CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione degli artt. 670 e 161 cod. proc. pen. e degli artt. 670 e 169 cod. proc. pen. - la difesa si duole delle notifiche del processo svoltosi in assenza dell'imputato presso il domicilio eletto costituito dallo studio del difensore di fiducia rinunciatario, nonché del mancato approfondimento dello stato detentivo dell'imputato che effettivamente era detenuto all'estero ed era legittimamente impedito a presenziare sono manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse) e non autosufficienti (quanto in particolare al secondo profilo di censura). Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento si osserva che: - la rinuncia al mandato era intervenuta quando l'imputato non era detenuto ed era stata a lui comunicata al suo indirizzo con raccomandata ricevuta in data 14 luglio 2017, tanto che lo stesso aveva mandato una email all'avvocato rinunciatario; - la successiva nomina a Tvrdy di un difensore di ufficio gli era stata notificata nel domicilio eletto e a detto domicilio erano state fatte le successive notifiche, non essendo stata modificata l'elezione di domicilio; - la mancata conoscenza della sentenza di condanna e la sua mancata impugnazione erano, quindi, dovute alla volontà del condannato, che disponeva di tutti gli strumenti conoscitivi del caso e non mutava l'elezione di domicilio; - il rilievo difensivo secondo cui Tvrdy, in conseguenza dello stato di detenzione, non avrebbe potuto prendere contatti col difensore di fiducia dopo la sua rinuncia al mandato, risulta smentito dalla email indirizzata al medesimo dal condannato; - al momento della nomina del difensore d'ufficio l'imputato (in base ai certificati prodotti dalla difesa ) non era detenuto all'estero e dunque del tutto correttamente la notifica di tale provvedimento era stata fatta presso il domicilio eletto.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12