CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14629/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo avverso -1 o 3 2 O g.4 l'ordinanza con cui in data . • il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato un'istanza di ammissione del condannato alle misure alternative dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare; Evidenziato che, con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'erroneità e l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, perché non avrebbe tenuto nel dovuto conto il parere favorevole formulato nella relazione trattamentale; Rilevato che la censura non si confronta compiutamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale di Sorveglianza ha invece espressamente preso in considerazione il parere favorevole espresso dall'equipe trattamentale, ritenendolo tuttavia recessivo rispetto al fatto che i risultati dell'osservazione in punto di consapevolezza del disvalore delle condotte non siano positivi; Ritenuto che, in tal modo, l'ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui è necessario che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un processo di revisione critica del passato sia stato avviato (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01). Considerato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si limita a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così