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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 13382/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che, il primo motivo di ricorso, che contesta,, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'omessa assunzione di prove decisive (segnatamente, la riassunzione di prove dichiarative e l'assunzione di perizia medico legale) in sede di rinnovazione istruttoria d'appello, è manifestamente infondato: infatti, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995); che, pertanto, nel caso che occupa, il diniego di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. può essere sindacato solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che tuttavia, non sussiste, atteso che la Corte territoriale ha diffusamente e plausibilmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario, ai fini del decidere, disporre il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa (pag. 4, punto 1 della sentenza impugnata); che, dunque, il motivo sul merito della decisione non è consentito in questa sede, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale:«Il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373); - che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, anche sub specie di violazione di legge, per inosservanza degli artt. 192 e 546 cod. proc. peri., non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), vuoi perché costituito da rnere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le doglianze cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedasi pag. 6, ultimo capoverso, e pag. 7, primo, secondo e terzo capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia StefnpPaJ DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che, il primo motivo di ricorso, che contesta,, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'omessa assunzione di prove decisive (segnatamente, la riassunzione di prove dichiarative e l'assunzione di perizia medico legale) in sede di rinnovazione istruttoria d'appello, è manifestamente infondato: infatti, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995); che, pertanto, nel caso che occupa, il diniego di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. può essere sindacato solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che tuttavia, non sussiste, atteso che la Corte territoriale ha diffusamente e plausibilmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario, ai fini del decidere, disporre il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa (pag. 4, punto 1 della sentenza impugnata); che, dunque, il motivo sul merito della decisione non è consentito in questa sede, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale:«Il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373); - che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, anche sub specie di violazione di legge, per inosservanza degli artt. 192 e 546 cod. proc. peri., non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), vuoi perché costituito da rnere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le doglianze cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedasi pag. 6, ultimo capoverso, e pag. 7, primo, secondo e terzo capoverso della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia StefnpPaJ DEP
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