CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07360/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7657/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, invirtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Dezza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla viaAlessandro Farnese n. 7;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2601/2018, depositata il 13/9/2018;Numero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;Nel 2008, in seguito alla riapertura dei termini per la rivalutazionedelle partecipazioni disciplinata dalla legge n. 448 del 2001 ad operadel d.l. n. 282 del 2002, come modificato dal d.l. n. 97 del 2008, conv.in l. n. 129 del 2008, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “lacontribuente”) aveva provveduto a rivalutare la propria partecipazionenella società [OSCURATO:SOCIETA]. per un valore determinato da appositaperizia di stima del 7 giugno 2008, con un’imposta sostitutiva di euro358.213, suddivisa in tre rate di euro 119.404,33.Dopo aver indicato la rivalutazione nell’Unico 2009 per il 2008 nelquadro RT ed aver provveduto a versare la prima rata dell’impostasostitutiva dovuta, la contribuente presentò una successivadichiarazione integrativa, sempre per il 2008, regolarmente acquisitadall’Agenzia delle Entrate, nella quale non riproponeva la rivalutazionee, di conseguenza, non effettuò il versamento della seconda e terzarata dell’imposta sostitutiva dovuta in base alla detta rivalutazione.Successivamente, in occasione della riapertura dei termini per larideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni ad operadella legge di stabilità 2013 ed in particolare dell’art. 1, comma 473,della legge n. 228 del 2012, la contribuente procedette ad una nuovarivalutazione della partecipazione detenuta nella [OSCURATO:SOCIETA].,determinando il nuovo valore in euro 2.369.233, comprovato da unarelazione di stima del 28 giugno 2013.Tale valore era di gran lunga inferiore rispetto a quello determinatocon la precedente relazione di stima effettuata nel 2008.L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per la nuovarideterminazione ammontava ad euro 94.769,34.r.g. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026Poiché l’entità dell’imposta dovuta in base alla nuova rivalutazionerisultava (euro 94.769,34) addirittura inferiore all’importo della primarata versata in occasione della rivalutazione del 2008 (euro119.404,33), con una eccedenza a credito della contribuente pari adeuro 24.634,99, la contribuente provvide a dichiarare il nuovo valorenel modello Unico 2014 per il 2013 senza versare alcuna impostasostitutiva in relazione alla nuova rivalutazione.La contribuente invoca l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 70 del 2011,conv. in l. n. 106 del 2011, che avrebbe riconosciuto la facoltà didetrarre dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione l’importorelativo all’imposta già versata con riferimento alla precedenterideterminazione (comma 2, lett. ee).Orbene, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Cosenza, all’esito delcontrollo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazioneUnico 2009 per il 2008 presentata dalla contribuente, con cartellanotificata il 17 luglio 2013 pretese l’importo di euro 369.645,13 dovutoin relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva determinata aisensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 ai fini della rivalutazionedel valore di acquisto della partecipazione detenuta dalla contribuentenella società [OSCURATO:SOCIETA]., corrispondente all’ammontare dellaseconda e terza rata della rivalutazione del 2008, non pagate dallaPolillo.Contro la cartella, la contribuente propose ricorso alla C.T.P. diCosenza che, nel contraddittorio con l’ufficio, lo accolse.Su appello dell’ufficio, la C.T.R. della Calabria riformòintegralmente la sentenza di primo grado, confermando il debitoportato in cartella.Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate.r.g. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ricevuta una proposta di decisione accelerata, la contribuente hachiesto che il ricorso sia definito nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisioneInnanzitutto, si deve rigettare l’eccezione di tardività delcontroricorso, contenuta nella memoria difensiva della contribuente.Ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l.n. 136 del 2018, in relazione alle controversie “definibili”, sono sospesiper nove mesi anche i termini per la proposizione del controricorso inCassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto (24ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.Orbene, la presente controversia, pur concernendo una cartella dipagamento, rientra tra quelle definibili (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n.17584 del 30/06/2025, Rv. 675163 - 01).Non si rientra, inoltre, in uno dei casi di esclusione della definizioneagevolata di cui al comma 5 dell’art. 6 del richiamato d.l. n. 119 del2018.1. Con il primo e unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione degliartt. 5 della legge n. 448 del 2001; 2, comma 2, del d.l. n. 282 del2002, conv. in l. n. 27 del 2003, come modificato dall’art. 1, comma473 della legge n. 228 del 2012 (vigente dal 1° gennaio 2013) e 7,comma 2, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, inrelazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata per aver ritenuto illegittimamente inammissibile la secondarideterminazione del valore di acquisto in euro 2.369.233,62 operatadalla Polillo nel 2013 con riferimento alla partecipazione detenuta nellaSant’[OSCURATO:SOCIETA]r.g. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026Secondo la contribuente, per le rivalutazioni ulteriori compiutedopo l’entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del2011, nel caso in cui la nuova rivalutazione determinasse una impostasostitutiva inferiore rispetto a quella precedentemente dovuta, visarebbe il diritto di non versare le rate successive alla primaeventualmente ancora dovute in base alla precedente rivalutazione, edanzi quanto versato per la prima rata dovrebbe essere imputato aquanto dovuto in base alla rivalutazione successiva.La contribuente, dunque, secondo questa impostazione,allorquando aderisce ad una nuova rivalutazione, da un canto non ètenuta al versamento delle rate ancora dovute in base alla precedenterideterminazione e, dall’altro, detrae dall’importo dovuto a titolod’imposta sulla base della seconda rivalutazione quanto già versato almedesimo titolo.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema diimposta sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, la scelta delcontribuente di optare, con il versamento anche solo della prima ratadell'imposta sostitutiva, per la rideterminazione del valore dellepartecipazioni, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che,giunto a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria attraverso ilpagamento, comporta l'effetto della rideterminazione del valore dellapartecipazione, sicché, in base ai principi generali di cui agli artt. 1324c.c. e 1334 e ss. c.c., non può poi essere revocato per scelta unilateraledel contribuente (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 21049 del 24/08/2018,Rv. 650328 – 01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3410 del 20/02/2015, Rv.634647 - 01).Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo la contribuenteversato nei termini previsti l’importo della seconda e della terza ratarelative alla rivalutazione del 2008 (termini già scaduti al tempo dellar.g. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026successiva rivalutazione, compiuta nel 2013), l’amministrazione haagito correttamente pretendendo, con cartella di pagamento, gliimporti delle rate successive alla prima (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n.1323 del 18/01/2019, Rv. 652315 - 01).Né la scelta, successivamente compiuta dalla contribuente, diprocedere ad una nuova rivalutazione delle partecipazioni sociali da leidetenute, può comportare l’effetto di non pagare le rate di unaprecedente rivalutazione successive alla prima, nel caso in cui il valoredeterminato con perizia in occasione della rivalutazione successivarisulti inferiore rispetto a quello della precedente rivalutazione.In particolare, deve rilevarsi che il diritto di scomputaredall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva già versata inoccasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate conriferimento ai medesimi beni, di cui discorre la circolare n. 47/E del 24novembre 2011, va inteso nel senso che oggetto dello scomputo è lasomma complessivamente dovuta e pagata in base alla precedenterivalutazione e che resta fermo l’obbligo di pagare le rate scadute,successive alla prima, della precedente rivalutazione.Quanto, poi, alla parte della circolare citata in cui l’amministrazioneha affermato che “il contribuente non è tenuto al versamento delle rateancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (31ottobre 2011 e 31 ottobre 2012) e detrae l’imposta già versatadall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione”, devechiarirsi che essa si riferisce alle rate di imposte dovute per precedentirivalutazioni “ancora pendenti”, non certo alle rate di imposta, relativea precedenti rivalutazioni, già scadute e non pagate al tempo in cui sisceglie di operare una successiva rivalutazione.2. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026La contribuente è condannata a versare, rispettivamenteall’Agenzia delle Entrate e alla cassa delle ammende, le somme di cuiall’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., determinate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoCARTELLA DIPaolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IRPEF2008 –[OSCURATO:PERSONA] PARTECIPAZIONI.[OSCURATO:PERSONA] rel. est. R.G. 7657/2019Giuliano [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7657/2019 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, invirtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Dezza, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla viaAlessandro Farnese n. 7;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 2601/2018, depositata il 13/9/2018;Numero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026;Nel 2008, in seguito alla riapertura dei termini per la rivalutazionedelle partecipazioni disciplinata dalla legge n. 448 del 2001 ad operadel d.l. n. 282 del 2002, come modificato dal d.l. n. 97 del 2008, conv.in l. n. 129 del 2008, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “lacontribuente”) aveva provveduto a rivalutare la propria partecipazionenella società [OSCURATO:SOCIETA]. per un valore determinato da appositaperizia di stima del 7 giugno 2008, con un’imposta sostitutiva di euro358.213, suddivisa in tre rate di euro 119.404,33.Dopo aver indicato la rivalutazione nell’Unico 2009 per il 2008 nelquadro RT ed aver provveduto a versare la prima rata dell’impostasostitutiva dovuta, la contribuente presentò una successivadichiarazione integrativa, sempre per il 2008, regolarmente acquisitadall’Agenzia delle Entrate, nella quale non riproponeva la rivalutazionee, di conseguenza, non effettuò il versamento della seconda e terzarata dell’imposta sostitutiva dovuta in base alla detta rivalutazione.Successivamente, in occasione della riapertura dei termini per larideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni ad operadella legge di stabilità 2013 ed in particolare dell’art. 1, comma 473,della legge n. 228 del 2012, la contribuente procedette ad una nuovarivalutazione della partecipazione detenuta nella [OSCURATO:SOCIETA].,determinando il nuovo valore in euro 2.369.233, comprovato da unarelazione di stima del 28 giugno 2013.Tale valore era di gran lunga inferiore rispetto a quello determinatocon la precedente relazione di stima effettuata nel 2008.L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per la nuovarideterminazione ammontava ad euro 94.769,34.r.g. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026Poiché l’entità dell’imposta dovuta in base alla nuova rivalutazionerisultava (euro 94.769,34) addirittura inferiore all’importo della primarata versata in occasione della rivalutazione del 2008 (euro119.404,33), con una eccedenza a credito della contribuente pari adeuro 24.634,99, la contribuente provvide a dichiarare il nuovo valorenel modello Unico 2014 per il 2013 senza versare alcuna impostasostitutiva in relazione alla nuova rivalutazione.La contribuente invoca l’art. 7, comma 2, del d.l. n. 70 del 2011,conv. in l. n. 106 del 2011, che avrebbe riconosciuto la facoltà didetrarre dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione l’importorelativo all’imposta già versata con riferimento alla precedenterideterminazione (comma 2, lett. ee).Orbene, l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Cosenza, all’esito delcontrollo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazioneUnico 2009 per il 2008 presentata dalla contribuente, con cartellanotificata il 17 luglio 2013 pretese l’importo di euro 369.645,13 dovutoin relazione alla rateizzazione dell’imposta sostitutiva determinata aisensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001 ai fini della rivalutazionedel valore di acquisto della partecipazione detenuta dalla contribuentenella società [OSCURATO:SOCIETA]., corrispondente all’ammontare dellaseconda e terza rata della rivalutazione del 2008, non pagate dallaPolillo.Contro la cartella, la contribuente propose ricorso alla C.T.P. diCosenza che, nel contraddittorio con l’ufficio, lo accolse.Su appello dell’ufficio, la C.T.R. della Calabria riformòintegralmente la sentenza di primo grado, confermando il debitoportato in cartella.Avverso la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Si difende con controricorso l’Agenzia delle Entrate.r.g. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ricevuta una proposta di decisione accelerata, la contribuente hachiesto che il ricorso sia definito nelle forme ordinarie, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.La contribuente ha depositato una memoria difensiva ai sensidell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisioneInnanzitutto, si deve rigettare l’eccezione di tardività delcontroricorso, contenuta nella memoria difensiva della contribuente.Ai sensi dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l.n. 136 del 2018, in relazione alle controversie “definibili”, sono sospesiper nove mesi anche i termini per la proposizione del controricorso inCassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto (24ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.Orbene, la presente controversia, pur concernendo una cartella dipagamento, rientra tra quelle definibili (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n.17584 del 30/06/2025, Rv. 675163 - 01).Non si rientra, inoltre, in uno dei casi di esclusione della definizioneagevolata di cui al comma 5 dell’art. 6 del richiamato d.l. n. 119 del2018.1. Con il primo e unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione degliartt. 5 della legge n. 448 del 2001; 2, comma 2, del d.l. n. 282 del2002, conv. in l. n. 27 del 2003, come modificato dall’art. 1, comma473 della legge n. 228 del 2012 (vigente dal 1° gennaio 2013) e 7,comma 2, del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, inrelazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenzaimpugnata per aver ritenuto illegittimamente inammissibile la secondarideterminazione del valore di acquisto in euro 2.369.233,62 operatadalla Polillo nel 2013 con riferimento alla partecipazione detenuta nellaSant’[OSCURATO:SOCIETA]r.g. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026Secondo la contribuente, per le rivalutazioni ulteriori compiutedopo l’entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del2011, nel caso in cui la nuova rivalutazione determinasse una impostasostitutiva inferiore rispetto a quella precedentemente dovuta, visarebbe il diritto di non versare le rate successive alla primaeventualmente ancora dovute in base alla precedente rivalutazione, edanzi quanto versato per la prima rata dovrebbe essere imputato aquanto dovuto in base alla rivalutazione successiva.La contribuente, dunque, secondo questa impostazione,allorquando aderisce ad una nuova rivalutazione, da un canto non ètenuta al versamento delle rate ancora dovute in base alla precedenterideterminazione e, dall’altro, detrae dall’importo dovuto a titolod’imposta sulla base della seconda rivalutazione quanto già versato almedesimo titolo.1.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema diimposta sostitutiva ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, la scelta delcontribuente di optare, con il versamento anche solo della prima ratadell'imposta sostitutiva, per la rideterminazione del valore dellepartecipazioni, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che,giunto a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria attraverso ilpagamento, comporta l'effetto della rideterminazione del valore dellapartecipazione, sicché, in base ai principi generali di cui agli artt. 1324c.c. e 1334 e ss. c.c., non può poi essere revocato per scelta unilateraledel contribuente (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 21049 del 24/08/2018,Rv. 650328 – 01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3410 del 20/02/2015, Rv.634647 - 01).Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo la contribuenteversato nei termini previsti l’importo della seconda e della terza ratarelative alla rivalutazione del 2008 (termini già scaduti al tempo dellar.g. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026successiva rivalutazione, compiuta nel 2013), l’amministrazione haagito correttamente pretendendo, con cartella di pagamento, gliimporti delle rate successive alla prima (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n.1323 del 18/01/2019, Rv. 652315 - 01).Né la scelta, successivamente compiuta dalla contribuente, diprocedere ad una nuova rivalutazione delle partecipazioni sociali da leidetenute, può comportare l’effetto di non pagare le rate di unaprecedente rivalutazione successive alla prima, nel caso in cui il valoredeterminato con perizia in occasione della rivalutazione successivarisulti inferiore rispetto a quello della precedente rivalutazione.In particolare, deve rilevarsi che il diritto di scomputaredall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva già versata inoccasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate conriferimento ai medesimi beni, di cui discorre la circolare n. 47/E del 24novembre 2011, va inteso nel senso che oggetto dello scomputo è lasomma complessivamente dovuta e pagata in base alla precedenterivalutazione e che resta fermo l’obbligo di pagare le rate scadute,successive alla prima, della precedente rivalutazione.Quanto, poi, alla parte della circolare citata in cui l’amministrazioneha affermato che “il contribuente non è tenuto al versamento delle rateancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (31ottobre 2011 e 31 ottobre 2012) e detrae l’imposta già versatadall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione”, devechiarirsi che essa si riferisce alle rate di imposte dovute per precedentirivalutazioni “ancora pendenti”, non certo alle rate di imposta, relativea precedenti rivalutazioni, già scadute e non pagate al tempo in cui sisceglie di operare una successiva rivalutazione.2. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 7657/2019 a.c. 23/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7657/2019Numero sezionale 670/2026Numero di raccolta generale 7360/2026Data pubblicazione 26/03/2026La contribuente è condannata a versare, rispettivamenteall’Agenzia delle Entrate e alla cassa delle ammende, le somme di cuiall’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., determinate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in eurocinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma di euro duemilaottocento.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro millequattrocento.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7657/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7Cons. est. Angelo NapolitanoP.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in eurocinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma di euro duemilaottocento.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro millequattrocento.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7657/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]