CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi - che deducono vizio della motivazione, in ordine all'esclusione, rispettivamente, della connivenza non punibile o del mero favoreggiamento, rispetto alle ritenute condotte di reato in materia di armi, munizioni, esplosivi e stupefacenti - sono privi di concludenza censoria, perché meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5, secondo alinea, della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/