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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 05833/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 4 marzo 2020, la corte di appello di Roma, confermava la pronuncia del tribunale monocratico dello stesso capoluogo del 10 gennaio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di rapina impropria e lesioni personali, disponendo la misura dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore, che, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - mancanza della motivazione in ordine all'applicazione della espulsione dal territorio dello Stato quanto all'accertamento della pericolosità sociale, posto che l'imputato è regolarmente soggiornante nel territorio italiano, coniugato con cittadina italiana e gravato da precedenti risalenti; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale in riferimento all'eccessiva dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, il giudice di appello non ha omesso la motivazione in ordine ai presupposti della misura dell'espulsione ma ha ricavato la persistente pericolosità del ricorrente dalle modalità dei reati commessi, rapina aggravata con lesioni personali ad una guardia giurata con calci e pugni, dai diversi precedenti di polizia del ricorrente e dall'avvenuto utilizzo nel passato di diversi alias da parte del medesimo che ne dimostrano la palese volontà di sottrarsi alle ricerche.

E la valutazione in quanto ancorata a precise circostanze di fatto appare priva del lamentato vizio avendo il giudice di appello integrato la sentenza di primo grado che sul punto si era limitata a disporre l'espulsione in dispositivo senza fornire specifica motivazione.

Quanto alla convivenza con coniuge italiano, la circostanza è meramente dedotta dal ricorrente per la prima volta nel presente giudizio di legittimità senza alcuna specificità ed in violazione del principio di autosufficienza posto che il ricorso non allega alcun elemento da cui potersi dedurre.

In relazione al secondo motivo va ricordato come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 4 febbraio 2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]42iero [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 4 marzo 2020, la corte di appello di Roma, confermava la pronuncia del tribunale monocratico dello stesso capoluogo del 10 gennaio 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole dei delitti di rapina impropria e lesioni personali, disponendo la misura dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore, che, con motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - mancanza della motivazione in ordine all'applicazione della espulsione dal territorio dello Stato quanto all'accertamento della pericolosità sociale, posto che l'imputato è regolarmente soggiornante nel territorio italiano, coniugato con cittadina italiana e gravato da precedenti risalenti; - inosservanza od erronea applicazione della legge penale in riferimento all'eccessiva dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Entrambi i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ed invero, il giudice di appello non ha omesso la motivazione in ordine ai presupposti della misura dell'espulsione ma ha ricavato la persistente pericolosità del ricorrente dalle modalità dei reati commessi, rapina aggravata con lesioni personali ad una guardia giurata con calci e pugni, dai diversi precedenti di polizia del ricorrente e dall'avvenuto utilizzo nel passato di diversi alias da parte del medesimo che ne dimostrano la palese volontà di sottrarsi alle ricerche. E la valutazione in quanto ancorata a precise circostanze di fatto appare priva del lamentato vizio avendo il giudice di appello integrato la sentenza di primo grado che sul punto si era limitata a disporre l'espulsione in dispositivo senza fornire specifica motivazione. Quanto alla convivenza con coniuge italiano, la circostanza è meramente dedotta dal ricorrente per la prima volta nel presente giudizio di legittimità senza alcuna specificità ed in violazione del principio di autosufficienza posto che il ricorso non allega alcun elemento da cui potersi dedurre. In relazione al secondo motivo va ricordato come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 4 febbraio 2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]42iero [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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