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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 34947/2025

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 14727-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 128 del 2025 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 15 gennaio 2025 (RG 1181/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in -2 - dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.0 00,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 14727-2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domi- cilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 128 del 2025 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 15 gennaio 2025 (RG 1181/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che devono esser poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in -2 - dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.0 00,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. R
Sentenza Cassazione n. 34947/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris