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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39043/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto esistente il dolo del delitto a seguito di appena trenta minuti di differenza tra l'orario in cui non veniva trovato in casa e quello in cui era stato autorizzato ad allontanarsi è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ne ha apprezzato la consistenza e, conseguentemente, l'elemento soggettivo alla base della volontaria violazione della detenzione domiciliare; rilevato che egualmente riproduttivo di censura motivatamente confutata dai Giudici di merito risulta il secondo motivo con cui si critica la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esclusa a causa della particolare intensità del grado di colpevolezza del reo; ritenuto che generico risulta il terzo motivo con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche invero riconosciute in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto esistente il dolo del delitto a seguito di appena trenta minuti di differenza tra l'orario in cui non veniva trovato in casa e quello in cui era stato autorizzato ad allontanarsi è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ne ha apprezzato la consistenza e, conseguentemente, l'elemento soggettivo alla base della volontaria violazione della detenzione domiciliare; rilevato che egualmente riproduttivo di censura motivatamente confutata dai Giudici di merito risulta il secondo motivo con cui si critica la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esclusa a causa della particolare intensità del grado di colpevolezza del reo; ritenuto che generico risulta il terzo motivo con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche invero riconosciute in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 39043/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris