CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14893/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.000,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Catanzaro il 31/08/2018. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive, con cui deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato in contestazione, della mancata applicazione dell'esimente dell'art. 131-bis cod. pen. e del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, censurato per il diniego delle attenuanti generiche. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, qpAi59%,,. , il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal -di ,t2122:11 Catanzaro con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). Tanto premesso, deve osservarsi che, come correttamente evidenziato dalQ -1-11,1t1043LA di Catanzaro, il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, tenuto conto degli accertamenti svolti dai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro il 31/08/2019 - che, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita, delle caratteristiche dell'arma da taglio sequestrata e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative dalle quali traeva origine il presente procedimento, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale catanzarese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto del disvalore della condotta illecita di Martino, che non consentiva l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Si consideri, in proposito, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione processuale nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). TAL UitAZ Il percorso argomentativo seguito daltUrgITUCEITh di Catanzaro, infine, deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali degli accadimenti criminosi, l'esimente invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ipotizzare, alla luce della sua personalità criminale e della sua condizione anagrafica, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente ipits AIR