Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 20344/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato alARANTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissib tà del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 dicembre 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, su concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato: - a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed C 19.600 di multa per continuate violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 21 della imputazione); - a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed C 22.000 di multa per continuate violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n.309/90 (capi 28, 29, 30, 31, 32, 33 dell'imputazione); - a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed C 20.000 di multa per la violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 contestata al capo 26 dell'imputazione; - a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 2.000 di multa, sostituita con la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 20 bis cod. pen e 545 bis cod. proc. pen., per le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 di cui ai capi 2) e 28), riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, del citato d.P.R.

2. Sportelli, Grosso, Fago e Aloisio hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

Col ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce violazione di legge per essere stata ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti.

Osserva a tal fine che non è nota la quantità e qualità delle sostanze oggetto delle attività di spaccio sicché i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.

Nei rispettivi ricorsi, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono vizi di motivazione e violazione di legge.

Si dolgono che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo all'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

4. Nessuno dei ricorsi supera il vaglio di ammissibilità.

5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che i fatti ascritti all'imputato non siano stati correttamente qualificati.

A sostegno di tali conclusioni si limita a riferire che, per nessuno dei fatti oggetto di imputazione, è stata accertata la quantità della sostanza detenuta a fini di cessione.

Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, quando si è proceduto all'applicazione di una pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, e un tale errore è configurabile soltanto se si tratta di una qualificazione giuridica che, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018.

Maugeri, Rv. 272619).

Così non è net caso in esame e ciò comporta l'inammissibilità del ricorso, nel quale si denunciano errori valutativi in diritto che non risultano evidenti dal testo del provvedimento impugnato.

6. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano l'omessa valutazione ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e pertanto propongono una censura che esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione previsti dall' art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Il vizio dedotto, infatti, non attiene all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e neppure all'illegalità della pena.

7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato alARANTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissib tà del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 dicembre 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, su concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato: - a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed C 19.600 di multa per continuate violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 21 della imputazione); - a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni quattro, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed C 22.000 di multa per continuate violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n.309/90 (capi 28, 29, 30, 31, 32, 33 dell'imputazione); - a [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed C 20.000 di multa per la violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 contestata al capo 26 dell'imputazione; - a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 2.000 di multa, sostituita con la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 20 bis cod. pen e 545 bis cod. proc. pen., per le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 di cui ai capi 2) e 28), riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, del citato d.P.R. 2. Sportelli, Grosso, Fago e Aloisio hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. Col ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la difesa deduce violazione di legge per essere stata ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti. Osserva a tal fine che non è nota la quantità e qualità delle sostanze oggetto delle attività di spaccio sicché i fatti avrebbero dovuto essere qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Nei rispettivi ricorsi, i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono vizi di motivazione e violazione di legge. Si dolgono che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo all'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Nessuno dei ricorsi supera il vaglio di ammissibilità. 5. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che i fatti ascritti all'imputato non siano stati correttamente qualificati. A sostegno di tali conclusioni si limita a riferire che, per nessuno dei fatti oggetto di imputazione, è stata accertata la quantità della sostanza detenuta a fini di cessione. Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, quando si è proceduto all'applicazione di una pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, e un tale errore è configurabile soltanto se si tratta di una qualificazione giuridica che, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018. Maugeri, Rv. 272619). Così non è net caso in esame e ciò comporta l'inammissibilità del ricorso, nel quale si denunciano errori valutativi in diritto che non risultano evidenti dal testo del provvedimento impugnato. 6. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentano l'omessa valutazione ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. e pertanto propongono una censura che esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione previsti dall' art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Il vizio dedotto, infatti, non attiene all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e neppure all'illegalità della pena. 7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 apr
Sentenza Cassazione n. 20344/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris