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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 18086/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15987/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] di PETTI G .

E C . s.a.s., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliat a in R oma, via F.A.

Pigafetta n. 58, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata in calce al ricorso introduttivo -ricorrente - contro AGENZIA delleENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliat a in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difendeope legis -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]n. 54/2017 -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 525/2018 depositata il19/4/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/4/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 55/2017, dichiarava il fallimento di SIAP –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi, per brevità, SIAP), su istanza di Agenzia delle Entrate – Riscossione presentata a mezzo di un avvocato del libero foro.

2. La Corte d’appello di Salerno, a seguito del gravamepresentato da SIAP, rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse - che l'intangibilità delle cartelle di pagamento (derivante dalla loro mancata impugnazione o, quanto meno per alcune di esse, dall'impugnazione dichiarata inammissibile per tardività) non permetteva di delibare sulla sussistenza dei vizi lamentati dalla società reclamante in ordine sia alla decadenza dalla pretesa di pagamento, sia alla nullità della cartella relativa al credito derivante dalla revoca del contributo a cui la società era stata ammessa.

Osservava, inoltre, che il decreto di revoca di sovvenzione pubblica costituiva un titolo del tutto idoneo all'accertamento sommario e incidentale dell'esistenza del credito, essendo stato dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso al T.A.R. del Lazio proposto al finedi farne dichiarare l'annullamento e non essendo stata prodotta alcuna prova dell'avvio di un giudizio ordinario e della probabile fondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'azione.

Aggiungeva, infine, che soltanto l’esame del medesimo decreto, non versato in atti, avrebbe consentito di stabilire se, in relazione ai motivi che ne avevano determinato l'emissione e al tempo in cui i relativi presupposti si erano verificati, dovessero essere rispettati specifici termini, sottolineando anche che la disciplina dell’istituto della revoca differiva da quella dell'annullamento.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 19 aprile 2018, ha proposto ricorso SIAP prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate – Riscossione.

L’intimato fallimento di SIAP non ha svolto difese.

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., anche con riferimento all’art. 1, comma 1, d.l. 193/2016, assume che l’originaria istanza di fallimento dovesse essere considerata giuridicamente inesistente, perché era stata presentata dall’Agenzia delle Entrate tramite un avvocato del libero foro e non a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, alla quale il protocollodi intesa fra Agenzia delle Entrate –Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato riservava il patrocinio dell’ente per ogni azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione.

5. Il motivo è inammissibile.

La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile, né determina l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio.

Ne consegue, da un lato, che quest'ultimo atto è idoneo a introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall'altro che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nullo per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata, tempestiva impugnazione.

Pertanto, qualora la nullità non sia stata fatta valere in sede di impugnazione, essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, a causa dell'intervenuta preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione (si vedano in questo senso Cass. 8104/2021, Cass. 20348/2010, Cass.4020/2006).

Nel caso di specie nessuna questione è stata fatta in sededi reclamo, come imponeva l’art. 161 cod. proc. civ., in ordine alla validità dell'istanza di fallimento, in ragione del fatto che la stessa era stata presentata da un avvocato del libero foro.

Sul punto si è perciò formato il giudicato interno, con la conseguente inammissibilità della doglianza proposta a questo proposito soltanto in questa sede di legittimità.

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. fall., anche in relazione all’art. 21 l. 241/1990: tutti i crediti posti a base dell’istanza di fallimento afferivano alla revoca di un contributo (concesso a SIAP con d.m. 54191 del 14 agosto 1998) che era stato disposto, a distanza di quasi otto anni, soltanto sulla scorta di un’indagine penale mai sfociatain una sentenza definitiva e senza alcuna motivazione che desse adeguata giustificazione della legittimità di un atto incidente su posizioni oramai consolidate e sul legittimo affidamento che la compagine aveva fatto sul finanziamento ricevuto.

La Corte d’appello doveva perciò disapplicare, in sede di accertamento incidentale del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, l’atto amministrativo di revoca, in ragione della sua illegittimità, anche tenendo conto del fatto che lo stesso era stato notificato (in data 20 maggio 2005) quando era oramai ampiamente decorso il termine triennale previsto dall’art. 1, comma 136, l. 311/2004 perché potesse essere disposto l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi.

7. Il motivo è inammissibile.

Ciò, innanzitutto, per mancanza di decisività, dato che la sentenza impugnata spiega (in difformità con quanto sostenuto all’interno del mezzo in esame) che Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] aveva agito “in virtù di diverse iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento”, che “l’atto di revoca del contributo concesso” era “posto a fondamento della cartella di più consistente entità”(pag. 2) e che esistevano “altri crediti addotti a sostegno del ricorso” diversi da quelli discendenti dal decreto di revoca del contributo (pag. 11).

Ne discende che la legittimazione di Agenzia delle Entrate - Riscossione, quand’anche ancorata soltanto a tali crediti residuali, non contestati in questa sede, rimarrebbe comunque sussistente.

Peraltro, la censura non si confronta in alcun modo con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, nel rigettare il motivo di reclamo proposto al riguardo, ha, per un verso, constatato che ogni indagine sulla legittimità della revoca e sui tempi in cui era stata adottata presupponeva un esame del provvedimento e delle ragioni poste a sua giustificazione, precluso dalla mancata produzione dell’atto, e, per altro verso, ha affermato (correttamente) l'inapplicabilità dell'art. 21-nonies, l. 241/1990 alla revoca (dato che la norma riguarda l'annullamento d'ufficio e non la revoca).

Infine, va escluso che a questo riguardo sia configurabile un giudicato esterno, per effetto della sentenza del T.A.R. del Lazio (confermata dal Consiglio di Stato) che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di revoca del contributo, in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, il giudice amministrativo si è limitato a rilevare il proprio difetto di giurisdizione.

8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15987/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] di PETTI G . E C . s.a.s., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliat a in R oma, via F.A. Pigafetta n. 58, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata in calce al ricorso introduttivo -ricorrente - contro AGENZIA delleENTRATE - RISCOSSIONE, domiciliat a in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difendeope legis -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]n. 54/2017 -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 525/2018 depositata il19/4/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/4/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 55/2017, dichiarava il fallimento di SIAP –[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi, per brevità, SIAP), su istanza di Agenzia delle Entrate – Riscossione presentata a mezzo di un avvocato del libero foro. 2. La Corte d’appello di Salerno, a seguito del gravamepresentato da SIAP, rilevava – fra l’altro e per quanto qui di interesse - che l'intangibilità delle cartelle di pagamento (derivante dalla loro mancata impugnazione o, quanto meno per alcune di esse, dall'impugnazione dichiarata inammissibile per tardività) non permetteva di delibare sulla sussistenza dei vizi lamentati dalla società reclamante in ordine sia alla decadenza dalla pretesa di pagamento, sia alla nullità della cartella relativa al credito derivante dalla revoca del contributo a cui la società era stata ammessa. Osservava, inoltre, che il decreto di revoca di sovvenzione pubblica costituiva un titolo del tutto idoneo all'accertamento sommario e incidentale dell'esistenza del credito, essendo stato dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso al T.A.R. del Lazio proposto al finedi farne dichiarare l'annullamento e non essendo stata prodotta alcuna prova dell'avvio di un giudizio ordinario e della probabile fondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'azione. Aggiungeva, infine, che soltanto l’esame del medesimo decreto, non versato in atti, avrebbe consentito di stabilire se, in relazione ai motivi che ne avevano determinato l'emissione e al tempo in cui i relativi presupposti si erano verificati, dovessero essere rispettati specifici termini, sottolineando anche che la disciplina dell’istituto della revoca differiva da quella dell'annullamento. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 19 aprile 2018, ha proposto ricorso SIAP prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate – Riscossione. L’intimato fallimento di SIAP non ha svolto difese. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione degli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., anche con riferimento all’art. 1, comma 1, d.l. 193/2016, assume che l’originaria istanza di fallimento dovesse essere considerata giuridicamente inesistente, perché era stata presentata dall’Agenzia delle Entrate tramite un avvocato del libero foro e non a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, alla quale il protocollodi intesa fra Agenzia delle Entrate –Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato riservava il patrocinio dell’ente per ogni azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione. 5. Il motivo è inammissibile. La nullità della procura alle liti non è qualificata dalla legge come assoluta e insanabile, né determina l'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio. Ne consegue, da un lato, che quest'ultimo atto è idoneo a introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, dall'altro che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nullo per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente, ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata, tempestiva impugnazione. Pertanto, qualora la nullità non sia stata fatta valere in sede di impugnazione, essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, a causa dell'intervenuta preclusione derivante dal principio di cui all'art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione (si vedano in questo senso Cass. 8104/2021, Cass. 20348/2010, Cass.4020/2006). Nel caso di specie nessuna questione è stata fatta in sededi reclamo, come imponeva l’art. 161 cod. proc. civ., in ordine alla validità dell'istanza di fallimento, in ragione del fatto che la stessa era stata presentata da un avvocato del libero foro. Sul punto si è perciò formato il giudicato interno, con la conseguente inammissibilità della doglianza proposta a questo proposito soltanto in questa sede di legittimità. 6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l. fall., anche in relazione all’art. 21 l. 241/1990: tutti i crediti posti a base dell’istanza di fallimento afferivano alla revoca di un contributo (concesso a SIAP con d.m. 54191 del 14 agosto 1998) che era stato disposto, a distanza di quasi otto anni, soltanto sulla scorta di un’indagine penale mai sfociatain una sentenza definitiva e senza alcuna motivazione che desse adeguata giustificazione della legittimità di un atto incidente su posizioni oramai consolidate e sul legittimo affidamento che la compagine aveva fatto sul finanziamento ricevuto. La Corte d’appello doveva perciò disapplicare, in sede di accertamento incidentale del credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, l’atto amministrativo di revoca, in ragione della sua illegittimità, anche tenendo conto del fatto che lo stesso era stato notificato (in data 20 maggio 2005) quando era oramai ampiamente decorso il termine triennale previsto dall’art. 1, comma 136, l. 311/2004 perché potesse essere disposto l’annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi. 7. Il motivo è inammissibile. Ciò, innanzitutto, per mancanza di decisività, dato che la sentenza impugnata spiega (in difformità con quanto sostenuto all’interno del mezzo in esame) che Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] aveva agito “in virtù di diverse iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento”, che “l’atto di revoca del contributo concesso” era “posto a fondamento della cartella di più consistente entità”(pag. 2) e che esistevano “altri crediti addotti a sostegno del ricorso” diversi da quelli discendenti dal decreto di revoca del contributo (pag. 11). Ne discende che la legittimazione di Agenzia delle Entrate - Riscossione, quand’anche ancorata soltanto a tali crediti residuali, non contestati in questa sede, rimarrebbe comunque sussistente. Peraltro, la censura non si confronta in alcun modo con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, nel rigettare il motivo di reclamo proposto al riguardo, ha, per un verso, constatato che ogni indagine sulla legittimità della revoca e sui tempi in cui era stata adottata presupponeva un esame del provvedimento e delle ragioni poste a sua giustificazione, precluso dalla mancata produzione dell’atto, e, per altro verso, ha affermato (correttamente) l'inapplicabilità dell'art. 21-nonies, l. 241/1990 alla revoca (dato che la norma riguarda l'annullamento d'ufficio e non la revoca). Infine, va escluso che a questo riguardo sia configurabile un giudicato esterno, per effetto della sentenza del T.A.R. del Lazio (confermata dal Consiglio di Stato) che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di revoca del contributo, in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, il giudice amministrativo si è limitato a rilevare il proprio difetto di giurisdizione. 8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.000 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorre
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