CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che deducono, rispettivamente, il vizio di illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato, in base alle dichiarazioni della persona offesa, nonché il vizio di mancanza di motivazione per erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., sono entrambi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in questa sede, giacché si risolvono in una proposta di lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; ritenuto che il giudice del merito, con riferimento ad entrambe le questioni, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in sede di legittimità (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), giacché, in ordine al primo motivo, ha legittimamente posto a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato le dichiarazioni della persona offesa, poiché esse possono essere utilizzate previa verifica della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); in ordine al secondo motivo, invece, ha effettuato il bilanciamento tra opposte circostanze, il cui esito sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il