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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18416/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 1546 /20 13 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el la Campanian. 15 7 / 48 /1 2 depositata i n data 1 8 / 05 /20 1 2 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 05 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: sentenza – motivazioneapparente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società Belv ivere [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamentoemesso per iva, ires e irap 2005 con la quale era rideterminatoil maggior reddito di impresa; - il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; - appellava l'Ufficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR dell a Campania ha confermato la pronuncia di primo grado poiché ha ritenuto, testualmente,“non accoglibile le doglianze dell'ufficio che anche all'appello non riesce a dimostrare ed approvare il proprio assunto”; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a unsolo motivo di impugnazione; - la società contribuente è rimasta intimata; - con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del 25 giugno 2021 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ne i confronti della società contribuente, difettando prova della ricezione dell'atto introduttivo del presente giudizio; l'Amministrazione finanziaria ha provveduto al deposito di documentazione comprovante la regolaritàdella rinotifica del ricorso in parol a , che quindi risulta ammissibile; Consideratoche: - il solo motivo dedotto censura la pronuncia impugnata per violazione dell'art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, vizio di motivazioneapparente in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudi ce campano rigettato l' a ppello dell'Amministrazionesenza rendere manifesti gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento motivando la propria statuizionein modo apparente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo è , all'evidenza , fondato; - alla luce della trascrizione di parte dei motivi di appello operata a pagina 5 del ricorso, oltre che dal tenore letterale, evidentemente puramente assertivo, delle due righe di motivazione,risulta del tutto impossibile comprendere le ragioni in forza delle quali la CTR ha ritenuto, superand o i motivi di impugnazione dell’Ufficio, di confermare la pronuncia di primo grado; - orbene, secondo l’orientamento , costante e ripetuto, di questa Corte(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/201 9) , ricorre il vizio dimotivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, bench é graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi la sciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche, congetture ; - pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudicedell'appello per nuovo esame della controversia ; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sente nza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1546 /20 13 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el la Campanian. 15 7 / 48 /1 2 depositata i n data 1 8 / 05 /20 1 2 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 05 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: sentenza – motivazioneapparente Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società Belv ivere [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamentoemesso per iva, ires e irap 2005 con la quale era rideterminatoil maggior reddito di impresa; - il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; - appellava l'Ufficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR dell a Campania ha confermato la pronuncia di primo grado poiché ha ritenuto, testualmente,“non accoglibile le doglianze dell'ufficio che anche all'appello non riesce a dimostrare ed approvare il proprio assunto”; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a unsolo motivo di impugnazione; - la società contribuente è rimasta intimata; - con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del 25 giugno 2021 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ne i confronti della società contribuente, difettando prova della ricezione dell'atto introduttivo del presente giudizio; l'Amministrazione finanziaria ha provveduto al deposito di documentazione comprovante la regolaritàdella rinotifica del ricorso in parol a , che quindi risulta ammissibile; Consideratoche: - il solo motivo dedotto censura la pronuncia impugnata per violazione dell'art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, vizio di motivazioneapparente in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudi ce campano rigettato l' a ppello dell'Amministrazionesenza rendere manifesti gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento motivando la propria statuizionein modo apparente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il motivo è , all'evidenza , fondato; - alla luce della trascrizione di parte dei motivi di appello operata a pagina 5 del ricorso, oltre che dal tenore letterale, evidentemente puramente assertivo, delle due righe di motivazione,risulta del tutto impossibile comprendere le ragioni in forza delle quali la CTR ha ritenuto, superand o i motivi di impugnazione dell’Ufficio, di confermare la pronuncia di primo grado; - orbene, secondo l’orientamento , costante e ripetuto, di questa Corte(Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/201 9) , ricorre il vizio dimotivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, bench é graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi la sciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche, congetture ; - pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudicedell'appello per nuovo esame della controversia ; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sente nza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , in diversa
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