CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16068/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 2.870.00 euro di multa per i reati di cui agli art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando tre motivi di ricorso, deduce, nel primo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nell'ambito di un giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di prove documentali e all'interrogatorio dell'imputato, nel secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata configurabilità della fattispecie di lieve entità e, nel terzo, violazione di legge in ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 20-bis cod. pen.; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, diretta ad ottenere l'esame testimoniale di alcuni soggetti, i quali dovrebbero confermare come le annotazioni sul foglio rinvenuto a casa dell'imputato in occasione della perquisizione effettuata il 9 maggio 2024 si riferirebbero a vincite relative a partite a carte giocate in carcere nel 2018, debba essere rigettata in quanto, come anche affermato dal Tribunale, i testi dovrebbero deporre su circostanze che, pur se confermate, non intaccherebbero in alcun modo il quadro probatorio, e che risultano inverosimili anche per il contenuto intrinseco delle annotazioni; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello ha correttamente escluso la fattispecie di lieve entità posto che, dagli elementi probatori rinvenuti, emerge la incontrovertibile prova della commissione di una stabile attività di spaccio per effetto della quale il ricorrente ha immesso sul mercato rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente di tipo pesante (l'imputato è stato colto nel possesso di cocaina per complessivi grammi 31,6, e di elevato grado di purezza, da cui sono ricavabili 78,1 dosi medie singole, sostanza complessivamente suddivisa in otto involucri, nonché di due bilancini di precisione, senza considerare la contabilità risultante dagli appunti manoscritti); Considerato che anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la Corte d'appello ha correttamente rigettato la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., evidenziando che l'istanza, per un verso, è stata avanzata in assenza del necessario consenso dell'imputato ad una specifica pena sostitutiva, e, sotto altro profilo, non sarebbe comunque accoglibile posto che, alla luce della gravità dei fatti e della spiccata capacità a delinquere dell'imputato, desumibile anche dalla sua biografia penale e dalla condotta tenuta in costanza di detenzione domiciliare (frequentazione di pregiudicati), le sanzioni sostitutive richieste, e in specie quella pecuniaria, non esplicherebbero un' effettiva funzione rieducativa, scongiurando il rischio di reiterazione di reati che mettono a rischio la sicurezza e l'incolumità pubblica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M P.Q.M