Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04404/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21335/2017proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso (difensore cancellato dall’Albo). -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 455/18/17, depositata in data 9 febbraio 2017 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 13 febbraio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 2370/2014, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva proceduto ad un recupero Iva ed Irpef, per l’anno 2008, oltre sanzioni, legittimando solamente, e in maniera ridotta, l'applicazione delle sanzioni.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l’appello della contribuente e quello dell’Ufficio , dopo averli riuniti e, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto infondato l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo che l’affermazione che la destinazione della merce relativa a due delle fatture di acquisto era priva di riscontro e che per questo l’azione di recupero dell'Amministrazione finanziaria doveva essere considerata legittima, era smentita dalla produzione documentale versata in atti dalla parte privata ed in particolare dai verbali di contraddittorio, nei quali si dava piena contezza delladestinazione della merce che l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto di acquisire a ricavi, nel senso che essa era stataimpiegata nel processo produttivo dell'azienda.

3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione , cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va rilevato che l’avviso dell’adunanza camerale è stato notificato a mani di [OSCURATO:PERSONA], in data 25 ottobre 2023, stante l a cancellazione dall’albo dell’ u nico difensore e che la controricorrente non ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cass., 16 luglio 2015, n. 14091; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2107).

2. In via gradatamente preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ.. 2.1L'art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), al comma nove, prevede che «Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017». 2.2 La sentenza impugnata in questa sede è stata pubblicata il 9 febbraio 2017 e il termine di impugnazione scadeva il 9 settembre 2017, termine prorogato di sei mesi per effetto della disposizione in commento; il ricorso , notificato con raccomandata a.r. spedita il 12 settembre 2017 e ricevuta il 15 settembre 2017 è, pertanto, tempestivo.

3. Va, invece, accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. 3.1 Ed invero, il ricorso non contiene alcuna specificazione delle censure formulate nei confronti della sentenza impugnata e si limita genericamente a censurare il ragionamento del giudice di secondo grado che avrebbe ritenuto che la parte avesse dato la prova che la merce fosse stata utilizzata nel processo produttivo, affermando che se corrispondeva al vero quanto affermato dal giudice di appello, ciò si scontrava con i valori indicati in dichiarazione, in quanto i costi sopravanzerebbero di euro 111.000,00 il volume delle vendite. 3.2 L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità delricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore («in procedendo» o « in iudicando » ) per cui è proposto, non può essere assolto «per relationem» con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali ilricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto c he potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo ilricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., 13 gennaio 2021, n. 342). 3.3Il ricorso, poi, risulta privo di specificità, venendo meno, a cagione dell'oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., l'illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905). 3.4Nel caso in esame, peraltro, a fronte del fatto che il ricorso è privo di una intestazione e di una rubrica, la breve esposizione successiva manca di ogni riferimento sia a norme di diritto di cui si denuncia la violazionedi legge, sia ad uno d e gli altri motivi previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.; né questa Corte, nell'esercizio dei suoi poteri di qualificazione, in ragione della genericità del ricorso , può riferire alcunché all'una piuttosto che all'altra censura e individuare rispettivamente a quale norma si riferiscano o a quale preteso punto decisivo sono correlate.3.5 Per tale ragione il ricorso è inammissibile, i n quanto risulta enunciato dall’Agenzia ricorrente senza la completezza necessaria a renderlo idoneo ad assolvere allo scopo di configurarsi come valida critica alla sentenza impugnata. 4.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e l’Agenzia ricorrente va condannat a al pagamento delle spese processuali, sostenute dallacontroricorrente e liquidate come in dispositivo. 4.1Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez.

U., 25 novembre 2013, n. 26280 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21335/2017proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso (difensore cancellato dall’Albo). -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 455/18/17, depositata in data 9 febbraio 2017 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 13 febbraio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ragusa, con sentenza n. 2370/2014, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva proceduto ad un recupero Iva ed Irpef, per l’anno 2008, oltre sanzioni, legittimando solamente, e in maniera ridotta, l'applicazione delle sanzioni. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita da entrambe le parti, ha rigettato l’appello della contribuente e quello dell’Ufficio , dopo averli riuniti e, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto infondato l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo che l’affermazione che la destinazione della merce relativa a due delle fatture di acquisto era priva di riscontro e che per questo l’azione di recupero dell'Amministrazione finanziaria doveva essere considerata legittima, era smentita dalla produzione documentale versata in atti dalla parte privata ed in particolare dai verbali di contraddittorio, nei quali si dava piena contezza delladestinazione della merce che l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto di acquisire a ricavi, nel senso che essa era stataimpiegata nel processo produttivo dell'azienda. 3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione , cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare va rilevato che l’avviso dell’adunanza camerale è stato notificato a mani di [OSCURATO:PERSONA], in data 25 ottobre 2023, stante l a cancellazione dall’albo dell’ u nico difensore e che la controricorrente non ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cass., 16 luglio 2015, n. 14091; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2107). 2. In via gradatamente preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ.. 2.1L'art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), al comma nove, prevede che «Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017». 2.2 La sentenza impugnata in questa sede è stata pubblicata il 9 febbraio 2017 e il termine di impugnazione scadeva il 9 settembre 2017, termine prorogato di sei mesi per effetto della disposizione in commento; il ricorso , notificato con raccomandata a.r. spedita il 12 settembre 2017 e ricevuta il 15 settembre 2017 è, pertanto, tempestivo. 3. Va, invece, accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. 3.1 Ed invero, il ricorso non contiene alcuna specificazione delle censure formulate nei confronti della sentenza impugnata e si limita genericamente a censurare il ragionamento del giudice di secondo grado che avrebbe ritenuto che la parte avesse dato la prova che la merce fosse stata utilizzata nel processo produttivo, affermando che se corrispondeva al vero quanto affermato dal giudice di appello, ciò si scontrava con i valori indicati in dichiarazione, in quanto i costi sopravanzerebbero di euro 111.000,00 il volume delle vendite. 3.2 L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità delricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualunque sia il tipo di errore («in procedendo» o « in iudicando » ) per cui è proposto, non può essere assolto «per relationem» con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali ilricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto c he potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo ilricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass., 13 gennaio 2021, n. 342). 3.3Il ricorso, poi, risulta privo di specificità, venendo meno, a cagione dell'oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., l'illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., 24 febbraio 2020, n. 4905). 3.4Nel caso in esame, peraltro, a fronte del fatto che il ricorso è privo di una intestazione e di una rubrica, la breve esposizione successiva manca di ogni riferimento sia a norme di diritto di cui si denuncia la violazionedi legge, sia ad uno d e gli altri motivi previsti dall'art. 360 cod. proc. civ.; né questa Corte, nell'esercizio dei suoi poteri di qualificazione, in ragione della genericità del ricorso , può riferire alcunché all'una piuttosto che all'altra censura e individuare rispettivamente a quale norma si riferiscano o a quale preteso punto decisivo sono correlate.3.5 Per tale ragione il ricorso è inammissibile, i n quanto risulta enunciato dall’Agenzia ricorrente senza la completezza necessaria a renderlo idoneo ad assolvere allo scopo di configurarsi come valida critica alla sentenza impugnata. 4.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e l’Agenzia ricorrente va condannat a al pagamento delle spese processuali, sostenute dallacontroricorrente e liquidate come in dispositivo. 4.1Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura de
Sentenza Cassazione n. 04404/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris