CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < RG 14054/2023 Rilevato che la memoria presentata dal ricorrente è tardiva perché depositata in violazione del rispetto dei termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza, previsti dall'art. 611 cod. proc. pen.; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il delitto di furto in abitazione aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso -con cui i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dell'ipotesi delittuosa in quella di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. - è manifestamente infondato ed é indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda il ragionamento circa il limitato iato temporale tra l'allontanamento precipitoso dei ladri e il controllo effettuato sugli operanti e la compatibilità di tale intervallo di tempo con quello occorrente per giungere, dall'abitazione depredata, al luogo dove avvenne il controllo), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconducibilità del locus commissi delicti alla nozione di luogo di privata dimora - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre