CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23394/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] pubblica del Comune di Roma ([OSCURATO:PERSONA] di Roma), in persona del direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro ,2 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.15; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3532/2018, pubblicata il 25 maggio 2018, notificata il 30 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7008/2010 - con cui era stata rigettata la domanda dai predetti proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Roma (ex IACP di Roma) per sentire dichiarare il loro diritto a subentrare nella titolarità del loro dante causa e vedersi riconosciuto il diritto alla cessione ed acquisizione definitiva dell'alloggio sito in Roma, via G. [OSCURATO:PERSONA] n. 9, settore N3, scala N, interno 11, vani 5 - e, in totale riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato che i predetti appellanti sono subentrati, secondo le rispettive quote ereditarie, nel diritto alla cessione e acquisizione definitiva dell'alloggio de quo, con condanna dell'appellata [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di lite. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo "Difetto di giurisdizione e violazione ed errata applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla sussistenza dei requisiti di assegnazione - violazione di legge ed errata interpretazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. del r.d. 1165/38 - copertura del giudicato amministrativo", la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contesta la decisione di appello e richiama quanto affermato dal TAR Lazio con la sentenza n. 8610/2006 che ha accertato come il dante causa degli attuali controricorrenti "non aveva mai occupato l'alloggio, in quanto come certificato dalla Guardia di Finanza, la sua sede di servizio era sempre stata in Nuoro e la sua residenza era sempre stata in Ozieri"; pertanto, "qui mancavano ab origine i presupposti stessi per l'assegnazione al socio originario ed in conseguenza nessuna posizione giuridicamente qualificata può essere riconosciuta in capo al dante causa e, quindi nessun diritto poteva essere trasmesso ai relativi eredi, odierni ricorrenti"; aggiunge che anche il Consiglio di Stato in sede di impugnazione si è espresso in merito alla sospensiva con ordinanza n. 6077/2005 affermando che "appare dubbia la legittimazione dei ricorrenti ad impugnare la delibera la delibera 4/14 del 03.08.04 così come dedotto sul presente appello e supportato con la prodotta certificazione anagrafica". Sostiene altresì l'ineccepibilità della sentenza di prime cure che proprio con riferimento alla insussistenza dei requisiti aveva rigettato la domanda degli eredi dell'assegnatario; in relazione all'affermazione della sentenza gravata secondo cui la legge n. 60/1963 non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, ma le sarebbe applicabile la legge 513/1977, l'[OSCURATO:PERSONA] contesta che secondo l'art. 27 comma 2 di quest'ultima disciplina citata, "le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione di proprietà devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro se, mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessata da ogni diritto" e sostiene che non vi è traccia in atti di tale conferma tenuto conto che per stessa ammissione delle controparti il rogito non è avvenuto. Del resto, L'Azienda ricorrente sottolinea che pure la circostanza addotta dalle controparti secondo cui il loro dante causa fosse socio della cooperativa, è risultata smentita per tabulas come accertato dal Tribunale in prime cure in quanto l'iscrizione anagrafica doveva risultare dalla data di iscrizione alla cooperativa o da quella di prenotazione e invece, il de cuius non ha mai avuto la residenza nell'immobile, secondo quanto prescritto dall'art. 95 lett. b) del r.d. 1165/38. La Corte di appello non avrebbe, inoltre, riportato il comma 3 dell'art. 98 dello stesso regio decreto che prescrive al socio l'obbligo di occupare l'alloggio assegnatogli entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, salvo suo ricorso entro detto termine alla Commissione di vigilanza e, dunque, la Corte non ha valutato nella sua interezza e, soprattutto, sulla scorta dei documenti prodotti, la normativa applicabile. A questo proposito, sarebbe contraddittoria e incerta l'interpretazione resa dalla Corte di appello della normativa applicabile. Richiama la giurisprudenza amministrativa e di legittimità da cui risulta che il procedimento in oggetto non solo non si sarebbe mai perfezionato, ma anche se vi fosse stata l'assegnazione definitiva sarebbe venuta meno per carenza dei requisiti. Quindi, non essendosi perfezionato il procedimento, non si sarebbe trasmesso alcun diritto agli eredi. 2. Il ricorso è improcedibile. 2.1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile per violazione dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 30.5.2018, non risulta però depositata copia autentica con la relazione dL notificazione; infatti la parte ha solo depositato copia della sentenza di appello, ma senza che sia stata versata in atti anche la relazione di notificazione della stessa. 2.2. Come anche da ultimo ribadito da questa Corte (Cass. Sez. L 12/02/2020 n. 3466; ma sin da Cass. Sez. U, 16/04/2009 n. 9004), il vizio - rilevabile d'ufficio - non è sanato dalla non contestazione sull'osservanza del termine breve per l'impugnazione da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione. Successivamente le Sezioni Unite di questa Corte sono nuovamente intervenute precisando che l'unico modo per sanare il difetto è il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 372 c.p.c.., ma entro il termine di cui al primo comma dell'art.369 comma 1, circostanza non verificatasi nella presente fattispecie (Cass. Sez. U 02/05/2017 n. 10648; con riguardo alla notifica telematica, caso diverso da quello in esame, v. Cass. Sez. U 25/03/2019 n. 8312). 2.3. Neppure giova alla ricorrente l'orientamento di questa Corte secondo cui, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima come prescritti dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 6 - 3, 10/07/2013 n. 17066). Nella specie, la prova di resistenza offerta dal richiamato orientamento ha esito negativo atteso che la sentenza è stata pubblicata il 30.05.2018 e il ricorso stato notificato a mezzo posta il 1 agosto 2018 (in quanto i sessanta giorni scadevano il 29 luglio 2018, che cadeva di domenica, con conseguente proroga del termine al 30 lunedì). 3. In conclusione, il ricorso è improcedibile. 4. Osserva, peraltro, il Collegio, ad abundantiam (e con considerazioni che si dovrebbero giustificare da parte di questa Sezione ai sensi del primo comma dell'art. 374 c.p.c.), che, se il ricorso non fosse stato improcedibile, non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento. Mette conto di rilevare, in primo luogo che, poiché la sentenza impugnata ha rilevato che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 8610 del 2006 non era stata prodotta, andrebbe dichiarata inammissibile la sua produzione in questo giudizio di legittimità. La produzione risulta indicata in calce al ricorso e sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Ne seguirebbe che le argomentazioni che vengono svolte basandosi sui suoi contenuti nelle pagg. 8 e 9 (primi tre righi) e che parrebbero supportare l'eccezione di giudicato amministrativo, resterebbero irrilevanti. Peraltro, si dovrebbe precisare in aggiunta che ci si astiene dal censuare la stessa argomentazione con cui la corte romana ha aggiuntivamente che la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva descritto il contenuto della detta sentenza amministrativo come di rito. Ne seguirebbe sotto tale secondo profilo che in parte qua il motivo sarebbe ulteriormente inammissibile alla stregua del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 359 del 2005, ribadito espressamente con formulazione del principio di diritto, sebbene non nnassimato, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017. Quanto alla doglianza sulla giurisdizione si dovrebbe rilevare che il motivo omette di replicare alla motivazione sul punto della corte territoriale (pagg. 3-4) e allude al problema a pag. 14 in modo oscuro, cioè richiamando un principio di diritto e predicandone in modo assertorio l'applicabilità, sicché resta oscuro il perché la controversia verterebbe sulle modalità dell'assegnazione. Il motivo, dunque, sarebbe inammissibile nuovamente alla stregua del principio di diritto poco sopra richiamato. Merita, peraltro, rilevare che del tutto erroneamente - e lo si potrebb censoriamente rilevare, dato che la corte territoriale non ha preso posizione e non ha affermato di potersi ingerire sulla questione per come decisa dal primo giudice nonostante l'assenza di appello incidentale - la corte territoriale, in manifesta violazione dell'art. 329 c.p.c. - ma ripetesi senza alcuna affermazione che avrebbe impedito di rilevarne la violazione in mancanza di impugnazione - ha ritenuto di esaminare la questione, come se fosse deducibile ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e senza appunto appello incidentale. Per il resto l'argomentare del motivo viola in modo manifesto l'art. 366 n. 6 c.p.c. (per come interpretato dalla Corte a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. Se. Un., n. 28547 del 2008), atteso che si fonda: a) su un'evocazione generica della sentenza di primo grado (pag. 11, righi 5 e 6), non riprodotta e comunque non localizzata in questa sede: va rilevato che a pag. 6-7 si trascrivono brevi brani della sentenza, ma non si dice se si sia inteso fare riferimento ad essi; peraltro, se pure così si fosse fatto, resterebbe l'omessa localizzazione); b) su un documento indicato come n. 4 del fascicolo di primo grado riguardo al quale non si adempie all'onere di localizzazione in questo giudizio; c) su altro documento indicato come n. 5 del fascicolo di primo grado, sempre senza adempimento dell'onere di localizzazione. In tale situazione la Corte non sarebbe messa in grado di apprezzare la prospettazione circa la mancata residenza nell'immobile del de cuius. Tanto renderebbe non scrutinabile l'argomento sul terzo comma dell'art. 95 lett. b) del r.d. 1165/38, espresso a pag. 11 del ricorso e non esaminabile la motivazione della corte romana. i Si aggiunga che la logica del motivo sarebbe anche fattuale, non enunciando chiaramente la violazione delle norme di diritto e nemmeno evocando in modo chiaro contenuti riconducibili al n. 5 dell'art. 360, neppure formalmente indicato. 5. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 6200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei‘ ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo d