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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13658/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di sottoposizione alla custodia cautelare in carcere applicata per 34 mesi, in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dall'art.416-bis, commi da uno a cinque, cod.pen., in relazione al quale, veniva assolto dal Tribunale di Palmi,con sentenza del 14.7.2021con la formula per non aver commesso il fatto, sentenza divenuta irrevocabile in data 5.4.2022.

In particolare r la contestazione mossa all'[OSCURATO:PERSONA] era quella di essere partecipe della cosca [OSCURATO:PERSONA], imperante in Sinopoli, con compiti esecutivi delle direttiva e degli ordini impartiti dalle figure apicali della cosca, assicurando la circolarità delle informazioni tra gli associati e prendendo parte ai contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i quali spesso fungeva da "telefonista".

2. La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha posto a base del rigetto dell'istanza la sussistenza di "diverse condotte ostative all'accoglimento dell'istanza".

In particolare, individuava la presenza del ricorrente presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA] in Sinopoli nelle date del 27.5.2014 e del 26.8.2014, la partecipazione ad una conversazione su un'estorsione ai danni di tale [OSCURATO:PERSONA], l'essersi attivato per consentire l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. la violazione di legge in relazione all'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. e l'erronea applicazione della nozione di colpa grave.

Si censura l'ordinanza impugnata in quanto ha qualificato in termini di colpa grave un comportamento lecito1 privo di intrinseca pericolosità e già giudicato dal Tribunale della cognizione come penalmente irrilevante / costituito dalla mera presenza e frequentazione di un luogo familiare.

Si sottolinea che la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione deve essere connotata da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza ed imperizia tale da superare ogni canone di buon senso Ltilla_ da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.

La valutazione effettuata dalla Corte d'appello é errata per tre ordini di ragioni: 1) l'irrilevanza della frequentazione di un luogo familiare e lavorativo, in quanto il casolare di [OSCURATO:PERSONA] non era un luogo neutro o un covo mafioso bensì casa e azienda familiare ove il ricorrente prestava occasionalmente lavoro in ambito agricolo, circostanza di cui ha dato atto il Tribunale di Palmi; 2) l'aver dato rilievoa condotte ritenute penalmente irrilevanti dal giudice di merito; ed invero il Tribunale di Palmi ha qualificato la partecipazione del ricorrente alla conversazione del 27 maggio 2014 come "meramente incidentale" ed i suoi commenti come "non idonei ad assumere il rango di suggerimenti", 3) l'assenza di antigiuridicità della condotta, atteso che l'[OSCURATO:PERSONA] frequentava l'azienda agricola di famiglia in [OSCURATO:PERSONA] in cui gravitavano alcuni suoi congiunti poi risultati appartenere alla cosca mafiosa locale; si fa presente che la stessa sentenza assolutoria aveva qualificato tali frequentazioni come irrilevanti ai fini della intraneità alla cosca.

Peraltro, il concetto di frequentazione mal si attaglia al rilievo di due soli incroci a fronte di una sentenza che dà atto di un monitoraggio durato per circa due anni.

Inoltre si sottolinea che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto alcuna condotta mendace verso gli inquirenti.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova e contraddittorietà manifesta con gli atti del processo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.

Si assume che la Corte d'appello si é fondata su fatti la cui esistenza é stata esclusa dal giudice di merito / incorrendo in un travisamento della prova in particolare sui seguenti elementi: a) travisamento della prova in ordine alla frase "é il sei per cento" utilizzata dal ricorrente nella discussione del 27 maggio 2014 /definendo inverosimile la spiegazione dal medesimo fornita non tenendo conto che la perizia fonica del Dott. [OSCURATO:PERSONA] /disposta dal Tribunale/ ha accertato che tale frase non fu pronunciata da [OSCURATO:PERSONA]; b) travisamento del fatto in ordine all'incarico di ricerca di [OSCURATO:PERSONA] in quanto la sentenza di merito ha concluso che di detta circostanza non vi é prova; c) travisamento del fatto per scambio di persona in quanto dalla sentenza del Tribunale di Palmi emerge che non fu [OSCURATO:PERSONA] ma un suo omonimo a prelevare il [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del lago Runnia; d) travisamento della qualifica soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi é stato assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]/ con la sentenza n. 1888/2024.

Con il terzo motivo deduce la violazione del principio di autonomia del giudizio riparatorio e dei suoi limiti ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) /cod.prJ.pen.

Si assume che l'ordinanza impugnata, pur richiamando l'autonomia del giudizio riparatorio rispetto a quello di cognizione, ne ha violato i limiti intrinseci / non potendo operare una revisione del giudizio di merito riformulando in senso peggiorativo gli elementi già valutati dal giudice di merito. 3Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e l'illegittima condanna alle spese processuali.

Si assume che nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione non trova applicazione il principio della soccombenza.

4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente, in quanto afferenti al medesimo profilo dei presupposti del giudizio ex art. 314 cod.proc.pen., sono infondati.

Va premesso che, secondo il diritto vivente, il giudice della riparazione deve valutare la condotta tenuta dal richiedente sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Rv. 268238).

Tali principi costituiscono il precipitato di quello generale di autonomia tra i due giudizi qui d'interesse: essi, invero, impegnano diversi piani di indagine e di valutazione, cosicché possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti.

Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039).

Infine, va ribadito che la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante, 4formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Rv. 288523).

2. Fatte tali premesse, la Corte territoriale, nell'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, ha individuato "diverse condotte colpose" in capo all'istante integrative dell'elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza.

In primo luogo dalle intercettazioni ambientali in data 27.5.2014 e 26.8.2014 risulta la presenza del ricorrente in due occasioni presso il casolare di contrada [OSCURATO:PERSONA] in Sinopoli, ove si svolgeva un incontro di "natura mafiosa", in cui venivano trattate tematiche n'dranghetistiche, circostanza questa che viene confermata dalla sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi e la cui valenza non viene in alcun modo inficiata dalla prospettazione difensiva secondo cui questo luogo avrebbe avuto unicamente un carattere familiare e lavorativo, ben potendo dette caratteristiche coesistere.

Altra condotta esaminata avente carattere gravemente colposo é la partecipazione ad una discussione in cui veniva pianificata un'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], soggetto colpevole di aver acquistato una villa di pregio a [OSCURATO:PERSONA] senza munirsi della autorizzazione del clan, cui " ,1)dicidevalb di imporre il pagamento di una tangente.

A parte il valore insito nella stessa partecipazione al colloquio in questione, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva altresì interloquito esprimendo consigli ed offrendo anche un criterio di quantificazione della somma che si doveva corrispondere al capo della cosca del luogo ("E' il sei per cento").

Ebbene la partecipazione a tali conversazioni, come poste in rilievo dalla Corte di appello, nel corso delle quali sono state trattati i programmi delittuosi del clan e durante le quali l'[OSCURATO:PERSONA] non si é limitato a presenziare ma ha anche espresso le proprie opinioni, peraltro in presenza di esponenti apicali del sodalizio, sono elementi che ben potevano essere interpretati, nell'ottica ex ante del giudice della cautela come elementi sintomatici della partecipazione dell'odierno ricorrente all'associazione, elementi che / pur non valutati sufficienti a suffragare l'intraneità dell'Alvato alla consorteria criminosa non sono stati disconosciuti, nel loro accadimento storicodal Tribunale di Palmi.

A/riguardo giova ribadire che costituisce principio ampiamente consolidato .4é I I a giurisprudenza (Sez. 4, n. 47330, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non massimata) che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti dell'associazione mafiosa, vieppiù se posti ai vertici delle varie articolazioni territoriali, rappresentano elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo; principio recentemente ribadito laddove si è affermato che integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni 5ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, Sentenza n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287302).

3. Il quarto motivo é infondato.

Ed invero, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, quale parte resistente vittoriosa, ha diritto a ottenere la liquidazione delle spese processuali b-él.9,Fììlki----ell-Tegittirrtg nel sg132_ caso in cui abbia effettivamente esplicato, anche attraverso memoria scritta, un'attività difensiva diretta a contrastare la pretesa indennitaria del ricorrente, la cui impugnazione sia stata rigettata (Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Rv. 286737).

4. In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di sottoposizione alla custodia cautelare in carcere applicata per 34 mesi, in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dall'art.416-bis, commi da uno a cinque, cod.pen., in relazione al quale, veniva assolto dal Tribunale di Palmi,con sentenza del 14.7.2021con la formula per non aver commesso il fatto, sentenza divenuta irrevocabile in data 5.4.2022. In particolare r la contestazione mossa all'[OSCURATO:PERSONA] era quella di essere partecipe della cosca [OSCURATO:PERSONA], imperante in Sinopoli, con compiti esecutivi delle direttiva e degli ordini impartiti dalle figure apicali della cosca, assicurando la circolarità delle informazioni tra gli associati e prendendo parte ai contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i quali spesso fungeva da "telefonista". 2. La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha posto a base del rigetto dell'istanza la sussistenza di "diverse condotte ostative all'accoglimento dell'istanza". In particolare, individuava la presenza del ricorrente presso il casolare di [OSCURATO:PERSONA] in Sinopoli nelle date del 27.5.2014 e del 26.8.2014, la partecipazione ad una conversazione su un'estorsione ai danni di tale [OSCURATO:PERSONA], l'essersi attivato per consentire l'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. la violazione di legge in relazione all'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. e l'erronea applicazione della nozione di colpa grave. Si censura l'ordinanza impugnata in quanto ha qualificato in termini di colpa grave un comportamento lecito1 privo di intrinseca pericolosità e già giudicato dal Tribunale della cognizione come penalmente irrilevante / costituito dalla mera presenza e frequentazione di un luogo familiare. Si sottolinea che la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione deve essere connotata da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza ed imperizia tale da superare ogni canone di buon senso Ltilla_ da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria. La valutazione effettuata dalla Corte d'appello é errata per tre ordini di ragioni: 1) l'irrilevanza della frequentazione di un luogo familiare e lavorativo, in quanto il casolare di [OSCURATO:PERSONA] non era un luogo neutro o un covo mafioso bensì casa e azienda familiare ove il ricorrente prestava occasionalmente lavoro in ambito agricolo, circostanza di cui ha dato atto il Tribunale di Palmi; 2) l'aver dato rilievoa condotte ritenute penalmente irrilevanti dal giudice di merito; ed invero il Tribunale di Palmi ha qualificato la partecipazione del ricorrente alla conversazione del 27 maggio 2014 come "meramente incidentale" ed i suoi commenti come "non idonei ad assumere il rango di suggerimenti", 3) l'assenza di antigiuridicità della condotta, atteso che l'[OSCURATO:PERSONA] frequentava l'azienda agricola di famiglia in [OSCURATO:PERSONA] in cui gravitavano alcuni suoi congiunti poi risultati appartenere alla cosca mafiosa locale; si fa presente che la stessa sentenza assolutoria aveva qualificato tali frequentazioni come irrilevanti ai fini della intraneità alla cosca. Peraltro, il concetto di frequentazione mal si attaglia al rilievo di due soli incroci a fronte di una sentenza che dà atto di un monitoraggio durato per circa due anni. Inoltre si sottolinea che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto alcuna condotta mendace verso gli inquirenti. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova e contraddittorietà manifesta con gli atti del processo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Si assume che la Corte d'appello si é fondata su fatti la cui esistenza é stata esclusa dal giudice di merito / incorrendo in un travisamento della prova in particolare sui seguenti elementi: a) travisamento della prova in ordine alla frase "é il sei per cento" utilizzata dal ricorrente nella discussione del 27 maggio 2014 /definendo inverosimile la spiegazione dal medesimo fornita non tenendo conto che la perizia fonica del Dott. [OSCURATO:PERSONA] /disposta dal Tribunale/ ha accertato che tale frase non fu pronunciata da [OSCURATO:PERSONA]; b) travisamento del fatto in ordine all'incarico di ricerca di [OSCURATO:PERSONA] in quanto la sentenza di merito ha concluso che di detta circostanza non vi é prova; c) travisamento del fatto per scambio di persona in quanto dalla sentenza del Tribunale di Palmi emerge che non fu [OSCURATO:PERSONA] ma un suo omonimo a prelevare il [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del lago Runnia; d) travisamento della qualifica soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto questi é stato assolto dal reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]/ con la sentenza n. 1888/2024. Con il terzo motivo deduce la violazione del principio di autonomia del giudizio riparatorio e dei suoi limiti ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) /cod.prJ.pen. Si assume che l'ordinanza impugnata, pur richiamando l'autonomia del giudizio riparatorio rispetto a quello di cognizione, ne ha violato i limiti intrinseci / non potendo operare una revisione del giudizio di merito riformulando in senso peggiorativo gli elementi già valutati dal giudice di merito. 3Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e l'illegittima condanna alle spese processuali. Si assume che nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione non trova applicazione il principio della soccombenza. 4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente, in quanto afferenti al medesimo profilo dei presupposti del giudizio ex art. 314 cod.proc.pen., sono infondati. Va premesso che, secondo il diritto vivente, il giudice della riparazione deve valutare la condotta tenuta dal richiedente sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Rv. 268238). Tali principi costituiscono il precipitato di quello generale di autonomia tra i due giudizi qui d'interesse: essi, invero, impegnano diversi piani di indagine e di valutazione, cosicché possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti. Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato come dimostrate (Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039). Infine, va ribadito che la colpa grave, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, non si identifica con la colpa penale, in quanto viene in rilievo solo la sua componente oggettiva, ma è costituita da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità ex ante, 4formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza (Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Rv. 288523). 2. Fatte tali premesse, la Corte territoriale, nell'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, ha individuato "diverse condotte colpose" in capo all'istante integrative dell'elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza. In primo luogo dalle intercettazioni ambientali in data 27.5.2014 e 26.8.2014 risulta la presenza del ricorrente in due occasioni presso il casolare di contrada [OSCURATO:PERSONA] in Sinopoli, ove si svolgeva un incontro di "natura mafiosa", in cui venivano trattate tematiche n'dranghetistiche, circostanza questa che viene confermata dalla sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi e la cui valenza non viene in alcun modo inficiata dalla prospettazione difensiva secondo cui questo luogo avrebbe avuto unicamente un carattere familiare e lavorativo, ben potendo dette caratteristiche coesistere. Altra condotta esaminata avente carattere gravemente colposo é la partecipazione ad una discussione in cui veniva pianificata un'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], soggetto colpevole di aver acquistato una villa di pregio a [OSCURATO:PERSONA] senza munirsi della autorizzazione del clan, cui " ,1)dicidevalb di imporre il pagamento di una tangente. A parte il valore insito nella stessa partecipazione al colloquio in questione, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva altresì interloquito esprimendo consigli ed offrendo anche un criterio di quantificazione della somma che si doveva corrispondere al capo della cosca del luogo ("E' il sei per cento"). Ebbene la partecipazione a tali conversazioni, come poste in rilievo dalla Corte di appello, nel corso delle quali sono state trattati i programmi delittuosi del clan e durante le quali l'[OSCURATO:PERSONA] non si é limitato a presenziare ma ha anche espresso le proprie opinioni, peraltro in presenza di esponenti apicali del sodalizio, sono elementi che ben potevano essere interpretati, nell'ottica ex ante del giudice della cautela come elementi sintomatici della partecipazione dell'odierno ricorrente all'associazione, elementi che / pur non valutati sufficienti a suffragare l'intraneità dell'Alvato alla consorteria criminosa non sono stati disconosciuti, nel loro accadimento storicodal Tribunale di Palmi. A/riguardo giova ribadire che costituisce principio ampiamente consolidato .4é I I a giurisprudenza (Sez. 4, n. 47330, dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non massimata) che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti dell'associazione mafiosa, vieppiù se posti ai vertici delle varie articolazioni territoriali, rappresentano elementi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo; principio recentemente ribadito laddove si è affermato che integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni 5ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, Sentenza n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287302). 3. Il quarto motivo é infondato. Ed invero, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze, quale parte resistente vittoriosa, ha diritto a ottenere la liquidazione delle spese processuali b-él.9,Fììlki----ell-Tegittirrtg nel sg132_ caso in cui abbia effettivamente esplicato, anche attraverso memoria scritta, un'attività difensiva diretta a contrastare la pretesa indennitaria del ricorrente, la cui impugnazione sia stata rigettata (Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Rv. 286737). 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.M P.Q.M
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