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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:832
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0385_INF

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 ottobre 2025 –

[OSCURATO:PERSONA] / EO

(causa C‑385/24 P) «Impugnazione – Regime linguistico – Concorso generale EPSO/AD/323/16 – Bando di concorso – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle lingue tedesca, inglese e francese – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Annullamento di tale bando nell’ambito di un altro ricorso diretto, a causa del regime linguistico previsto da detto bando – Eccezione di illegittimità dello stesso bando di concorso – Conseguenze di tale annullamento per l’esame della ricevibilità e della fondatezza di tale eccezione di illegittimità – Obbligo di esaminare l’esistenza di uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione di non iscrizione in tale elenco e le disposizioni del bando di concorso di cui trattasi relative al regime linguistico» Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Bando di concorso – Contestazione della limitazione della scelta della seconda lingua – Sussistenza di un nesso tra la decisione di esclusione del ricorrente e il regime linguistico previsto nel bando di concorso – Ricevibilità – Bando di concorso che è già stato annullato nell’ambito di un altro ricorso di un terzo – Irrilevanza (Art. 277 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1) (v. punti 50‑54, 57‑61, 73) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da EO nell’ambito della presente impugnazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0385_INF Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 23 ottobre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / EO (causa C‑385/24 P) «Impugnazione – Regime linguistico – Concorso generale EPSO/AD/323/16 – Bando di concorso – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle lingue tedesca, inglese e francese – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – Annullamento di tale bando nell’ambito di un altro ricorso diretto, a causa del regime linguistico previsto da detto bando – Eccezione di illegittimità dello stesso bando di concorso – Conseguenze di tale annullamento per l’esame della ricevibilità e della fondatezza di tale eccezione di illegittimità – Obbligo di esaminare l’esistenza di uno stretto collegamento tra la motivazione della decisione di non iscrizione in tale elenco e le disposizioni del bando di concorso di cui trattasi relative al regime linguistico» Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Bando di concorso – Contestazione della limitazione della scelta della seconda lingua – Sussistenza di un nesso tra la decisione di esclusione del ricorrente e il regime linguistico previsto nel bando di concorso – Ricevibilità – Bando di concorso che è già stato annullato nell’ambito di un altro ricorso di un terzo – Irrilevanza (Art. 277 TFUE; Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1) (v. punti 50‑54, 57‑61, 73) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da EO nell’ambito della presente impugnazione.
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