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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 16727/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 25 ottobre del 2018 che lo aveva condannato per due reati di rapina.

La Corte ha ritenuto che il condannato, giudicato in assenza, non avesse dimostrato l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, tenuto conto che egli aveva nominato un difensore di fiducia che aveva partecipato all'udienza preliminare ed anche alle udienze dibattimentali senza mai eccepire alcunché in proposito.

Inoltre, l'eventuale mancata notifica all'imputato detenuto avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di cognizione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte attribuito il giusto peso alla circostanza che agli atti del fascicolo non fosse presente alcuna nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], né alcuna elezione di domicilio, risultando tale nomina ed elezione relativamente a procedimento diverso da quello conclusosi con la sentenza rispetto alla quale era stata avanzata l'istanza di rescissione.

Inoltre, il ricorrente era stato ininterrottamente detenuto all'epoca di celebrazione del processo, circostanza della quale il GUP avrebbe dovuto avvedersi consultando il fascicolo del Pubblico ministero, ove era presente il verbale di arresto ed un certificato del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con indicazione del fine pena al 29 aprile del 2018, sicché il ricorrente avrebbe dovuto ricevere tutte le notificazioni in carcere con conseguente nullità assoluta per omessa notificazione non sanata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Dal controllo degli atti, completato con l'acquisizione del fascicolo del Pubblico ministero, risulta confermato quanto dedotto dal ricorrente, vale a dire il fatto che egli, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, nel procedimento (N. 1284/18 r.g.n.r.) conclusosi con la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna n. 4883, emessa il 25 ottobre 2018 per i reati di rapina commessi il 20 ed il 25 marzo del 2012, non aveva nominato alcun difensore di fiducia, in particolare nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non aveva eletto domicilio presso tale difensore.

La nomina e l'elezione di domicilio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] erano intervenute in diverso procedimento penale per un fatto di rapina successivo (commesso il 30 marzo 2012), del quale si ha notizia per la presenza agli atti di un verbale di arresto in flagranza intervenuto in quel distinto procedimento ma che ha ingenerato l'equivoco nel quale è caduto il Giudice dell'udienza preliminare ed il Tribunale e del quale dà atto il provvedimento impugnato a fg.

2. Risulta, inoltre, che il ricorrente si è trovato ristretto in carcere a decorrere dal 30 marzo 2012 fino al 22 dicembre 2021 ed era stato giudicato in assenza senza la presenza di un difensore di fiducia mai nominato e di nessun altro indice rivelatore della sua effettiva conoscenza del processo (se non attraverso l'ordine di carcerazione notificatogli) che non può essere affermata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Revoca la sentenza n. 4883 emessa dal Tribunale di Bologna in data 25 ottobre 2018.

Sospende l'esecuzione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.01.2023.

Il Consigliere estensore Il sidente [OSCURATO:PERSONA] i Diotallevi vA4, \rvy%

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 25 ottobre del 2018 che lo aveva condannato per due reati di rapina. La Corte ha ritenuto che il condannato, giudicato in assenza, non avesse dimostrato l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, tenuto conto che egli aveva nominato un difensore di fiducia che aveva partecipato all'udienza preliminare ed anche alle udienze dibattimentali senza mai eccepire alcunché in proposito. Inoltre, l'eventuale mancata notifica all'imputato detenuto avrebbe dovuto essere dedotta nel giudizio di cognizione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte attribuito il giusto peso alla circostanza che agli atti del fascicolo non fosse presente alcuna nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], né alcuna elezione di domicilio, risultando tale nomina ed elezione relativamente a procedimento diverso da quello conclusosi con la sentenza rispetto alla quale era stata avanzata l'istanza di rescissione. Inoltre, il ricorrente era stato ininterrottamente detenuto all'epoca di celebrazione del processo, circostanza della quale il GUP avrebbe dovuto avvedersi consultando il fascicolo del Pubblico ministero, ove era presente il verbale di arresto ed un certificato del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con indicazione del fine pena al 29 aprile del 2018, sicché il ricorrente avrebbe dovuto ricevere tutte le notificazioni in carcere con conseguente nullità assoluta per omessa notificazione non sanata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dal controllo degli atti, completato con l'acquisizione del fascicolo del Pubblico ministero, risulta confermato quanto dedotto dal ricorrente, vale a dire il fatto che egli, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, nel procedimento (N. 1284/18 r.g.n.r.) conclusosi con la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna n. 4883, emessa il 25 ottobre 2018 per i reati di rapina commessi il 20 ed il 25 marzo del 2012, non aveva nominato alcun difensore di fiducia, in particolare nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non aveva eletto domicilio presso tale difensore. La nomina e l'elezione di domicilio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] erano intervenute in diverso procedimento penale per un fatto di rapina successivo (commesso il 30 marzo 2012), del quale si ha notizia per la presenza agli atti di un verbale di arresto in flagranza intervenuto in quel distinto procedimento ma che ha ingenerato l'equivoco nel quale è caduto il Giudice dell'udienza preliminare ed il Tribunale e del quale dà atto il provvedimento impugnato a fg. 2. Risulta, inoltre, che il ricorrente si è trovato ristretto in carcere a decorrere dal 30 marzo 2012 fino al 22 dicembre 2021 ed era stato giudicato in assenza senza la presenza di un difensore di fiducia mai nominato e di nessun altro indice rivelatore della sua effettiva conoscenza del processo (se non attraverso l'ordine di carcerazione notificatogli) che non può essere affermata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Revoca la sentenza n. 4883 emessa dal Tribunale di Bologna in data 25 ottobre 2018. Sospende l'esecuzione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.01.2023. Il Consigliere estensore Il sidente [OSCURATO:PERSONA] i Diotallevi vA4, \rvy%
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