CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2022
Cassazione n. 12485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
016 ORDINANZA sul ricorso 22201/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell’omonima impresa di costruzioni capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale Data pubblicazione 19/04/2022 rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 497/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 31/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Messina, con sentenza n.497/2015, depositata in data 31/8/2015, - in controversia concernente due giudizi riuniti, il primo promosso dall’impresa appaltatrice in relazione al riconoscimento delle riserve iscritte nell’ambito di un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di ripristino della tratta autostradale Messina-Catania e il secondo relativo ad opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di penali - ha parzialmente riformato, in accoglimento dell’appello principale del [OSCURATO:PERSONA], la decisione di primo grado, che aveva, revocato il decreto ingiuntivo, respinto la domanda dell’appaltatrice relativa alla Riserva n. 1 (equo indennizzo, per maggiori costi non prevedibili) e condannato il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 1.205.404, 62, a titolo di risarcimento danni per le rimanenti riserve nn. 2 (maggiore durata passiva dei lavori) e 3 (disapplicazione della penale per ritardo di 79 gg, rispetto al termine previsto di conclusione dei lavori, fissato per il 30/11/1997). 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 In particolare, i giudici d’appello, respinto il gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell’omonima impresa di costruzioni, capogruppo mandataria del R.T.I costituito tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla Riserva n. 1 (relativa ai maggiori costi, sul rilievo, dirimente, che «l’esecuzione del tappeto Microseal sia stato inferiore a quello preventivato nel contratto», non avendo l’appellante incidentale dimostrato il danno, stante anche la mancata produzione del contratto di subappalto, non essendo stato prodotto in giudizio il fascicolo di primo grado) ed alla riserva n. 3 (eliminazione della penale), hanno sostenuto che : a) il CTU aveva quantificato il ritardo, non in 79 ma, in 56 gg, dovendosi decurtare 21 gg a causa di una sospensione dei lavori; b) ora, i lavori, che dovevano essere ultimati il 30/11/1997, erano stati sospesi dal 22/12/1997 al 12/1/1998, in periodo nel quale l’impresa già operava in regime di penale, in quanto i lavori dovevano essere completati tra l’1 ottobre 1997 e il 30 novembre 1997, dopo la precedente sospensione, protrattasi fino al 30/9/1997, «utilizzando un arco temporale in relazione al quale non sono state dedotte né ulteriori sospensioni né eventi atmosferici impeditivi», cosicché i due mesi ulteriori di attività che, dal 12/1/1998, erano stati necessari per completare i lavori, erano da imputare all’impresa appaltatrice, che era «in arretrato» nel programma di esecuzione, con conseguente infondatezza della domanda correlata alla riserva n. 3; c) doveva confermarsi la quantificazione della penale espressa in giorni 56, secondo quanto ritenuto dal CTU, cosicché la penale doveva essere ridotta ad € 86.764,76, ma sul punto non era stato formulato specifico motivo di appello al CAS; d) in relazione alla riserva n. 2, relativa ai danni da maggiori spese generali e di cantiere, da maggiore impiego passivo di attrezzature, da lucro cessante, da 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 maggior vincolo fideiussioni, i lavori erano stati consegnati il 21/11/1995 e dovevano essere completati in 150 gg lavorativi, decorrenti dal 12/11/1996, e dovevano terminare il 25/6/1996, tuttavia, per effetto di una sospensione di gg. novanta per l’intensificarsi del traffico estivo e l’approvazione di una perizia di variante, il termine slittava, prima, al 21/2/1997 e, poi, al 31/7/1997, essendo stata autorizzata una proroga per problematiche tecniche legale alla fornitura e posa del Micro-Seal (e l’appaltatrice chiedeva anche di subappaltare la suddetta lavorazione), ma veniva chiesta ulteriore proroga da parte dell’impresa, per problematiche ostative al celere espletamento dei lavori (tra cui la mancata chiusura al traffico delle tratte interessate), con sospensione dei lavori dal 31/7/1997 al 30/9/1997, e poi ulteriore proroga di 60 gg., cosicché il termine slittava al 30/11/1997, dopo il quale l’impresa lavorava in regime di proroga; e) in sostanza, al periodo previsto di 240 giorni si erano aggiunti i tempi di sospensione degli stessi ma non spettava all’appaltatrice un indennizzo per le predette sospensioni, in quanto, ai sensi dell’art.30 del DPR 1063/1962, l’indennizzo era dovuto, per le sospensioni che abbiano superato il limite di ¼ della durata complessiva del contratto solo se l’impresa abbia chiesto lo scioglimento del contratto e la stazione appaltante lo abbia negato, ipotesi questa non verificatasi, con la conseguenza che doveva essere riformata la decisione di primo grado in punto di riconoscimento all’impresa dell’importo di € 1.169.769,09; f) non spettava neppure il risarcimento da dilatazione dei tempi contrattuali per le altre causali indicate in citazione, in quanto, seppure le proroghe, per complessivi gg. 220 solari autorizzate dalla stazione appaltante, equivalevano a riconoscimento della non imputabilità all’appaltatrice di ritardi nell’esecuzione delle lavorazioni o afferenti ai lavori di cui alla perizia di variante, tuttavia, il giudice di primo 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 grado, sulla base di una CTU carente al riguardo (in quanto era stato conteggiato solo il danno da sospensioni disposte dalla stazioni appaltante), non aveva riconosciuto tale voce di danno e quindi sarebbe stato necessario l’appello incidentale, non proposto dall’impresa appaltatrice. Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], già titolare dell’omonima impresa di costruzioni, capogruppo mandataria del R.T.I costituito tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 10/11-11-2016). La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza e del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello deciso la causa, ritenendo non prodotto il fascicolo di primo grado (e il contratto di subappalto) senza disporre ricerche in cancelleria e chiederne, quantomeno, la ricostruzione, risultando lo stesso, invece, essere stato depositato, in violazione degli artt.169 c.p.c. e 74 disp. att. c.p.c.; b) con il secondo motivo, sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi dati «dalla mancata contestazione del quantum dei maggiori oneri per il microseal, dall’imprevisione del trattamento microseal ove era previsto il grip- road, della necessità di reperire inerti diversi per tipo e quantità e d’approvvigionarsi da luoghi diversi», con riferimento agli artt.115 c.p.c., 1223, 2043, 2056 c.c., 1664 c.c., 23 e 54 del regolamento di cui al RD n. 350/189, «e del fatto che il fascicolo di parte ed il contratto di subappalto erano stato ritualmente prodotti; e che il prezzo del microseal di cui al subappalto non si poteva ritenere inferiore a quello previsto in appalto», sia la violazione e/o falsa 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 applicazione dell’art.112 c.p.c., in ordine alla pronuncia sulle differenze di prezzi tra appalto e subappalto, senza specifica eccezione sul punto; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.30, comma 2, e 31 DPR 1063/1962, in ordine ai presupposti del riconoscimento dell’indennizzo in caso di superamento di un quarto della durata dei lavori (oggetto della riserva n. 2); d) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., del fatto che le altre causali delle domande attoree (danno da dilatazione dei tempi per esecuzioni frazionate e dispersive, mancata chiusura della carreggiata ed altri fatti dedotti e dipendenti da esigenze o fatti della committenza) erano state trattate dal CTU e recepite nella sentenza di primo grado, cosicché non vi era necessità per l’impresa di formulare appello incidentale; e) con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art.346 c.p.c., in relazione alla preclusione all’esame della domanda di cui alla riserva n. 2 (dilatazione dei tempi del contratto), per effetto della mancata proposizione di appello incidentale, malgrado la sentenza di primo grado non avesse riconosciuto tale voce di danno; f) con il sesto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo rappresentato dal fatto che la penale da ritardo, ex art 29, comma 4, DPR 1063/1962, oggetto della riserva n. 3, andava disapplicata, essendo l’intero sforamento dei tempi negoziali (e quindi anche i due mesi di attività per completare i lavori successivi al termine della sospensione del 12/1/1998) da imputare alle «imprevisioni, sospensioni e proroghe disposte dalla stazione appaltante» ; g) con il settimo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., della soccombenza del C.A.S, ove la Corte di merito avesse fatto buon governo delle risultanze processuali, ai fini della disciplina sulle spese processuali, di cui agli artt.91 e 92 c.p.c. . 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 2. La prima censura è inammissibile per difetto di specificità. Assume la ricorrente che essa aveva regolarmente depositato in appello il proprio fascicolo di parte del giudizio di primo grado (contenente, sub documento 26, il contratto di subappalto), in data 10/01/2009, come da attestazione di cancelleria ex art.74 disp.att. c.p.c., e che esso non era stato mai ritirato prima della decisione, cosicché la Corte d’appello avrebbe dovuto disporre ricerche in cancelleria ed eventualmente la ricostruzione del fascicolo, prima di decidere. Questa Corte (Cass. 22972/2013) ha affermato che «In tema di prova documentale, il mancato reperimento nel fascicolo di ufficio, al momento della discussione della causa, di documenti che risultano essere stati ritualmente prodotti nel fascicolo di parte - come da attestazione della competente cancelleria - senza che la parte che li ha prodotti abbia manifestato la volontà di non avvalersene, comporta l'obbligo per il giudice - in base al disposto dell'art. 183, comma quarto, cod. proc. civ. - di disporne la ricerca in cancelleria e in caso di esito negativo di autorizzare la ricostruzione del loro contenuto» (cfr. anche Cass. 1806/2016). Tuttavia, qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione pù tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa (Cass.21571/2020; Cass., n. 16212/17; Cass. n. 18237/08). In linea, in relazione all’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, si è affermato che «l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado nel processo d'appello ha una funzione meramente 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 sussidiaria, sicché, in mancanza, il procedimento di secondo grado, e la relativa sentenza, non sono viziati, né tale omissione può costituire motivo di ricorso per cassazione, salvo che il ricorrente deduca che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde", che è suo onere indicare specificatamente» (Cass. 1678/2016; Cass. 20631/2018; Cass. 9498/2019). Ora, la ricorrente non spiega in quali termini e su quale parte della decisione il mancato esame del contratto di subappalto, presente nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado, abbia potuto effettivamente influire sulla decisione impugnata. Inoltre, la Corte d’appello ha espresso una seconda ratio decidendi, fondata sull’insussistenza di costi maggiori, contestata con il successivo motivo di ricorso, non meritevole di accoglimento. 3. Il secondo motivo, strutturato come vizio motivazionale (malgrado riferimento non solo ai fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso, ma anche, nel corpo del motivo, a violazioni di legge) e di ultrapetizione e di omessa pronuncia, è inammissibile perché inconferente rispetto al decisum. La ricorrente si duole del rigetto del primo motivo del proprio appello incidentale, relativo alla doglianza in punto di reiezione, in primo grado, della domanda sulla riserva n. 1 e sui maggiori costi, sul rilievo, dirimente, che «l’esecuzione del tappeto Microseal sia stato inferiore a quello preventivato nel contratto», in difetto di prova di tale danno: l’appaltatrice ricollega il rigetto del motivo unicamente al mancato rinvenimento da parte del giudice di appello, tra gli atti prodotti, del contratto di subappalto (atteso che l’intervento era stato affidato, nel 1997, in subappalto ad altra impresa). 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 In realtà, la Corte d’appello ha richiamato per relationem la motivazione del Tribunale, rilevando che la domanda era stata respinta «sia perché l’appaltatrice avrebbe sottoscritto il contratto di appalto senza riserve sulla tipologia dei materiali, sia perché il costo di esecuzione di tale opera in regime di subappalto era stato inferiore al costo previsto in contratto», circostanza quest’ultima ritenuta dalla Corte d’appello dirimente, per effetto della mancata produzione del fascicolo di primo grado, con i documenti, in primis il contratto di subappalto (avendo l’appellante incidentale dedotto che il subappalto aveva ad oggetto la sola posa in opera ed essa aveva sostenuto l’esborso di £ 1.600 al mq in più rispetto al prezzo pattuito di £ 2.880 al mq), ma anche sulla base delle risultanze della CTU, dalle quali emergeva che «il prezzo di £2.550, concordato con la subappaltatrice» fosse riferibile sia alla fornitura sia alla posa del materiale. Si deduce poi la mancata considerazione del pregiudizio costituito dal mancato utile o guadagno e delle spese generali dell’appaltatrice, ma non si evince come e quando tali questioni fossero state poste nel giudizio di merito. 4. Il terzo motivo, con il quale si lamenta un’erronea interpretazione dell’art.30 DPR 1063/1962, in rapporto al successivo art.31, secondo comma (secondo cui la concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’appaltatore là dove la maggiore durata sia imputabile all’amministrazione), in relazione all’accoglimento dell’appello principale del [OSCURATO:PERSONA] in merito alla riserva n. 2, è inammissibile, in quanto non conferente al decisum. La Corte d’appello, in relazione agli indennizzi eventualmente dovuti per effetto di sospensioni, ha rilevato, in accoglimento dell’appello principale del [OSCURATO:PERSONA], che l’impresa non aveva mai chiesto lo scioglimento del contratto, per effetto del prolungarsi della 9 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 sospensione oltre il quarto della durata complessiva dell’appalto, né la stazione appaltante lo aveva negato, ex art.30 DPR n. 1063/1962, e che il danno conteggiato dal CTU e riconosciuto dal Tribunale aveva come unica causa le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, oggetto dell’appello principale del [OSCURATO:PERSONA], non anche il danno da dilatazione dei tempi contrattuali dovuto ad altre causali e compendiato nei 220 gg di proroghe accordate dalla stazione appaltante, proroghe non imputabili all’appaltatrice o a ritardi dei lavori oggetto della perizia di variante ma addebitabili alla stazione appaltante, senonché, in difetto di un motivo di appello incidentale, nulla poteva essere riconosciuto a tale titolo. Il riferimento ad un’erronea interpretazione degli artt.30 e 31 citati non è quindi pertinente. 5. Il quarto motivo, con il quale si denuncia un vizio di omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo posto in essere dalla Corte d’appello là dove avrebbe malamente interpretato il contenuto della CTU e della sentenza del Tribunale che ne aveva recepito in toto le risultanze, atteso che le domande dell’attrice erano state integralmente accolte, anche quelle correlate alla dilatazione dei tempi contrattuali per altre causali, al di fuori delle limitazioni di cui all’art.30 DPR 1063/1962, cosicché l’impresa non doveva presentare appello incidentale sul punto, è inammissibile. Invero, non si denuncia alcun omesso esame di fatto decisivo quanto un’erronea interpretazione delle risultanze processuali. Orbene, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, 10 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti Data pubblicazione 19/04/2022 processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass.11892/2016; Cass.23153/2018 ). 6. Il quinto motivo denuncia error in procedendo, per violazione dell’art.346 c.p.c., sempre in relazione alla ritenuta necessità di proposizione, da parte dell’impresa appaltatrice, di appello incidentale in relazione alla riserva n. 2, che afferiva comunque alla richiesta di tutti i danni derivanti dal prolungamento della durata contrattuale; poiché la domanda era stata accolta dal Tribunale, nei limiti dell’importo di € 1.169.769,09, l’impresa poteva limitarsi a riproporre tutte le difese di primo grado, là dove non richiedesse il riconoscimento di un maggiore importo. Esso è infondato. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 7940/2019) ha da ultimo ribadito che «nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel 11 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 "thema probandum" e nel "thema decidendum" del giudizio di primo Data pubblicazione 19/04/2022 grado». Nella specie, avendo la Corte di merito rilevato – con statuizione non efficacemente censurata con i precedenti motivi - che i danni riconosciuti dal Tribunale erano riferibili unicamente alla causale delle «sospensioni», non anche alle altre ulteriori causali invocate dall’attrice nella riserva n. 2, essa ha correttamente ritenuto necessaria, a fronte di rigetto da parte del giudice di primo grado della più ampia domanda, anche implicitamente, la proposizione di appello incidentale. 7. Il sesto motivo è inammissibile. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, applicabile nella specie, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017). 12 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 Ora, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato che «l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)», cosicché «il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (SSUU n. 8053/2014). Nella specie, nel mezzo di ricorso non si indicano fatti storici (della cui deduzione nel giudizio di merito venga dato conto nel rispetto del canone dell'autosufficienza del ricorso per cassazione) il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma ci si limita a criticare l'apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità. Si deduce invero che il giudice d’appello abbia «omesso di considerare il fatto che la penale – di cui alla riserva n. 3 – andasse completamente 13 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22201/2016 Numero sezionale 1051/2022 Numero di raccolta generale 12485/2022 Data pubblicazione 19/04/2022 disapplicata, sussistendo integralmente le ragioni dedotte dall’appaltatrice…» 8. Il settimo motivo, attinente all’erronea pronuncia sulle spese, derivate dall’accoglimento delle precedenti censure (se si fosse fatto «buon governo delle risultanze processuali»), è di conseguenza assorbito. 9. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 10.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso, in Roma, nella camera di