di sostanze stupefacenti. 6. Quanto al secondo profilo dedotto, si ricorda che il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nei giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione di tale giudizio, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Nel caso in esame, la, Corte territoriale si è attenuta al principio ora ricordato, avendo confermato il ritenuto giudizio di equivalenza valutando sia la mancata resipiscenza, sia il peso della recidiva. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA]