CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02134/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punti di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena è manifestamente infondato; che, quanto al diniego della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen, la Corte territoriale (pag. 2 della sentenza) ha evidenziato, da un lato, l'assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso (che peraltro nell'atto di appello non erano stati evidenziati) e, dall'altro, la presenza di precedenti penali a carico dell'imputato; la motivazione al riguardo non è stata pertanto omessa ed è esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, con riferimento alla quantificazione della pena, deve ribadirsi il consolidato principio di legittimità secondo cui la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 — 01); nel caso di specie l'onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso lo specifico riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva la congruità della pena irrogata rispetto al disvalore penale e sociale della condotta, connotata da alto grado di violenza esercitata sul braccialetto elettronico ad opera dell'imputato che si trovava in regime di arresti domiciliari); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novembre