Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 469/2026
ECLI:EU:C:2026:348
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 23 aprile 2026 (
1
)
Causa C
‑
456/24
[OSCURATO:PERSONA], Inc.
contro
Úřad průmyslového vlastnictví
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca)]
« Rinvio pregiudiziale – Medicinali per uso umano – Certificato protettivo complementare – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Articolo 1, lettera b) – Definizione di “prodotto” – Principio attivo – Direttiva 2001/83/CE – Autorizzazione all’immissione in commercio – Articolo 1, punti 3 bis e 3 ter – Sostanza attiva – Eccipiente »
I.
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dal Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca), offre alla Corte l’opportunità di riesaminare il complesso regime che disciplina il rilascio dei certificati protettivi complementari (in prosieguo: «CPC»), quale istituito dal regolamento (CE) n. 469/2009 (in prosieguo: il «regolamento CPC») (
2
).
2.
Occorre ricordare che il CPC costituisce un diritto di proprietà intellettuale
sui generis
, volto a compensare, almeno in parte, l’effettiva perdita di tutela brevettuale derivante dal tempo necessario per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC»). A tal fine, esso può estendere la protezione conferita da un brevetto per un periodo massimo di cinque anni in relazione a determinate sostanze protette da brevetto che fungono da principi attivi di medicinali autorizzati all’immissione in commercio in almeno uno Stato membro (
3
).
3.
Nella presente causa, la [OSCURATO:PERSONA], Inc., una società farmaceutica con sede negli [OSCURATO:PERSONA], ha presentato all’Úřad průmyslového vlastnictví (Ufficio per proprietà industriale, Repubblica ceca) una domanda per il rilascio di un CPC per una combinazione di sostanze facenti parte del medicinale denominato «Herceptin SC». A seguito del rifiuto, da parte di tale autorità, di rilasciare il CPC richiesto, la controversia è stata infine sottoposta al giudice del rinvio.
4.
In tale contesto, detto giudice chiede ora chiarimenti sull’interpretazione di talune disposizioni del regolamento CPC, in particolare dell’articolo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettera a), di tale regolamento. L’articolo 1, lettera b), definisce il «prodotto» che può essere oggetto di un CPC come il «principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale», mentre l’articolo 3, lettera a), subordina il rilascio di un CPC alla condizione che il prodotto in questione sia «protetto da un brevetto di base in vigore».
5.
Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sulle questioni sollevate dal giudice del rinvio in relazione all’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC. La questione centrale è se la qualificazione come «eccipiente», vale a dire come componente non attivo del medicinale, nell’AIC pertinente, di una delle sostanze per le quali la [OSCURATO:PERSONA] chiede protezione osti necessariamente a che tale sostanza sia considerata un «principio attivo» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), e possa quindi beneficiare della protezione mediante CPC.
6.
Sebbene la Corte abbia già avuto occasione di interpretare l’articolo 1, lettera b), essa non ha ancora affrontato tale questione specifica in modo esplicito (
4
). In assenza di orientamenti chiari, a livello nazionale sono emersi approcci divergenti. Come dimostra il caso di specie, le domande presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla stessa sostanza hanno condotto a esiti diversi in vari [OSCURATO:PERSONA] membri. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame offre quindi alla Corte una tempestiva occasione per chiarire la propria giurisprudenza in materia e, se del caso, svilupparla.
II.
Contesto normativo
A.
Regolamento CPC
7.
L’articolo 1 del regolamento CPC, intitolato «Definizioni», è così formulato:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “medicinale”: ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all’uomo o all’animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell’uomo o dell’animale;
b) “prodotto”: il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale;
(…)».
8.
L’articolo 3 di tale regolamento così dispone:
«Il certificato viene rilasciato se nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all’articolo 7 e alla data di tale domanda:
a) il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;
b) per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un’autorizzazione in corso di validità di immissione in commercio a norma, secondo il caso, della direttiva 2001/83/CE o della direttiva 2001/82/CE;
c) il prodotto non è già stato oggetto di un certificato;
d) l’autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale».
9.
L’articolo 8 del regolamento CPC prevede quanto segue:
«1. La domanda di certificato deve contenere:
a) una richiesta per il rilascio di un certificato (...)
b) una copia dell’autorizzazione di immissione in commercio di cui all’articolo 3, lettera b), da cui risulti l’identità del prodotto e che contenga, in particolare, il numero e la data dell’autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto, come previsto dall’articolo 11 della direttiva 2001/83/CE o dall’articolo 14 della direttiva 2001/82/CE;
(…)».
B.
Direttiva 2001/83/CE
10.
L’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE (in prosieguo: la «direttiva sui medicinali») (
5
) stabilisce quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:
(…)
3
bis
sostanza attiva:
qualsiasi sostanza o miscela di sostanze destinata a essere usata nella fabbricazione di un medicinale e che diventa, se impiegata nella produzione di quest’ultimo, un principio attivo di detto medicinale inteso a esercitare un’azione farmacologica, immunologica o metabolica al fine di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche ovvero a stabilire una diagnosi medica.
3
ter
eccipiente:
qualsiasi componente di un medicinale diverso dalla sostanza attiva e dal materiale di imballaggio.
(…)».
III.
Fatti e questioni pregiudiziali
11.
[OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa principale, è titolare del brevetto europeo
EP 2 163 643
, intitolato «
Soluble hyaluronidase glycoprotein (sHASEGP), process for preparing the same, uses and pharmaceutical compositions comprising thereof
» [glicoproteina ialuronidasi solubile (sHASEGP), procedimento per la sua preparazione, usi e composizioni farmaceutiche comprendenti la stessa], quale convalidato, tra l’altro, nella Repubblica ceca (
6
) (in prosieguo: il «brevetto di base»).
12.
Tale brevetto riguarda un’invenzione concernente, in sostanza, determinati enzimi che, scomponendo l’acido ialuronico nell’organismo, facilitano la dispersione e l’assorbimento di medicinali somministrati simultaneamente mediante iniezione sottocutanea. La ialuronidasi umana ricombinante PH20 (in prosieguo: la «rHuPH20») è uno di questi enzimi ingegnerizzati. Le rivendicazioni del brevetto di base si riferiscono, in particolare, all’utilizzo di tale enzima in combinazione con un agente antitumorale, più precisamente un anticorpo monoclonale, per il trattamento del cancro del seno.
13.
Il trastuzumab è un anticorpo monoclonale utilizzato come principio attivo nel trattamento del cancro al seno e di altre neoplasie maligne. È commercializzato nell’Unione europea dall’inizio degli anni 2000 in un medicinale denominato «Herceptin», della Roche, un’impresa farmaceutica non direttamente coinvolta nel presente procedimento. A tal fine, nel 2000, la Roche ha ottenuto un’AIC rilasciata dalla Commissione europea nell’ambito della procedura centralizzata, relativa alla somministrazione endovenosa di tale prodotto. Nell’agosto 2013 la Commissione ha concesso un’estensione di linea (
7
) di tale AIC per una nuova formulazione sottocutanea di Herceptin (Herceptin SC), che combina il trastuzumab con la rHuPH20. Nella documentazione relativa all’AIC, il trastuzumab è identificato come principio attivo, mentre la rHuPH20 è classificata come eccipiente e descritta, peraltro, come «nuovo eccipiente».
14.
[OSCURATO:PERSONA] ha richiesto in vari [OSCURATO:PERSONA] membri la protezione mediante CPC di tale formulazione sottocutanea e, più specificamente, della combinazione di trastuzumab e rHuPH20. Nella Repubblica ceca, essa ha presentato una domanda all’Ufficio per la proprietà industriale il 21 luglio 2015, fondandosi sul brevetto di base e sulla summenzionata AIC. Nella sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto la rHuPH20 come un principio attivo e, di conseguenza, ha identificato il «prodotto» per il quale richiedeva protezione come una combinazione di due principi attivi, segnatamente il trastuzumab e la rHuPH20.
15.
Con decisione dell’11 gennaio 2019, l’Ufficio per la proprietà industriale ha rigettato la domanda della [OSCURATO:PERSONA], mediante una decisione successivamente confermata dal presidente del suddetto ufficio il 6 novembre 2020. Tale ufficio e il suo presidente hanno ritenuto, in sostanza, che le condizioni di cui all’articolo 3, lettere a), b) e, eventualmente, lettera d), del regolamento CPC non fossero soddisfatte. A tale riguardo, essi hanno considerato, in primo luogo, che il trastuzumab non è elencato nelle rivendicazioni o nella descrizione del brevetto di base e, in secondo luogo, che nell’AIC la rHuPH20 è classificata come eccipiente e che non è stato dimostrato che essa abbia un effetto antitumorale proprio.
16.
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione del presidente dell’Ufficio per la proprietà industriale dinanzi al Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca). Con sentenza del 13 giugno 2022, tale giudice ha respinto il ricorso con la motivazione che la rHuPH20 non può essere considerata un «principio attivo» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC. Nel giungere a tale conclusione, esso ha osservato che dalle prove a sua disposizione non risultava che la rHuPH20, se utilizzata in combinazione con il trastuzumab, abbia un effetto farmacologico, immunologico o metabolico proprio nel trattamento del cancro al seno.
17.
[OSCURATO:PERSONA] ha successivamente presentato un ricorso per cassazione dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca). Nutrendo dubbi sull’interpretazione dell’articolo 1, lettera b), e dell’articolo 3, lettera a), del regolamento CPC, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 1, lettera b), del [regolamento CPC] debba essere interpretato nel senso che una sostanza espressamente indicata come eccipiente nell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale non può essere considerata un principio attivo.
2) Se, in caso di risposta negativa alla prima questione, l’articolo 1, lettera b), del [regolamento CPC] debba essere interpretato, alla luce degli articoli 8, paragrafo 1, e 10, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento, nel senso che va considerata come principio attivo una sostanza che ha un effetto terapeutico proprio rientrante tra le indicazioni terapeutiche elencate nell’[AIC] e che è anche, in maniera dimostrabile, identificabile dal brevetto di base e dai documenti che accompagnano obbligatoriamente la domanda di emissione del certificato.
3) Se, in caso di risposta negativa alle questioni prima e seconda, l’articolo 1, lettera b), del [regolamento CPC] debba essere interpretato nel senso che va considerata come principio attivo una sostanza che ha un effetto terapeutico proprio rientrante tra le indicazioni terapeutiche elencate nell’[AIC] e che un esperto del ramo definirebbe come dimostrato alla data di deposito della domanda di brevetto di base o alla data di priorità dello stesso brevetto.
4) Se l’articolo 1, lettera b), del [regolamento CPC] debba essere interpretato nel senso che va considerato come principio attivo con effetto terapeutico proprio, rientrante tra le indicazioni terapeutiche elencate nell’[AIC] di un medicinale per il trattamento del cancro al seno, anche un eccipiente che, scomponendo un’altra sostanza naturalmente presente nel corpo umano, facilita l’azione del principio attivo principale del prodotto sulle cellule del tumore al seno, qualora, secondo determinati studi e articoli scientifici, tale eccipiente o sostanza correlata abbia portato di per sé,
in vitro
o in modelli animali, all’arresto della crescita o alla riduzione di tumori dello stesso tipo o di altri tipi, e altri articoli scientifici ne confermino un effetto potenzialmente simile sull’uomo.
5) Se l’articolo 3, lettera a), del [regolamento CPC], in combinato disposto con l’articolo 1, lettera b), del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che va considerata come prodotto protetto da un brevetto di base anche una combinazione di due principi attivi quando solo uno di essi è oggetto dell’invenzione coperta dal brevetto di base e le rivendicazioni del brevetto includono la sua possibile combinazione con altre categorie di principi attivi definite in modo alternativo, una delle quali, dal punto di vista di un esperto, sulla base dello stato della tecnica alla data di deposito della domanda di brevetto di base oppure alla data di priorità del medesimo stesso brevetto, può includere l’altro principio attivo.
6) Se, in caso di risposta negativa alla quinta questione, l’articolo 3, lettera a), del [regolamento CPC], in combinato disposto con l’articolo 1, lettera b), dello stesso regolamento, debba essere interpretato nel senso che va considerata come prodotto protetto da un brevetto di base anche una combinazione di due principi attivi quando solo uno di essi è oggetto dell’invenzione coperta dal brevetto di base e le rivendicazioni del brevetto includono la sua possibile combinazione con altre categorie di principi attivi definite in modo alternativo, una delle quali, alla data di deposito della domanda di brevetto di base o alla data di priorità dello stesso brevetto, includeva l’unico principio attivo oggetto dell’[AIC] del medicinale, indipendentemente dall’esistenza a tale data di altre sostanze appartenenti alla stessa categoria».
18.
Sono state presentate osservazioni scritte dalla [OSCURATO:PERSONA], dal governo ceco, dall’Irlanda, dai governi francese, dei [OSCURATO:PERSONA] e finlandese (in prosieguo, collettivamente: i «governi che hanno presentato osservazioni»), nonché dalla Commissione. Tali parti interessate, ad eccezione del governo finlandese, hanno inoltre svolto difese orali nel corso dell’udienza tenutasi il 29 ottobre 2025.
IV.
Analisi
19.
Come indicato nell’introduzione, la Corte ha chiesto che le presenti conclusioni si concentrino unicamente sulle prime quattro questioni pregiudiziali (
8
). Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, chiarimenti circa le modalità per stabilire se una sostanza possa essere considerata un «principio attivo», ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC, e quindi, come facente parte di un «prodotto» che può beneficiare del rilascio di un CPC.
20.
Al fine di collocare tali questioni nel loro contesto appropriato, è opportuno iniziare ricordando alcune caratteristiche fondamentali del regime dei brevetti e delle procedure di AIC (A). In seguito, illustrerò le caratteristiche salienti del regime del CPC, unitamente ai pertinenti orientamenti giurisprudenziali della Corte (B). In tale contesto, individuerò la questione centrale sollevata dal rinvio pregiudiziale in esame e sintetizzerò i principali argomenti dedotti dalle parti interessate (C). Successivamente, esaminerò in modo più approfondito la nozione di «principio attivo» ai fini dell’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC (D). Come risulterà evidente, la proposta di risposta alla prima questione rende superfluo, a mio avviso, affrontare le questioni dalla seconda alla quarta.
A.
Intersezione tra la normativa in materia di brevetti e la disciplina dei prodotti farmaceutici
21.
Il regime del CPC si colloca all’intersezione tra la normativa in materia di brevetti e la disciplina dei prodotti farmaceutici ed è espressamente concepito con riferimento a entrambi.
22.
A titolo preliminare, occorre ricordare, come ho già osservato nelle mie conclusioni nella causa Teva II (
9
), che, per quanto riguarda i brevetti nel settore dei medicinali, quando un soggetto, tipicamente un’impresa farmaceutica, scopre, attraverso la ricerca, che una determinata sostanza (oppure una famiglia di sostanze o una combinazione di sostanze) produce un effetto sul corpo umano che la rende utile per prevenire, trattare o gestire una malattia o una condizione, esso può, soddisfatti i requisiti previsti (
10
), ottenere un brevetto per tale invenzione. Siffatto brevetto conferisce al suo titolare diritti esclusivi che equivalgono, in sostanza, a un monopolio temporaneo sull’invenzione brevettata, per un periodo di 20 anni.
23.
Tuttavia, prima che il titolare del brevetto possa immettere l’invenzione sul mercato dell’Unione come medicinale, è necessario ottenere un’AIC per tale medicinale, al termine di una rigorosa valutazione scientifica della sua qualità, sicurezza ed efficacia. A tal riguardo, la direttiva sui medicinali costituisce il principale strumento giuridico che stabilisce le norme in materia di autorizzazione, fabbricazione e commercializzazione dei medicinali all’interno dell’Unione.
24.
Un’AIC può essere concessa a livello dell’Unione, conformemente a una procedura centralizzata, oppure a livello nazionale, mediante una procedura decentralizzata, di riconoscimento reciproco o puramente nazionale (
11
).
25.
Nell’ambito della procedura centralizzata (
12
), che, come osservato al precedente paragrafo 13, è stata utilizzata per lo Herceptin SC, l’Agenzia europea per i medicinali (in prosieguo: l’«EMA») è responsabile per la valutazione scientifica di una domanda di AIC. Sulla base del parere dell’EMA, la Commissione emette, in seguito, una decisione concernente il rilascio o il diniego dell’AIC, valida nell’intera Unione.
26.
Di converso, nell’ambito delle altre procedure, la valutazione scientifica della domanda di AIC è condotta dalle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, le quali possono in seguito rilasciare le corrispondenti autorizzazioni nazionali.
27.
In tutti i casi, sia l’EMA che le autorità nazionali competenti (in prosieguo, collettivamente: «le autorità competenti in materia di medicinali») esaminano, nell’ambito della loro valutazione scientifica, la composizione del medicinale, distinguendo tra i suoi principi attivi e i suoi eccipienti. La composizione così approvata, accompagnata da un elenco degli eccipienti, figura nel «riassunto delle caratteristiche del prodotto», che forma parte dell’AIC (
13
). Nelle presenti conclusioni, farò riferimento a tale classificazione delle sostanze nell’AIC.
28.
Il processo che conduce al rilascio di un’AIC è spesso molto lungo, a causa delle approfondite prove precliniche e degli studi clinici richiesti. Di conseguenza, il periodo effettivo nel corso del quale il titolare di un brevetto può sfruttare commercialmente un’invenzione farmaceutica protetta da brevetto risulta notevolmente ridotto.
B.
Regime dei CPC e giurisprudenza in materia di «principi attivi»
29.
È nel contesto sopra descritto che il legislatore dell’Unione ha ritenuto necessario compensare, in una certa misura, i ritardi derivanti dal processo di regolamentazione, prevedendo un meccanismo in grado di estendere, in determinate circostanze, la protezione conferita da un brevetto per un periodo ulteriore pari a un massimo di cinque anni dopo la scadenza del suo termine ordinario. Tale obiettivo è perseguito attraverso il rilascio di un CPC che, ai sensi del regolamento CPC, conferisce, in linea di principio, gli stessi diritti del brevetto di base ed è subordinato agli stessi obblighi e limiti.
30.
Attualmente, i CPC sono concessi esclusivamente a livello nazionale. Di conseguenza, anche qualora un’impresa farmaceutica sia titolare di un brevetto europeo (
14
) e abbia ottenuto un’AIC ai sensi della procedura centralizzata valida in tutta l’Unione, essa deve comunque presentare domande di CPC separate in ciascuno Stato membro in cui intende ottenere la protezione complementare.
31.
Le autorità nazionali competenti (in prosieguo: gli «uffici nazionali dei brevetti») (
15
) sono competenti a esaminare se tali domande siano conformi alle condizioni previste dal regolamento CPC. Un requisito preliminare e indispensabile a tal riguardo è che la domanda di CPC riguardi un «prodotto».
32.
Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CPC, la protezione conferita da un CPC riguarda il solo «prodotto» oggetto dell’AIC corrispondente. Come già osservato, l’articolo 1, lettera b), di tale regolamento definisce tale termine come «il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale». Ne consegue che un CPC non viene rilasciato per il medicinale in quanto tale, ma soltanto per il «prodotto» in senso stretto, vale a dire il principio attivo o la combinazione di principi attivi in esso contenuti.
33.
Tuttavia, il regolamento CPC non definisce il termine «principio attivo». La Corte ha pertanto statuito che la determinazione del significato e della portata del suddetto termine va operata considerando il contesto generale nel quale esso è utilizzato e conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente (
16
). Su tale base, la Corte ha dichiarato che, in termini farmacologici, nella nozione di «principio attivo» non rientrano le sostanze incluse nella composizione di un medicinale che non esercitano un effetto terapeutico proprio sull’organismo umano o animale (
17
).
34.
Inoltre, la Corte ha precisato che le nozioni di «sostanza attiva» e di «principio attivo», quali utilizzate rispettivamente nella direttiva sui medicinali e nel regolamento CPC, devono essere intese come sinonimi (
18
). Essa ha riconosciuto che la definizione della nozione di «sostanza attiva» di cui all’articolo 1, punto 3
bis
, della direttiva, che fa riferimento, fondamentalmente, alle sostanze che esercitano un’azione farmacologica, immunologica o metabolica a fini terapeutici, è parimenti rilevante ai fini dell’interpretazione del regolamento CPC.
35.
Dallo stato attuale della giurisprudenza della Corte risulta che una sostanza che non esercita un effetto terapeutico proprio mediante siffatta azione farmacologica, immunologica o metabolica non può essere considerata un principio attivo e, pertanto, un «prodotto» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC (
19
). Tale conclusione vale anche quando tale sostanza rafforza l’effetto terapeutico di un’altra sostanza contenuta nel medicinale o è necessaria affinché quest’ultima possa esercitare un effetto terapeutico (
20
).
36.
In tale contesto, la Corte è stata più volte chiamata ad esaminare la situazione degli eccipienti, che sono definiti all’articolo 1, punto 3
ter
, della direttiva sui medicinali come «qualsiasi componente di un medicinale diverso dalla sostanza attiva e dal materiale di imballaggio». Gli eccipienti possono svolgere varie funzioni, quali migliorare la stabilità di un medicinale, facilitarne l’assorbimento o persino rafforzare l’effetto terapeutico del principio attivo (
21
). Tuttavia, la Corte ha costantemente operato una chiara distinzione tra gli eccipienti e i principi attivi, sia nel contesto della direttiva sui medicinali che nel contesto del regolamento CPC (
22
). Ne consegue che un eccipiente non può rientrare nella nozione di «prodotto» ai sensi del regolamento CPC e non può quindi beneficiare della protezione conferita da un CPC.
C.
Questione centrale sollevata e argomenti dedotti
37.
Tenuto conto di quanto precede, resta tuttavia da chiarire, nella giurisprudenza della Corte, il modo per stabilire se una data sostanza possieda un effetto terapeutico proprio e sia quindi classificabile come un principio attivo ai fini del regolamento CPC. Questo è, in sostanza, il problema sollevato dalle prime quattro questioni pregiudiziali sollevate nella presente causa. Tali questioni si cristallizzano in un unico dilemma: se le autorità competenti, ossia gli uffici nazionali dei brevetti e, se del caso, i giudici nazionali, debbano limitarsi alla classificazione adottata nell’AIC del medicinale (prima questione), oppure se siano tenute a procedere a una valutazione autonoma e sostanziale, indipendentemente da detta classificazione; e, in tal caso, sulla base di quali criteri (questioni dalla seconda alla quarta).
38.
La soluzione di tale dilemma è decisiva ai fini della controversia nel procedimento principale. Ricordo che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto un CPC per il «prodotto» consistente nella combinazione di rHuPH20 e trastuzumab in quanto «combinazione di principi attivi» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC. Tuttavia, la rHuPH20 è classificata come «eccipiente» nella relativa AIC. Se detta classificazione, di per sé, impedisse di considerare la rHuPH20 un principio attivo ai fini del regolamento CPC, il trastuzumab sarebbe l’unico principio attivo nello Herceptin SC. In tal caso, la combinazione su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe essere considerata una combinazione di «principi attivi» e non potrebbe essere qualificata come un «prodotto» idoneo a beneficiare della protezione conferita da un CPC (
23
). Di converso, se tale classificazione non fosse decisiva e gli uffici nazionali dei brevetti fossero tenuti a procedere a una valutazione sostanziale autonoma del ruolo della RHuPH20, il risultato potrebbe essere diverso (
24
).
39.
Le parti interessate che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte sono divise sulla questione. In particolare, i governi che hanno presentato osservazioni e la Commissione (
25
) ritengono che la classificazione adottata nell’AIC sia decisiva e che le autorità incaricate di esaminare una domanda di CPC non se ne possano discostare. Seguendo tale ragionamento, la rHuPH20 non potrebbe essere classificata come principio attivo ai fini della domanda di CPC di cui trattasi. Rilevo che tale posizione corrisponde, in sostanza, alla valutazione provvisoria del giudice del rinvio.
40.
[OSCURATO:PERSONA], di converso, sostiene che la classificazione di una sostanza nell’AIC non è decisiva ai fini del regolamento CPC. Essa sostiene la necessità di una valutazione distinta nell’ambito della procedura relativa al CPC, basata sugli effetti terapeutici effettivi della sostanza anziché sulla sua classificazione a fini regolatori. A tal riguardo, essa fa osservare che, sebbene la rHuPH20 sia stata individuata come eccipiente nell’AIC, è stato dimostrato, mediante studi e sperimentazioni cliniche, che essa possiede un effetto terapeutico proprio nel trattamento del cancro al seno, che va oltre la semplice facilitazione della somministrazione sottocutanea e dell’assorbimento del trastuzumab.
41.
Entrambe le tesi sono dichiaratamente basate sulla giurisprudenza della Corte. Allo stesso tempo, come già osservato, varie autorità nazionali nell’Unione sono giunte a conclusioni divergenti in merito alle relative domande di CPC presentate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Decisioni favorevoli a tale società sono state adottate in Belgio, Bulgaria, Spagna, Italia, Cipro, Lussemburgo, Polonia e Slovenia, mentre le autorità francesi, dei [OSCURATO:PERSONA] e svedesi competenti hanno respinto la domanda (
26
). Tale divergenza è di per sé indicativa della necessità di un chiarimento.
42.
In tali circostanze, mi sembra necessario e opportuno un chiarimento della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC. Esaminerò pertanto la nozione di «principio attivo» ai sensi di tale disposizione, al fine di stabilire le modalità di classificazione di una sostanza come tale.
D.
Modalità per stabilire se una sostanza sia un «principio attivo» ai fini del regolamento CPC
43.
L’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC non specifica come stabilire se una sostanza possa essere classificata come «principio attivo». Tuttavia, tenuto conto del contesto di tale disposizione (1) e degli obiettivi del regolamento CPC (2), e nonostante gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (3), ritengo che tale determinazione debba essere effettuata esclusivamente sulla base della classificazione della sostanza nella relativa AIC.
1.
Nozione di «principio attivo» nel suo contesto
44.
Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC, risulta immediatamente evidente che, come spiegato nella precedente sezione A, il regime del CPC è indissolubilmente legato al quadro normativo di regolamentazione dei medicinali e, in particolare, alla direttiva sui medicinali.
45.
Il rilascio di un CPC per un «prodotto» è subordinato alla previa concessione di un’AIC concernente lo stesso «prodotto», ai sensi delle disposizioni della direttiva sui medicinali. A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CPC, la protezione conferita da un CPC «riguarda il solo
prodotto oggetto dell’
[
AIC
] del medicinale corrispondente» (il corsivo è mio). Analogamente, il considerando 10 di tale regolamento sottolinea che siffatta protezione «dovrebbe inoltre essere strettamente limitata
al prodotto oggetto dell’autorizzazione
di immissione in commercio in quanto medicinale» (il corsivo è mio).
46.
Tale logica si riflette anche nelle disposizioni procedurali del regolamento CPC. L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento stabilisce che la domanda di CPC deve contenere «una copia dell’[AIC] (...)
da cui risulti l’identità del prodotto
» (il corsivo è mio). L’articolo 9, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento stabilisce, a sua volta, che la pubblicazione di una domanda di CPC deve indicare, tra l’altro, «il numero o la data dell’[AIC] (...), nonché
il prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa
» (il corsivo è mio).
47.
Ne consegue, a mio avviso, che il regolamento CPC si basa sul presupposto che il «prodotto» corrisponda alla sostanza – o alla combinazione di sostanze – identificata come principio attivo nell’AIC. I termini «sostanza attiva» e «principio attivo», utilizzati rispettivamente nella direttiva sui medicinali e nel regolamento CPC, non sono quindi meri sinonimi dal punto di vista concettuale (come sembra riconoscere la [OSCURATO:PERSONA]), ma devono anche essere intesi e applicati in modo concorde, uniforme e coerente nei due contesti normativi, che sono strettamente connessi.
48.
Tale conclusione si estende necessariamente alla distinzione tra sostanze attive ed eccipienti. La direttiva sui medicinali tratta tali categorie come distinte e mutualmente esclusive; una distinzione che, come osservato al precedente paragrafo 36, la Corte ha parimenti riconosciuto come rilevante nel contesto del regolamento CPC. Ne consegue che una sostanza classificata come eccipiente nella procedura di AIC non può essere successivamente riclassificata come principio attivo nel contesto della procedura relativa al CPC.
49.
Tale interpretazione è corroborata anche dall’articolo 3, lettera b), del regolamento CPC, che subordina il rilascio di un CPC all’esistenza «per il prodotto in quanto medicinale [di] un’autorizzazione in corso di validità di immissione in commercio». A mio avviso, tale condizione non può essere considerata soddisfatta in caso di mera presenza di una sostanza nel medicinale. Piuttosto, l’autorizzazione deve riguardare tale sostanza nella sua qualità di principio attivo. Di conseguenza, come sostenuto da diversi governi che hanno presentato osservazioni, una sostanza non autorizzata come principio attivo nell’AIC non può soddisfare tale requisito.
50.
Ne consegue, a mio avviso, che lo scopo della procedura relativa al CPC non è riesaminare, né tantomeno disattendere, la classificazione a fini regolatori adottata nella procedura di AIC, ma deve invece basarsi su di essa. Tale conclusione è altresì coerente con l’architettura complessiva del sistema. La valutazione delle proprietà e degli effetti di una sostanza in un medicinale comporta valutazioni scientifiche complesse e approfondite, che il legislatore ha affidato alle autorità competenti in materia di medicinali, affinché il medicinale possa essere commercializzato presso il pubblico. Tali autorità dispongono delle competenze tecniche e delle risorse necessarie, e l’AIC da esse concessa costituisce un accertamento autorevole del ruolo terapeutico delle sostanze di cui trattasi.
51.
Tale interpretazione è, a mio avviso, corroborata anche dagli obiettivi perseguiti dal regolamento CPC.
2.
Obiettivi del regolamento CPC
52.
Come emerge dai considerando e dalla genesi legislativa del regolamento CPC, quest’ultimo persegue tre obiettivi strettamente interconnessi: in primo luogo, compensare i titolari di brevetti per ritardi nella regolamentazione; in secondo luogo, istituire un sistema semplice e trasparente per il rilascio dei CPC, e, in terzo luogo, garantire un approccio uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
a)
Compensazione per ritardi nella regolamentazione
53.
In primo luogo, l’obiettivo principale del regolamento CPC (
27
) è incentivare la ricerca e l’innovazione nel settore farmaceutico nell’Unione europea, compensando i titolari di brevetti per i ritardi inerenti all’ottenimento di un’AIC, che posticipano lo sfruttamento commerciale delle loro invenzioni brevettate (
28
).
54.
Tuttavia, come ha chiarito la Corte, tale obiettivo non è assoluto. L’intenzione del legislatore dell’Unione è quella di proteggere «[la ricerca] che conduce alla prima immissione in commercio di un principio attivo o di una combinazione di principi attivi», vale a dire di «nuovi principi attivi». Sono tali sostanze ad essere sottoposte a test approfonditi per quanto riguarda la loro qualità, sicurezza ed efficacia (
29
) e a dare, quindi, origine ai ritardi nella regolamentazione che il CPC mira a compensare.
55.
Di converso, gli eccipienti, pur essendo soggetti a talune valutazioni di sicurezza, non sono, di regola, sottoposti allo stesso livello di controllo, in particolare per quanto concerne l’efficacia, né agli stessi oneri a livello di regolamentazione (
30
). Di conseguenza, quando una sostanza è stata valutata nell’ambito della procedura di AIC soltanto come eccipiente, il tipo di ritardo nella regolamentazione che il CPC intende compensare non la tocca.
56.
Inoltre, consentire ciò che, in sostanza, equivarrebbe a una riclassificazione di una sostanza nell’ambito della procedura relativa al CPC rischierebbe di aprire la porta a manovre strategiche per eludere il regime dell’AIC (
31
). Più precisamente, in termini pratici, una domanda di riclassificazione di una sostanza da eccipiente a principio attivo nel contesto di una procedura relativa al CPC può intervenire in due tipi di situazioni.
57.
In primo luogo, una sostanza può essere stata dichiarata come eccipiente e, quindi, essere stata valutata come tale nell’ambito della procedura di AIC. Qualora un richiedente affermi, in seguito, nell’ambito di una domanda di CPC, che la stessa sostanza è in realtà un principio attivo, ciò equivarrebbe a eludere i requisiti applicabili alle sostanze attive nell’ambito della procedura di AIC, requisiti che, proprio a causa del loro rigore e della loro durata, giustificano il meccanismo di compensazione previsto dal regolamento CPC.
58.
In secondo luogo, una sostanza può essere stata dichiarata come principio attivo nella domanda di AIC, ma poi valutata dalle autorità competenti in materia di medicinali come avente il ruolo di eccipiente. In tal caso, la direttiva sui medicinali prevede meccanismi specifici per chiedere un riesame di tale valutazione (
32
). La procedura di CPC non può fungere da alternativa per contestare le conclusioni raggiunte nell’ambito della procedura di AIC, né, come hanno osservato tutti i governi intervenienti, gli uffici nazionali dei brevetti possono essere chiamati a sostituire la loro valutazione a quella delle autorità competenti in materia di medicinali (
33
).
59.
Il caso di specie rientra, in sostanza, nella prima di tali situazioni, sebbene con una particolarità: la Roche, che, per quanto a mia conoscenza, ha concluso un accordo con la [OSCURATO:PERSONA] concernente l’uso della rHuPH20 nello Herceptin SC, non ha dichiarato la rHuPH20 come principio attivo nella corrispondente domanda di AIC. Tuttavia, non è la Roche ad aver presentato domanda di CPC, bensì la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare del brevetto di base. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, in udienza, che, a suo avviso, la Roche avrebbe dovuto presentare la rHuPH20 come principio attivo nella procedura di AIC. In ogni caso, le considerazioni sopra esposte restano pienamente applicabili. La procedura relativa al CPC non può servire a sanare ciò che la [OSCURATO:PERSONA] percepisce come un errore nella procedura di AIC, né può conferire un vantaggio nei casi in cui il ritardo nella regolamentazione, che il CPC mira a compensare, non sia derivato dalla valutazione della rHuPH20 come principio attivo (
34
).
b)
Sistema semplice e trasparente
60.
In secondo luogo, la Corte ha già riconosciuto che, come risulta dalla genesi legislativa del regolamento CPC, il legislatore dell’Unione ha inteso istituire un sistema semplice a livello di funzionamento e basato su condizioni che, in linea di principio, sono facili da verificare (
35
). A tal riguardo, il punto 16 della relazione della proposta della Commissione concernente l’atto che, infine, è divenuto il primo regolamento CPC (in prosieguo: la «relazione») (
36
) fa espressamente riferimento all’istituzione di «un sistema semplice e trasparente che può essere facilmente applicato dalle parti interessate», senza imporre un onere amministrativo eccessivo agli uffici nazionali dei brevetti. Lo stesso passaggio sottolinea che la documentazione richiesta per una domanda di CPC è «limitata a quanto strettamente necessario per consentire agli uffici di decidere» se rilasciare il CPC e che l’esame delle condizioni pertinenti «comporta l’uso di dati oggettivi facilmente verificabili».
61.
In linea con tale obiettivo, gli uffici nazionali dei brevetti sono chiamati a stabilire se debba essere rilasciato un CPC per una determinata sostanza, o combinazione di sostanze, unicamente sulla base di tre documenti: i) la domanda del richiedente, ii) il brevetto di base su cui si fa affidamento e iii) l’AIC relativa al medicinale in questione.
62.
A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento CPC, in linea di principio, l’unico documento giustificativo essenziale richiesto, oltre alla domanda stessa, è una copia dell’AIC (
37
). È significativo il fatto che, come indicato al punto 48 della relazione, tale documento sia richiesto proprio in quanto «consente di identificare il prodotto».
63.
A mio avviso, tali elementi, considerati nel loro insieme, confermano con particolare chiarezza che il compito degli uffici nazionali dei brevetti, allorché determinano se una sostanza sia da qualificare come «principio attivo» ai sensi del regolamento CPC, si limita a una verifica formale della classificazione attribuita a detta sostanza nell’AIC. A tal riguardo, concordo con la maggior parte dei governi che hanno presentato osservazioni sul fatto che il regolamento CPC non esige né permette agli uffici nazionali dei brevetti di spingersi oltre l’AIC ed effettuare una nuova valutazione sostanziale della funzione di una sostanza in un medicinale.
64.
Una siffatta rivalutazione nel contesto della procedura relativa al CPC sarebbe in contrasto con l’obiettivo di semplicità ed efficienza perseguito da tale regolamento e minerebbe, al contempo, la certezza del diritto. Come indicato al precedente paragrafo 50, la valutazione delle proprietà e degli effetti di una sostanza in un medicinale implica valutazioni scientifiche complesse e altamente tecniche. Ripetere tale operazione nell’ambito della procedura relativa al CPC renderebbe inevitabilmente l’esame più oneroso e prolungato e imporrebbe oneri aggiuntivi agli uffici nazionali dei brevetti, sia in termini di competenze che di risorse. Infatti, non è affatto evidente in che modo tali uffici, che non dispongono delle competenze scientifiche specialistiche delle autorità competenti in materia di medicinali, potrebbero ragionevolmente effettuare siffatta valutazione in modo coerente e affidabile. Neppure il ricorso a materiale esterno, quali pubblicazioni scientifiche o studi, come suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], risolverebbe tali difficoltà; al contrario, esso introdurrebbe un ulteriore grado di incertezza, in particolare per quanto riguarda la selezione, il valore probatorio e l’interpretazione coerente di tale materiale nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri (
38
).
c)
Approccio uniforme in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri
65.
In terzo luogo, dai considerando 7 e 8 del regolamento CPC risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso istituire un sistema uniforme per il rilascio dei CPC, soggetto a condizioni identiche in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, garantendo così il buon funzionamento del mercato interno.
66.
Tale obiettivo sarebbe compromesso se gli uffici nazionali dei brevetti dovessero procedere a una valutazione sostanziale autonoma della questione se una determinata sostanza possa essere classificata come «principio attivo» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC. Data la complessità tecnica che caratterizza siffatta valutazione, un approccio di tal genere darebbe inevitabilmente luogo a divergenze nell’applicazione del regolamento CPC nell’Unione, compromettendo così l’obiettivo stesso perseguito dal legislatore.
67.
Questo è, in sostanza, esattamente ciò che risulta essere accaduto nel caso di specie. Le domande di CPC presentate dalla [OSCURATO:PERSONA], relative allo stesso medicinale e basate sullo stesso brevetto di base e sulla stessa AIC (
39
), hanno condotto a esiti contrastanti negli [OSCURATO:PERSONA] membri – un risultato che, a mio avviso, non avrebbe dovuto verificarsi.
3.
Argomenti della
[OSCURATO:PERSONA]
68.
Tale conclusione non è messa in discussione dagli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA], che mi accingo ora ad esaminare.
a)
Efficacia reale e classificazione a fini regolatori
69.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai fini del regolamento sui CPC, il criterio determinante per stabilire se una sostanza costituisca un «principio attivo» risiede nella sua efficacia reale, piuttosto che nella sua classificazione a fini regolatori nell’AIC. [OSCURATO:PERSONA] tenta di collegare tale tesi alla giurisprudenza della Corte.
70.
Occorre chiarire sin dall’inizio che con il termine «efficacia reale» la [OSCURATO:PERSONA] non si riferisce a una proprietà intrinseca e immutabile di una data sostanza; tutte le parti interessate, compresa la [OSCURATO:PERSONA], hanno riconosciuto, in udienza, che la natura «attiva» di una sostanza non può essere determinata in astratto, ma dipende dalla funzione che essa svolge in un determinato medicinale. La stessa sostanza può quindi essere un principio attivo in un medicinale e un eccipiente in un altro. A titolo esemplificativo, come indicato in udienza, la vitamina C è una sostanza attiva quando è utilizzata nel trattamento dello scorbuto, mentre serve semplicemente da eccipiente, generalmente come antiossidante, in molti altri medicinali. Tale interpretazione si riflette nell’articolo 1, punto 3
bis
, della direttiva sui medicinali, che definisce una sostanza attiva come una sostanza che «
diventa
, se impiegata nella produzione di [un medicinale],
un principio attivo
di detto medicinale» (il corsivo è mio).
71.
Sebbene tale premessa sia pacifica, le parti non concordano sulle sue implicazioni. I governi che hanno presentato osservazioni ritengono che la funzione di una sostanza in un medicinale autorizzato possa essere solo quella che è stata valutata, approvata ed espressamente identificata nell’AIC. [OSCURATO:PERSONA], invece, sostiene che tale funzione deve essere rivalutata autonomamente nel contesto della procedura relativa al CPC. A sostegno di tale argomento, essa invoca, principalmente, la sentenza della Corte nella causa Forsgren (
40
).
72.
In tale sentenza la Corte ha dichiarato che una sostanza può essere qualificata come principio attivo ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC «soltanto qualora sia dimostrato che tale proteina produce un effetto farmacologico, immunologico o metabolico proprio, rientrante nelle indicazioni terapeutiche dell’AIC, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto che caratterizzano la controversia principale» (
41
). Da tale passaggio la [OSCURATO:PERSONA] deduce che l’articolo 1, lettera b), esige una valutazione sostanziale dell’efficacia terapeutica basata su tutti i fatti pertinenti, e non un’aderenza rigorosa alla classificazione figurante nell’AIC. Essa sostiene altresì che la rHuPH20 soddisfa i criteri contenuti nella sentenza Forsgren, poiché produce un’azione propria contemplata nelle indicazioni terapeutiche dello Herceptin SC, segnatamente il trattamento del cancro al seno (v. anche
supra
, paragrafo 40).
73.
Riconosco che, se letto isolatamente, tale passaggio della sentenza Forsgren potrebbe essere interpretato come un elemento che corrobora la tesi della [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso passaggio sembra inoltre aver contribuito, in una certa misura, agli esiti divergenti prodottisi nel caso di specie in vari [OSCURATO:PERSONA] membri.
74.
Tuttavia, a mio avviso, tale sentenza non può essere interpretata in termini così ampi. Essa deve invece essere considerata alla luce del suo specifico contesto fattuale (
42
). In quella causa la sostanza in questione non era stata classificata chiaramente nell’AIC: essa non figurava nell’elenco degli eccipienti, ma era menzionata accanto ai principi attivi, in qualità di proteina vettrice, senza essere designata espressamente come principio attivo. È stato proprio a causa di tale ambiguità che la Corte ha lasciato al giudice del rinvio il compito di determinare la funzione della sostanza in questione sulla base di tutti i fatti pertinenti. Di conseguenza, e in linea con la posizione assunta dai governi che hanno presentato osservazioni, dalla Commissione e dal giudice del rinvio, la sentenza Forsgren dovrebbe, al massimo, essere interpretata nel senso che trova applicazione in circostanze eccezionali di tal genere (
43
).
75.
In ogni caso, come sottolineato in udienza dal governo francese, la sentenza Forsgren non mette in discussione l’autorevolezza dell’AIC. Al contrario, in tale sentenza la Corte ha ripetutamente fatto riferimento al testo dell’AIC, affermando, in particolare, che non può essere rilasciato un CPC per «un principio attivo il cui effetto non rientra nelle indicazioni terapeutiche riportate nel
testo dell’AIC
» (il corsivo è mio) (
44
).
76.
In tale contesto, mi è difficile considerare coerente la posizione della [OSCURATO:PERSONA]. Essa riconosce la necessità di tener conto delle indicazioni terapeutiche contenute nell’AIC, ma tenta, al contempo, di disattendere l’AIC per quanto concerne la classificazione delle sostanze che soddisfano o meno tali indicazioni. In sostanza, tale approccio riconoscerebbe l’autorevolezza dell’AIC in relazione ai «fini» del medicinale, ma non ai «mezzi» mediante i quali detti fini sono raggiunti. Non ritengo tale distinzione persuasiva.
77.
Per completezza, esaminerò brevemente i restanti argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, essa si basa sulla sentenza MIT, una delle prime sentenze in materia, sostenendo che in essa la Corte ha esaminato l’efficacia della sostanza oggetto di tale causa da un punto di vista puramente fattuale, senza tener conto della sua classificazione nell’AIC. Tale argomento, tuttavia, trascura il contesto legislativo proprio di quella causa. All’epoca dei fatti, lo strumento che ha preceduto la direttiva sui medicinali per quanto riguarda le AIC (
45
) non definiva le nozioni di «principio attivo» e di «eccipiente», non le distingueva chiaramente e non esigeva l’inclusione di un elenco degli eccipienti nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. In tale contesto normativo meno sviluppato, era del tutto naturale che la Corte chiarisse, anzitutto, il significato di dette nozioni, prima di concludere che gli eccipienti non rientravano nella nozione di «prodotto».
78.
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla sentenza nella causa Bayer CropScience (
46
), sostenendo che anch’essa dimostra che la classificazione contenuta nell’AIC non è decisiva. Tale causa, tuttavia, riguardava i prodotti fitosanitari, che sono disciplinati da un contesto giuridico distinto. La questione era se una sostanza classificata come «antidoto agronomico» (
47
) nell’AIC potesse comunque costituire un «prodotto» e, pertanto, giustificare il rilascio di un CPC. La Corte ha stabilito che una sostanza classificata come «antidoto agronomico» nell’AIC pertinente può costituire un «prodotto», a condizione che eserciti un’azione tossica, fitotossica o fitosanitaria propria, in particolare attraverso il suo effetto sul metabolismo delle piante.
79.
Sebbene nutra talune riserve in merito al ragionamento seguito in tale sentenza, è sufficiente osservare, ai fini della presente causa, che, come rilevato dalla maggior parte dei governi che hanno presentato osservazioni e dalla Commissione, nonostante l’esistenza di analogie tra i due regimi di CPC, il contesto normativo applicabile ai prodotti fitosanitari differisce, sotto aspetti significativi, da quello che disciplina i medicinali. Di conseguenza, il ragionamento seguito nella causa Bayer CropScience non può essere trasposto al caso di specie.
b)
Ritardi effettivi nella regolamentazione
80.
[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto un ulteriore argomento basato sull’obiettivo del regolamento CPC, vale a dire compensare i ritardi nella regolamentazione al fine di incentivare ricerche farmaceutiche dispendiose in termini di tempo e denaro. A tal riguardo, essa sostiene che la rHuPH20 dovrebbe poter beneficiare di un CPC, dato che la sua combinazione con il trastuzumab ha richiesto sperimentazioni cliniche approfondite, comprese sperimentazioni di fase III complete, al fine di ottenere l’estensione di linea dell’AIC per lo Herceptin SC (v.
supra
, paragrafo 13). A suo avviso, una rigida aderenza alla classificazione contenuta nell’AIC priverebbe il titolare del brevetto di base della possibilità di ottenere un CPC, nonostante i ritardi in cui è incorso.
81.
Tuttavia, come spiegato ai precedenti paragrafi 54 e seguenti, il regime del CPC non mira a compensare qualsiasi ritardo nella regolamentazione subito dal titolare di un brevetto, ma soltanto i ritardi connessi all’autorizzazione di «nuovi principi attivi». Sebbene non sia controverso che la [OSCURATO:PERSONA] possa essere incorsa in ritardi significativi, la considerazione decisiva è che tali ritardi non sono legati alla valutazione e all’approvazione della rHuPH20 come nuovo principio attivo; essi sono derivati, invece, dal fatto che lo Herceptin SC implicava una nuova via di somministrazione, cosa che aveva reso necessari studi aggiuntivi per valutarne l’impatto sull’efficacia del trastuzumab. Inoltre, la rHuPH20, in quanto nuovo eccipiente, cioè eccipiente utilizzato per la prima volta in un medicinale, ha richiesto una specifica valutazione di sicurezza e la presentazione di dati d’appoggio aggiuntivi (
48
).
82.
La questione se anche forme di innovazione farmaceutica e medica, quali lo sviluppo di nuovi eccipienti o dispositivi medici (
49
), debbano beneficiare di una protezione complementare è, in ultima analisi, una questione di competenza del legislatore. Nell’attuale contesto normativo, tuttavia, tali innovazioni, nella misura in cui non riguardano nuove sostanze attive, possono essere protette da brevetti ma non possono beneficiare della protezione complementare garantita dai CPC.
83.
A titolo di osservazione finale, desidero aggiungere che, anche nel caso in cui ricerche condotte dopo la concessione dell’AIC, come ricerche documentate in articoli scientifici o studi esterni, dimostrino che la rHuPH20 svolge una funzione analoga a quella di un principio attivo, ciò non giustificherebbe di ignorare la sua classificazione nell’AIC. Come già rilevato, i CPC mirano a tutelare «gli investimenti effettuati [dal titolare del brevetto] nella ricerca» che conduce alla prima immissione in commercio di un principio attivo o di una composizione di principi attivi (
50
). Conclusioni scientifiche che emergano dopo la concessione di un’AIC e che non facevano parte della sua valutazione non possono, a mio avviso, essere prese in considerazione ai fini del rilascio di un CPC (
51
).
84.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che occorra rispondere in senso affermativo alla prima questione pregiudiziale, dichiarando che una sostanza espressamente designata come eccipiente nell’AIC pertinente non può essere considerata un principio attivo ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento CPC.
85.
In tali circostanze, non è necessario rispondere alla seconda, alla terza e alla quarta questione, che sono state proposte soltanto nell’ipotesi di risposta in senso negativo alla prima questione, poiché esse vertono sugli elementi in base ai quali dovrebbe essere condotta una valutazione autonoma nel caso in cui la classificazione figurante nell’AIC non fosse decisiva.
V.
Conclusione
86.
Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere alla prima questione pregiudiziale nel modo seguente:
L’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali,
deve essere interpretato nel senso che la qualificazione di una sostanza come «principio attivo» ai sensi di tale disposizione deve essere determinata con riferimento alla classificazione delle sostanze figurante nell’autorizzazione all’immissione in commercio alla base della domanda di certificato protettivo complementare. Di conseguenza, una sostanza espressamente designata come «eccipiente» nell’autorizzazione all’immissione in commercio non può essere considerata un «principio attivo» ai fini di detto regolamento.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (
GU 2009, L 152, pag. 1
).
3
Sui dettagli specifici del CPC quale diritto di proprietà intellettuale
sui generis
, v. le mie conclusioni nelle cause riunite Teva e a. (C‑119/22 e C‑149/22; in prosieguo: le «mie conclusioni nella causa Teva II», EU:C:2024:472, paragrafi 36 e segg.).
4
Una questione simile è stata sollevata, ma non è stata affrontata in quanto tale dalla Corte, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 16 settembre 1999, Farmitalia (C‑392/97, EU:C:1999:416).
5
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (
GU 2001, L 311, pag. 67
), nella versione applicabile all’epoca dei fatti.
6
CZ/EP 2 163 643, intitolato «Glicoproteina ialuronidasi solubile (sHASEGP), procedimento per la sua preparazione, usi e composizioni farmaceutiche comprendenti la stessa».
7
Le estensioni di linea sono variazioni dei termini di un’AIC, necessarie per modifiche sostanziali apportate a un medicinale esistente già autorizzato, anche per quanto riguarda il dosaggio, la forma farmaceutica e la via di somministrazione.
8
Osservo che la quinta e la sesta questione mirano, in sostanza, a stabilire se la combinazione di rHuPH20 e trastuzumab sia protetta, in quanto prodotto, dal brevetto di base. Esse sono quindi rilevanti soltanto qualora la rHuPH20 possa essere considerata un principio attivo nonostante la sua classificazione nell’AIC. In ogni caso, mi sembra che i problemi sollevati da tali questioni siano stati risolti con la sentenza del 19 dicembre 2024, Teva e a. (C‑119/22 e C‑149/22; in prosieguo: la «sentenza Teva II», EU:C:2024:1039), emessa dopo la proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.
9
V. paragrafi da 34 a 39 di tali conclusioni.
10
Detti requisiti sono stabiliti dalla Convenzione sul brevetto europeo e/o dalla normativa nazionale, a seconda del tipo di brevetto in questione.
11
La scelta tra questi quattro possibili percorsi procedurali dipende, segnatamente, dal tipo di medicinale in questione e dalla portata della commercializzazione prevista.
12
La procedura centralizzata di AIC è disciplinata dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1). Tale regolamento non è espressamente citato nel regolamento CPC, il quale subordina il rilascio di un CPC all’esistenza di un’AIC valida ai sensi della direttiva sui medicinali. È tuttavia fermamente riconosciuto, sia nella prassi amministrativa che nella giurisprudenza della Corte, che possono essere rilasciati CPC per medicinali autorizzati secondo la procedura centralizzata prevista dal regolamento n. 726/2004, non da ultimo in quanto tutte le disposizioni sostanziali della direttiva sui medicinali sono applicabili anche alla procedura centralizzata. V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑471/14, EU:C:2015:590, nota 5).
13
V. anche, a tal riguardo, sebbene con particolare attenzione alla procedura decentrata, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑118/24, EU:C:2025:815, paragrafi 30 e segg.).
14
Per essere preciso, tuttavia, tale brevetto europeo equivale a un insieme di brevetti nazionali.
15
Per comodità, utilizzerò il termine «ufficio dei brevetti» per indicare le autorità nazionali competenti per il rilascio dei CPC, ma nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri la denominazione dei relativi uffici è variabile ed essi possono essere denominati anche «uffici della proprietà industriale», «uffici della proprietà intellettuale» o altro.
16
V. sentenza Teva II, punto 42 e giurisprudenza ivi citata.
17
V. sentenze del 4 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] of Technology (C‑431/04; in prosieguo: la «sentenza MIT», EU:C:2006:291, punti 18 e 25); del 21 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑443/17, EU:C:2019:238, punto 27); e sentenza Teva II, punto 44; ordinanza del presidente della Corte del 14 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] (C‑210/13; in prosieguo: l’«ordinanza GSK», EU:C:2013:762, punto 29).
18
V. sentenza MIT, punto 21. Di conseguenza, nelle presenti conclusioni utilizzerò tali termini in modo intercambiabile.
19
V. anche sentenza del 9 luglio 2020, Santen (C‑673/18; in prosieguo: la «sentenza Santen», EU:C:2020:531, punto 42).
20
V. ordinanza GSK, punti 30, 31 e 45.
21
V., in particolare, la sezione 3.2.2.1 della parte I dell’allegato I della direttiva sui medicinali, la quale fornisce un elenco non tassativo di tipi di eccipienti, compresi gli adiuvanti. V. anche EMA,
Guideline on excipients in the dossier for application for marketing authorisation of a medicinal product
.
22
V. ordinanza GSK, punti 36 e 37.
23
Nel presente procedimento non si pone la questione se possa essere rilasciato un CPC per il solo trastuzumab e, in ogni caso, sembra essere pacifico che tale sostanza, autorizzata e commercializzata sin dal 2000, non soddisfarebbe, di per sé, le altre condizioni previste dal regolamento CPC.
24
Infatti, diversi uffici nazionali dei brevetti hanno ritenuto che la rHuPH20 possa essere classificata come «principio attivo» e, conseguentemente, hanno rilasciato il CPC richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] (V.
infra
, paragrafo 41).
25
Mi riferisco, a tal riguardo, alle dichiarazioni della Commissione nel corso dell’udienza.
26
Come osservato, tra l’altro, dal giudice del rinvio e dalla Commissione.
27
V. considerando da 2 a 6 e 9 del regolamento CPC.
28
V. anche il paragrafo 29 delle presenti conclusioni e la sentenza Teva II, punto 61.
29
V. sentenza Santen, punti 55 e 57.
30
V. allegato I della direttiva sui medicinali, che stabilisce i requisiti relativi alle sostanze attive e agli eccipienti; v. anche [OSCURATO:PERSONA] for Innovation and Competition,
Study on the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in the EU
, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2018 (in prosieguo «lo studio del MPI»), pagg. 138 e 143.
31
V. anche, a tal riguardo, lo studio del MPI, pag. 143.
32
Come sottolineato dal governo francese e dalla Commissione nel corso dell’udienza; v. articolo 32, paragrafo 4, della direttiva sui medicinali.
33
Ciò è tanto più vero se si considera che, come correttamente rilevato dal governo francese in udienza, i giudici dell’Unione esercitano soltanto un controllo limitato in tale settore e non possono sostituire la propria valutazione scientifica a quella delle autorità competenti in materia di medicinali; v., a tal riguardo, sentenza del 24 settembre 2025, Sanofi/Commissione (T‑483/22, EU:T:2025:912, punti da 73 a 81 e giurisprudenza citata).
34
Occorre aggiungere, peraltro, che l’iter seguito per l’approvazione dello Herceptin SC (v.
supra
, paragrafo 13) ha consentito di evitare i vincoli aggiuntivi inerenti alla valutazione di un prodotto formato da una combinazione di principi attivi – supponendo, per esigenze argomentative, che la rHuPH20 potesse essere considerata un principio attivo. Come osservato dalla Commissione in udienza, la modifica di un medicinale consistente nell’introduzione di un principio attivo aggiuntivo non può, in linea di principio, essere autorizzata a titolo di estensione di linea, ma esige una nuova AIC per un medicinale formato da una combinazione di principi attivi. Tale procedura comporta che si rispettino requisiti aggiuntivi, tra cui, in particolare, la necessità di dimostrare che i vantaggi clinici della combinazione superano i suoi potenziali svantaggi rispetto alla monoterapia (v., in particolare, a tal riguardo, EMA,
Guideline on clinical development of fixed combination medicinal products
).
35
V. sentenza Teva II, punto 55.
36
Relazione dell’11 aprile 1990 alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulla creazione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (COM(90) 101 def.), che ha condotto al regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU 1992, L 182, pag. 1), a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento CPC. Tale relazione deve essere considerata pertinente nella misura in cui riguarda i considerando e le disposizioni (come quelle di cui trattasi nella presente causa) che sono rimasti sostanzialmente identici nell’attuale regolamento CPC.
37
Osservo che il richiedente non è tenuto neppure a presentare una copia del brevetto di base che protegge il «prodotto» ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento CPC, poiché spetta agli uffici nazionali dei brevetti individuarlo autonomamente.
38
È opportuno aggiungere che l’approccio sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] complicherebbe notevolmente, in termini pratici, il compito affidato agli uffici nazionali dei brevetti. Esso inciderebbe non soltanto sulla verifica della classificazione di una sostanza come «prodotto», ma anche sulla valutazione del soddisfacimento delle condizioni per il rilascio di un CPC. A tal riguardo, si può fare riferimento, in particolare, alla condizione, enunciata all’articolo 3, lettera d), del regolamento CPC, secondo cui l’AIC alla base della richiesta deve essere «la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale». Come sottolineato dall’Irlanda, le AIC sono indicizzate nel registro dell’Unione dei medicinali sulla base dei loro principi attivi. Pertanto, per stabilire se un principio attivo o una combinazione di principi attivi siano già stati autorizzati, gli uffici nazionali dei brevetti sono tenuti a effettuare la loro verifica con riferimento alla denominazione della sostanza di cui trattasi. Se, tuttavia, una sostanza autorizzata esclusivamente a titolo di eccipiente potesse, ciò nonostante, essere considerata un principio attivo ai fini del regolamento CPC, tale verifica diventerebbe notevolmente più complessa. In tale ipotesi, non sarebbe più possibile accertare prontamente se detta sostanza sia già una componente di un medicinale oggetto di un’autorizzazione anteriore, compromettendo così la chiarezza e l’affidabilità del sistema.
39
Il rischio di approcci divergenti è particolarmente marcato in una situazione come quella di cui alla presente causa, in cui un’unica AIC centralizzata definisce la composizione di un medicinale. Ciò detto, osservo che, anche quando le AIC sono concesse nell’ambito di procedure decentralizzate o di riconoscimento reciproco, i meccanismi di coordinamento istituiti a livello dell’Unione sono concepiti per garantire, in linea di principio, una classificazione coerente delle sostanze nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale coerenza dovrebbe, a sua volta, riflettersi in un approccio uniforme al rilascio dei CPC.
40
Sentenza del 15 gennaio 2015, Forsgren (C‑631/13; in prosieguo: la «sentenza Forsgren», EU:C:2015:13).
41
Ibidem
, punto 54 e dispositivo.
42
Ciò sembra valere anche per i fatti all’origine dell’ordinanza GSK, altra pronuncia su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA]. Le stesse considerazioni sono, pertanto, parimenti pertinenti.
43
Qualora la Corte ritenesse che la sentenza Forsgren possa essere interpretata soltanto nei termini ampi suggeriti dalla [OSCURATO:PERSONA], in tal caso mi permetterei di suggerire alla Corte, come sostenuto anche dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], di rivisitare tale sentenza.
44
Sentenza Forsgren, punto 39 e dispositivo.
45
Direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (GU 1965, P 22, pag. 369), nella versione applicabile all’epoca dei fatti.
46
Sentenza del 19 giugno 2014, Bayer CropScience (C‑11/13, EU:C:2014:2010).
47
Gli antidoti agronimici sono sostanze o preparati aggiunti a un prodotto fitosanitario per eliminare o ridurre gli effetti fitotossici di quest’ultimo su certi vegetali.
48
V., in particolare, sezioni 2.4 e 3.2.2.4, lettera d), dell’allegato I della direttiva sui medicinali.
49
V., a tal riguardo, lo studio del MPI, pagg. da 465 a 469.
50
V.
supra
, paragrafo 54, e sentenza Santen, punti 55 e 57.
51
V., per analogia, sentenze del 12 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] and Company (C‑493/12,
EU:C:2013:835
, punti da 41 a 43), e del 30 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑650/17,
EU:C:2020:327
, punti 45 a 46).