Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09126/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] edELEONORA CARPENTIERI giusta procura speciale in atti-controricorrente-Numero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/2026avverso la sentenza n. 4472/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHELa Commissione tributaria regionale della Campania, con lasentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello del Comune di Napoliavverso la pronuncia n. 8446/2020 della Commissione tributariaprovinciale di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso invito al pagamento TARI 2014.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionaleGianluca Iazeolla propone ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.Il Comune di Napoli resiste con controricorso.CONSIDERATO CHE1.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «violazione degli artt. 342 e434 c.p.c. » per avere la Commissione tributaria regionale respintol’eccezione di inammissibilità dell'atto di appello del Comune di Napoliper difetto di specificità dei motivi e lamenta che l'appello non conteneva«una chiara individuazione delle questioni contestate né una parteargomentativa che confut(...asse)... le motivazioni dei giudici di primogrado».1.2.

La censura va disattesa.1.3.

Questa Corte (cfr. Cass. nn. 32838/2018, 3025/2018,1200/2016) ha più volte evidenziato che la specificità dei motivi diappello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditatoal giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nellasentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, voltead incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui allaparte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa cheNumero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/2026confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma tale esigenzanon può impedire che il dissenso della parte soccombente investa ladecisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprioin quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dalprimo Giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo alGiudice d'appello dette argomentazioni - perché ritenute giuste e idoneeal conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamenteall'onere di specificità dei motivi.1.4.

Si tratta di evenienza che ricorre nel caso in esame, in cuil'appello, come riportato nella sentenza impugnata, aveva ripropostopuntualmente le questioni di fatto e di diritto disattese dal primo Giudice,con conseguente ammissibilità dell’impugnazione.2.1.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360, primo comma, nn. 4) e 5), c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. per avere la CTR erroneamente attribuito «valore probatorio adocumenti che dimostra(vano)... l'assenza di collegamento tral'immobile indicato nell'avviso di accertamento (C.so Garibaldi n. 39) eil ricorrente, ignorando le prove legali che conferma(vano)... ladisponibilità del ricorrente solo per l'immobile di P.zza Garibaldi n. 39».2.2.

La censura va parimenti disattesa.2.3.

La denuncia di violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. è, invero,inammissibile, giacché, incongruente rispetto ai parametri normativiinvocati, in quanto il ricorrente si duole della valutazione degli elementiprobatori, operata dalla Corte territoriale, ma non già che il giudice abbiadichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenutanell'art. 115 c.p.c., ovvero abbia giudicato sulla base di prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli, ovvero ancora, quanto all'art. 116 c.p.c., che ilgiudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove inassenza di una deroga normativamente prevista, oppure, al contrario,abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanzaprobatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass.

SU n. 20867/2020).Numero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/20262.4.

Al di fuori dei dati normativi che prevedono ipotesi di provalegale artt. 2700, 2702, 2709, 2721, 2733, 2735, 2738 c.c. (che ilricorrente non dimostra, e neppur allega, di aver offerto a sostegno dellasua tesi), nei termini e limiti di efficacia dagli stessi indicati, non esiste,invero, nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui irisultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere neiconfronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle proverimessa al prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.) (cfr.Cass. nn. 4777/1998, 4833/1994).3.1.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «dell’art. 7, comma 1, della Legge27 luglio 2000, n. 212; dell’art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006;dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; degli artt. 24 e 97 Cost.»e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamenteomesso di rilevare la nullità dell’atto impugnato per carenza dimotivazione in quanto privo dei dati catastali necessari per identificarel'immobile e calcolare correttamente la TARI, non essendo stato indicatol’immobile neppure con l’indirizzo corretto.3.2.

La doglianza è infondata.3.3.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cuil'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve ritenersiadempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado diconoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, dicontestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivied oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione deifatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitarel'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventualesuccessiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio diimpugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi deifatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (trale tante: Cass. nn. 121/2025, 6501/2024, 2929/2024, 28758/2023,Numero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/202634014/2022, 23386/2021, 16681/2021, 2348/2021, 1569/2021,26431/2017).3.4.

Ciò posto, la dedotta mancata indicazione dei dati catastalidell’immobile non può ritenersi aver inficiato di invalidità la motivazionedell’atto impugnato, avendo lo stesso ricorrente indicato che nell’attoimpositivo era stato indicato l’indirizzo dell’immobile assoggettato atassazione, in modo da rendere comprensibili i presupposti della pretesatributaria.3.5.

Le questioni relative alla mancata titolarità, da parte delcontribuente, dell’immobile indicato nell’atto impositivo attengono,invero, alla fase contenziosa, nella quale l’ente impositore ha l'onere diprovare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazionedell’imposta.4.1.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «dell’art. 1, comma 641, primoperiodo, della legge n. 147 del 2013 (Legge istitutiva della TARI), pertotale carenza del presupposto impositivo», essendo stata applicatal’imposta con riferimento ad immobile, sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n.39, su cui il contribuente non vantava alcun diritto reale o personale digodimento.4.2.

La doglianza è fondata.4.3.

È incontestato che il ricorrente non sia titolare di alcun dirittoreale o personale di godimento sull’immobile indicato nell’attoimpugnato, dianzi indicato.4.4.

Ciò posto, in diritto va evidenziato che il processo tributario, inquanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimitàdel provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio diimpugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’ente impositoreassume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quellarisultante dall'atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum che perquanto riguarda la causa petendi.Numero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/20264.5.

Tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesaeffettivamente avanzata con detto atto alla stregua dei presupposti difatto e di diritto in esso indicati ed entro i limiti delle contestazioni mossedal contribuente, e da tale principio discende che le difese dell’enteimpositore che ha emesso l'atto impositivo impugnato vannonecessariamente rapportate in relazione ai presupposti di fatto e didiritto in esso indicati.4.6.

Il processo tributario, strutturato come un giudizio diimpugnazione dell'atto impositivo emesso dall'Amministrazionefinanziaria, non consente, dunque, di far valere per la prima volta ingiudizio, ed a maggior ragione in appello, un fatto costitutivo dellapretesa tributaria (e cioè la cd. causa petendi) che non sia già statoassunto a suo fondamento fin dall'avviso di accertamento (cfr. Cass. nn.7927/2016, 27065/2008).4.7.

Ne consegue che non è consentito al giudice tributario, pur selibero di qualificare giuridicamente i fatti allegati a sostegno dellapretesa fiscale, di estendere la propria indagine, in ordine allafondatezza della pretesa stessa, all'esame di circostanze nuove edestranee a quelle originariamente invocate dall'ente impositore, cosìpervenendo all'accertamento di un fatto costitutivo della pretesatributaria che non era già stato assunto a suo fondamento fin dall'avvisodi accertamento (cfr. Cass. nn. 27065/2008, 4125/2002).4.8.

Nel caso che occupa la CTR non avrebbe, dunque, dovutoconfermare l’atto impugnato valorizzando le difese del Comune ingiudizio, che, per giustificare l’errore commesso nell’indicazionedell’immobile, al quale il contribuente risultava del tutto estraneo, avevadedotto che « a carico dello stesso contribuente e con riferimento almedesimo immobile (sempre riportato all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n.39), risulta...(va)... accertata in data 8.11.2017 la TARI dovuta nelprecedente anno 2013 e nessuna contestazione ...(era)... stata dedottae dimostrata ... inoltre, l’avviso di accertamento relativo all’annualità2018, impugnato con lo stesso ricorso introduttivo del giudizio di primoNumero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/2026grado ...(era)... stato annullato in autotutela a seguito del verificatodistacco dell’utenza elettrica nell’anno 2017 ...(ed)... infine, in data15.10.2015, l’Ufficio preposto al contrasto dell’evasione e dell’elusioneeffettuava un sopralluogo in [OSCURATO:PERSONA] n. 39 e redigeva unascheda tecnica nella quale confermava l’esistenza di un immobiledestinato a studio legale della superficie di mq. 35,00».4.9.

Trattasi di elementi che tuttavia attengono ad un fattocostitutivo della pretesa tributaria (ovvero l’immobile oggetto dellapretesa tributaria, diversamente indicato in quello sito in PiazzaGaribaldi, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], n. 39) che non era già statoassunto a suo fondamento fin dall'avviso di accertamento, basatosolamente sulla superficie dell'immobile individuato con riferimentoall’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], n. 39.4.10.

Se ne deve, dunque, inferire che la Commissione tributariaregionale, avendo accertato che nell’atto impugnato era contenuta, conriferimento all’immobile da tassare, unicamente l’indicazione di unindirizzo errato, e dell’impossibilità di pervenire comunque alla correttaidentificazione dell’immobile tassato sulla scorta degli altri elementiindicati nell’atto, ha erroneamente ritenuto valida la pretesa tributariadel Comune «alla luce dei documenti prodotti e delle argomentazioni ...formulate» dal Comune, ovvero facendo ricorso ad elementi nuovi fornitidal Comune solo in sede contenziosa.4.11.

Come dianzi indicato, tuttavia, l’incertezza sull’oggettodell’imposta poteva essere superata solo alla luce del complessivocontenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo daesso risultante, il che va escluso in base a quanto affermato nellasentenza impugnata, esorbitando dai limiti di una consentita emendatiolibelli il mutamento della causa petendi che consista, come nel caso inesame, in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi (nella specie,l’immobile oggetto dell’imposta) del diritto fatto valere in giudizio, taleda introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovoperché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'attoNumero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/2026introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa daquella precedente.5.

Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorsolimitatamente al quarto motivo, respinti i rimanenti motivi e lacassazione della sentenza impugnata6.

Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorsointroduttivo del contribuente.7.

Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono lasoccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i rimanentimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del primo gradoe di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 300,00 ed Euro 400,00per compensi, oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spesegenerali ed altri accessori di legge; condanna il controricorrente alpagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 500,00 percompensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] edELEONORA CARPENTIERI giusta procura speciale in atti-controricorrente-Numero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/2026avverso la sentenza n. 4472/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHELa Commissione tributaria regionale della Campania, con lasentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello del Comune di Napoliavverso la pronuncia n. 8446/2020 della Commissione tributariaprovinciale di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso invito al pagamento TARI 2014.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionaleGianluca Iazeolla propone ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.Il Comune di Napoli resiste con controricorso.CONSIDERATO CHE1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «violazione degli artt. 342 e434 c.p.c. » per avere la Commissione tributaria regionale respintol’eccezione di inammissibilità dell'atto di appello del Comune di Napoliper difetto di specificità dei motivi e lamenta che l'appello non conteneva«una chiara individuazione delle questioni contestate né una parteargomentativa che confut(...asse)... le motivazioni dei giudici di primogrado».1.2. La censura va disattesa.1.3. Questa Corte (cfr. Cass. nn. 32838/2018, 3025/2018,1200/2016) ha più volte evidenziato che la specificità dei motivi diappello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditatoal giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nellasentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, voltead incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui allaparte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa cheNumero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/2026confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma tale esigenzanon può impedire che il dissenso della parte soccombente investa ladecisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprioin quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dalprimo Giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo alGiudice d'appello dette argomentazioni - perché ritenute giuste e idoneeal conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamenteall'onere di specificità dei motivi.1.4. Si tratta di evenienza che ricorre nel caso in esame, in cuil'appello, come riportato nella sentenza impugnata, aveva ripropostopuntualmente le questioni di fatto e di diritto disattese dal primo Giudice,con conseguente ammissibilità dell’impugnazione.2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.360, primo comma, nn. 4) e 5), c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. per avere la CTR erroneamente attribuito «valore probatorio adocumenti che dimostra(vano)... l'assenza di collegamento tral'immobile indicato nell'avviso di accertamento (C.so Garibaldi n. 39) eil ricorrente, ignorando le prove legali che conferma(vano)... ladisponibilità del ricorrente solo per l'immobile di P.zza Garibaldi n. 39».2.2. La censura va parimenti disattesa.2.3. La denuncia di violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. è, invero,inammissibile, giacché, incongruente rispetto ai parametri normativiinvocati, in quanto il ricorrente si duole della valutazione degli elementiprobatori, operata dalla Corte territoriale, ma non già che il giudice abbiadichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenutanell'art. 115 c.p.c., ovvero abbia giudicato sulla base di prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli, ovvero ancora, quanto all'art. 116 c.p.c., che ilgiudice abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove inassenza di una deroga normativamente prevista, oppure, al contrario,abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o risultanzaprobatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. SU n. 20867/2020).Numero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/20262.4. Al di fuori dei dati normativi che prevedono ipotesi di provalegale artt. 2700, 2702, 2709, 2721, 2733, 2735, 2738 c.c. (che ilricorrente non dimostra, e neppur allega, di aver offerto a sostegno dellasua tesi), nei termini e limiti di efficacia dagli stessi indicati, non esiste,invero, nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui irisultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere neiconfronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle proverimessa al prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.) (cfr.Cass. nn. 4777/1998, 4833/1994).3.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «dell’art. 7, comma 1, della Legge27 luglio 2000, n. 212; dell’art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006;dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; degli artt. 24 e 97 Cost.»e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamenteomesso di rilevare la nullità dell’atto impugnato per carenza dimotivazione in quanto privo dei dati catastali necessari per identificarel'immobile e calcolare correttamente la TARI, non essendo stato indicatol’immobile neppure con l’indirizzo corretto.3.2. La doglianza è infondata.3.3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cuil'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve ritenersiadempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado diconoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, dicontestare l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivied oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione deifatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitarel'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventualesuccessiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio diimpugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi deifatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (trale tante: Cass. nn. 121/2025, 6501/2024, 2929/2024, 28758/2023,Numero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/202634014/2022, 23386/2021, 16681/2021, 2348/2021, 1569/2021,26431/2017).3.4. Ciò posto, la dedotta mancata indicazione dei dati catastalidell’immobile non può ritenersi aver inficiato di invalidità la motivazionedell’atto impugnato, avendo lo stesso ricorrente indicato che nell’attoimpositivo era stato indicato l’indirizzo dell’immobile assoggettato atassazione, in modo da rendere comprensibili i presupposti della pretesatributaria.3.5. Le questioni relative alla mancata titolarità, da parte delcontribuente, dell’immobile indicato nell’atto impositivo attengono,invero, alla fase contenziosa, nella quale l’ente impositore ha l'onere diprovare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazionedell’imposta.4.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione «dell’art. 1, comma 641, primoperiodo, della legge n. 147 del 2013 (Legge istitutiva della TARI), pertotale carenza del presupposto impositivo», essendo stata applicatal’imposta con riferimento ad immobile, sito in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] n.39, su cui il contribuente non vantava alcun diritto reale o personale digodimento.4.2. La doglianza è fondata.4.3. È incontestato che il ricorrente non sia titolare di alcun dirittoreale o personale di godimento sull’immobile indicato nell’attoimpugnato, dianzi indicato.4.4. Ciò posto, in diritto va evidenziato che il processo tributario, inquanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimitàdel provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio diimpugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’ente impositoreassume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quellarisultante dall'atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum che perquanto riguarda la causa petendi.Numero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/20264.5. Tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesaeffettivamente avanzata con detto atto alla stregua dei presupposti difatto e di diritto in esso indicati ed entro i limiti delle contestazioni mossedal contribuente, e da tale principio discende che le difese dell’enteimpositore che ha emesso l'atto impositivo impugnato vannonecessariamente rapportate in relazione ai presupposti di fatto e didiritto in esso indicati.4.6. Il processo tributario, strutturato come un giudizio diimpugnazione dell'atto impositivo emesso dall'Amministrazionefinanziaria, non consente, dunque, di far valere per la prima volta ingiudizio, ed a maggior ragione in appello, un fatto costitutivo dellapretesa tributaria (e cioè la cd. causa petendi) che non sia già statoassunto a suo fondamento fin dall'avviso di accertamento (cfr. Cass. nn.7927/2016, 27065/2008).4.7. Ne consegue che non è consentito al giudice tributario, pur selibero di qualificare giuridicamente i fatti allegati a sostegno dellapretesa fiscale, di estendere la propria indagine, in ordine allafondatezza della pretesa stessa, all'esame di circostanze nuove edestranee a quelle originariamente invocate dall'ente impositore, cosìpervenendo all'accertamento di un fatto costitutivo della pretesatributaria che non era già stato assunto a suo fondamento fin dall'avvisodi accertamento (cfr. Cass. nn. 27065/2008, 4125/2002).4.8. Nel caso che occupa la CTR non avrebbe, dunque, dovutoconfermare l’atto impugnato valorizzando le difese del Comune ingiudizio, che, per giustificare l’errore commesso nell’indicazionedell’immobile, al quale il contribuente risultava del tutto estraneo, avevadedotto che « a carico dello stesso contribuente e con riferimento almedesimo immobile (sempre riportato all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n.39), risulta...(va)... accertata in data 8.11.2017 la TARI dovuta nelprecedente anno 2013 e nessuna contestazione ...(era)... stata dedottae dimostrata ... inoltre, l’avviso di accertamento relativo all’annualità2018, impugnato con lo stesso ricorso introduttivo del giudizio di primoNumero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/2026grado ...(era)... stato annullato in autotutela a seguito del verificatodistacco dell’utenza elettrica nell’anno 2017 ...(ed)... infine, in data15.10.2015, l’Ufficio preposto al contrasto dell’evasione e dell’elusioneeffettuava un sopralluogo in [OSCURATO:PERSONA] n. 39 e redigeva unascheda tecnica nella quale confermava l’esistenza di un immobiledestinato a studio legale della superficie di mq. 35,00».4.9. Trattasi di elementi che tuttavia attengono ad un fattocostitutivo della pretesa tributaria (ovvero l’immobile oggetto dellapretesa tributaria, diversamente indicato in quello sito in PiazzaGaribaldi, in luogo di [OSCURATO:PERSONA], n. 39) che non era già statoassunto a suo fondamento fin dall'avviso di accertamento, basatosolamente sulla superficie dell'immobile individuato con riferimentoall’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], n. 39.4.10. Se ne deve, dunque, inferire che la Commissione tributariaregionale, avendo accertato che nell’atto impugnato era contenuta, conriferimento all’immobile da tassare, unicamente l’indicazione di unindirizzo errato, e dell’impossibilità di pervenire comunque alla correttaidentificazione dell’immobile tassato sulla scorta degli altri elementiindicati nell’atto, ha erroneamente ritenuto valida la pretesa tributariadel Comune «alla luce dei documenti prodotti e delle argomentazioni ...formulate» dal Comune, ovvero facendo ricorso ad elementi nuovi fornitidal Comune solo in sede contenziosa.4.11. Come dianzi indicato, tuttavia, l’incertezza sull’oggettodell’imposta poteva essere superata solo alla luce del complessivocontenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo daesso risultante, il che va escluso in base a quanto affermato nellasentenza impugnata, esorbitando dai limiti di una consentita emendatiolibelli il mutamento della causa petendi che consista, come nel caso inesame, in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi (nella specie,l’immobile oggetto dell’imposta) del diritto fatto valere in giudizio, taleda introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovoperché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'attoNumero registro generale 27396/2022Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 9126/2026Data pubblicazione 11/04/2026introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa daquella precedente.5. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorsolimitatamente al quarto motivo, respinti i rimanenti motivi e lacassazione della sentenza impugnata6. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia,alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorsointroduttivo del contribuente.7. Le spese del presente grado e dei gradi di merito seguono lasoccombenza, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i rimanentimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del primo gradoe di appello, liquidate, rispettivamente, in Euro 300,00 ed Euro 400,00per compensi, oltre spese esenti, rimborso forfettario delle spesegenerali ed altri accessori di legge; condanna il controricorrente alpagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 500,00 percompensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario dellespese generali ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 09126/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris