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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 34149/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25243-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 320, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.S.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.25243/2018 Cron.

Rep.

Ud.05/07/2023 CC avverso la sentenza n. 510/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/03/2018 R.G.N. 555/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 9 marzo 2028, la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della A.S.L. di Bari, avente ad oggetto la condanna della stessa ASL al pagamento in favore dell’istante, ex medico condotto, dell’indennità di specificità medica, ex art. 54 del CCNL 5.12.1996 per l'area della dirigenza medica del S.S.N; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, sulla base della ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, che gli ex medici condotti che si trovino ancora in rapporto non esclusivo con le ASL, in ragione della loro libera scelta di non esercitare l’opzione, permangono in posizione giuridica differenziata dal restante personale medico del S.S.N., mantenendo in particolare il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente prevista dal d.P.R. n. 270/1987, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici ivi compresa l’indennità di specificità medica; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il dott. [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a dieci motivi cui resiste con controricorso la ASL di Bari; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 456, l. n. 205/2017 lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale tenuto conto che la locuzione "trattamento onnicomprensivo" non può più essere intesa nell'accezione di cui all'art. 110 d.P.R. n. 270/1987, perché la norma ha cessato di produrre effetti a seguito dell'annullamento da parte del TAR Lazio dell'art. 133, comma 2, del d.P.R. n. 384/1990 ribadito dal Consiglio di Stato e trasposto in sede normativa dalla norma qui invocata, per cui l'espressione contenuta nel CCNL 8.6.2000 è da intendersi come sinonimo di "trattamento tabellare"; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della predetta disposizione di cui all’art. 1, comma 456, l. n. 205/2017; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’allegato n. 6, tavola 3 C), di cui all’art. 13, comma 1 del CCNL 2005 per la dirigenza medica, dell’art. 45 del medesimo CCNL e degli artt. 1362 e 1363 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente interpretato le clausole contrattuali riguardanti l'indennità di specificità medica non considerando che questa prescinde dall'esclusività ed è attribuita a tutti i dirigenti medici, anche se a tempo definito, tanto che nell'allegato n. 6, tavola 3, del CCNL 2005 l'indennità è inclusa nel trattamento fondamentale dei dirigenti medici a tempo definito e rapporto di lavoro non esclusivo; - che nel quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 70, CCNL 5.12.96 per la dirigenza medica, 43 e 46 del successivo CCNL 8.6.2000 dell’allegato n. 6, tavola 3 C), di cui all’art.13, comma 1 del CCNL 2005 per la dirigenza medica, dell’art. 48 del medesimo CCNL e degli artt. 1362 e 1363 c.c. per ribadire l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale, non risultando dalla disciplina contrattuale succedutasi nel tempo l’essere l’indennità di specificità medica subordinata all’essere gli ex medici condotti legati da un rapporto esclusivo del S.S.N. ma, al contrario, emergendo il loro essere in quel contesto assimilati ai dirigenti medici a tempo definito con rapporto di lavoro non esclusivo; - che con il quinto motivo la denuncia della violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 30 del d.P.R. n. 761/1979, 110, d.P.R. n. 270/1987, 6 e 13 CEDU, 24, 111 e 113 Cost. è intesa ad addebitare alla Corte territoriale il mancato riconoscimento del valore di giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 640/1994, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva ritenuto ingiustificato il trattamento retributivo differenziato, rilevando che gli ex medici condotti, divenuti dipendenti delle unità sanitarie locali, possedevano uno status non diverso da quello degli altri dirigenti medici ed il mancato rispetto del principio della parità di trattamento sul quale si era formato il giudicato, ponendosi in contrasto con gli artt. 6 e 13 della CEDU nonché con gli artt. 24, 111, 113 Cost. che garantiscono l'effettività della tutela giurisdizionale; - che nel sesto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 CCNL 5.12.2014 per la dirigenza medica e 1362 e 1363 c.c. è prospettata ancora in relazione all’interpretazione accolta dalla Corte territoriale per cui l’indennità di specificità medica sarebbe riservata solo ai dirigenti legati da un rapporto stabile ed esclusivo con il S.S.N. quando ciò risulta smentito dall’essere l'indennità in questione volta a compensare lo svolgimento di attività di cura, diagnosi e tutela della salute pubblica e, pertanto, dovuta a tutti i dirigenti medici e veterinari ivi compresi gli ex medici condotti, nonché dalla disciplina contrattuale in tema di struttura della retribuzione del dirigente medico, tant’è che l’esclusività del rapporto è remunerata dalla relativa indennità di cui all’art. 42; - che, con il settimo motivo, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 CCNL 5.12.2004 per la dirigenza medica, 37 CCNL 8.6.2000 per la medesima area, 36 CCNL 3.11.2005 ancora per la stessa area e 1362 e 1363 c.c. per aver disatteso l’interpretazione da queste disposizioni desumibile intesa a dare rilievo alla peculiarità della funzione medica, che costituisce "non solo il perno produttivo dell'attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa" e che perciò è stata compensata con una specifica indennità, che costituisce un istituto di carattere generale del trattamento economico fondamentale; - che, nell’ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. è predicata relativamente agli artt. 13 e 48, CCNL 3.11.2005 per la dirigenza medica e 4, CCNL 5.7.2006 per la medesima area, dovendo tali disposizioni leggersi ancora nel senso che l’inquadramento dei medici ex condotti nell’unico status della dirigenza medica comportano l’applicazione nei confronti di tutti del medesimo trattamento economico fondamentale; - che, analogamente, con il nono motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione agli artt. 48 del CCNL 3.11.2005 per la dirigenza medica e 4, CCNL 5.7.2006 per la medesima area sostenendo che tali disposizioni nel richiamare il trattamento economico onnicomprensivo si riferiscono allo stipendio tabellare, essendo l’uso del termine “omnicomprensivo” mirato al solo fine di escludere la dinamica degli incrementi contrattuali lordi previsti per le voci stipendiali, tant’è che gli ex medici condotti percepivano comunque anche altre indennità, come la R.I.A., l'indennità integrativa speciale, l'elemento distintivo della retribuzione, l'una tantum ex lege n.- che, con il decimo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., 45, d.lgs. n. 165/2001, 46 CCNL per l’area della dirigenza medica, dell’allegato n. 6, tavola 3 C), di cui all’art. 13, comma 1 del CCNL 2005 per la stessa area, dell’art. 45 del medesimo CCNL, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale tornando a ribadire che le invocate disposizioni prevedono il riconoscimento dell’indennità di specificità medica in favore dei dirigenti medici a tempo definito e rapporto di lavoro non esclusivo cui devono assimilarsi i medici ex condotti ameno di una ingiustificata disparità di trattamento; - che tutti gli esposti motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico giuridica, risultano infondati per essere la sentenza impugnata conforme all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l'indennità di specificità medica" (cfr. Cass. n. 1487/2014 e negli stessi termini in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa Cass. n. 16303/2017 ed ancora Cass.29625/2019, Cass. n. 28833/2018, Cass. n. 27222/2017, Cass. n. 27221/2017, Cass. n. 26168/2017, Cass. n. 6057/2016); - che, con le predette decisioni, alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è rimarcata la posizione giuridica differenziata degli ex medici condotti, che non abbiano optato per il rapporto esclusivo, rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale e, pertanto, è stata esclusa l'eccepita violazione delle norme costituzionali e sovranazionali nonché del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 d.lgs. n. 165/2001; - che è stato evidenziato che gli ex medici condotti, in ragione di una loro libera scelta, sono titolari di un doppio rapporto, convenzionale e dipendente, sicché è razionale la scelta della contrattazione collettiva di mantenere il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal d.P.R. n. 270/1987; - che è stato richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 fa divieto al datore di lavoro pubblico di riconoscere trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede; - che è stato osservato (Cass. 16303/2017, Cass.163202/2017) che non è pertinente il richiamo al D.P.R. n. 384 del 1990, art.110, riguardante in generale le indennità del personale medico e veterinario, essendo il trattamento omnicomprensivo di costoro disciplinato dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, e, conseguentemente, nessuna preclusione, sub specie di violazione del giudicato, può svolgere nel giudizio in esame la sentenza del Tar più volte invocata dalla parte ricorrente; - che è stato rilevato (Cass. 16303/2017, Cass.163202/2017) che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sent. n. 4769 del 2013), nel decidere sulla domanda, già respinta dal T.A.R., di un ex medico condotto transitato alla A.S.L. che chiedeva il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità, in aggiunta al trattamento omnicomprensivo annuo di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, ha confermato l'interpretazione del giudice del merito precisando che la norma ora citata, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il "tempo pieno" o il "tempo definito", un trattamento del tutto peculiare, "omnicomprensivo", esclude l'aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all'anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti; - che è stato anche affermato (Cass. n. 29625/2019) che l'art. 1, comma 456 della L. n. 205/2017 nel prevedere che "in ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n.640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/ I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Il Ministero della salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio", non ha riconosciuto il diritto degli ex medici condotti a percepire l'indennità della quale qui si discute, né ha impegnato le amministrazioni a liquidare l'indennità stessa con efficacia retroattiva, essendosi limitata a prevedere uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri che il Ministero della Salute avrebbe dovuto individuare con finalità perequative e che, allo stato, non risultano precisati; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25243-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 320, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.S.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.25243/2018 Cron. Rep. Ud.05/07/2023 CC avverso la sentenza n. 510/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 09/03/2018 R.G.N. 555/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 9 marzo 2028, la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della A.S.L. di Bari, avente ad oggetto la condanna della stessa ASL al pagamento in favore dell’istante, ex medico condotto, dell’indennità di specificità medica, ex art. 54 del CCNL 5.12.1996 per l'area della dirigenza medica del S.S.N; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, sulla base della ricostruzione del quadro normativo e contrattuale, che gli ex medici condotti che si trovino ancora in rapporto non esclusivo con le ASL, in ragione della loro libera scelta di non esercitare l’opzione, permangono in posizione giuridica differenziata dal restante personale medico del S.S.N., mantenendo in particolare il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente prevista dal d.P.R. n. 270/1987, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici ivi compresa l’indennità di specificità medica; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il dott. [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a dieci motivi cui resiste con controricorso la ASL di Bari; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 456, l. n. 205/2017 lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale tenuto conto che la locuzione "trattamento onnicomprensivo" non può più essere intesa nell'accezione di cui all'art. 110 d.P.R. n. 270/1987, perché la norma ha cessato di produrre effetti a seguito dell'annullamento da parte del TAR Lazio dell'art. 133, comma 2, del d.P.R. n. 384/1990 ribadito dal Consiglio di Stato e trasposto in sede normativa dalla norma qui invocata, per cui l'espressione contenuta nel CCNL 8.6.2000 è da intendersi come sinonimo di "trattamento tabellare"; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della predetta disposizione di cui all’art. 1, comma 456, l. n. 205/2017; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’allegato n. 6, tavola 3 C), di cui all’art. 13, comma 1 del CCNL 2005 per la dirigenza medica, dell’art. 45 del medesimo CCNL e degli artt. 1362 e 1363 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente interpretato le clausole contrattuali riguardanti l'indennità di specificità medica non considerando che questa prescinde dall'esclusività ed è attribuita a tutti i dirigenti medici, anche se a tempo definito, tanto che nell'allegato n. 6, tavola 3, del CCNL 2005 l'indennità è inclusa nel trattamento fondamentale dei dirigenti medici a tempo definito e rapporto di lavoro non esclusivo; - che nel quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 70, CCNL 5.12.96 per la dirigenza medica, 43 e 46 del successivo CCNL 8.6.2000 dell’allegato n. 6, tavola 3 C), di cui all’art.13, comma 1 del CCNL 2005 per la dirigenza medica, dell’art. 48 del medesimo CCNL e degli artt. 1362 e 1363 c.c. per ribadire l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale, non risultando dalla disciplina contrattuale succedutasi nel tempo l’essere l’indennità di specificità medica subordinata all’essere gli ex medici condotti legati da un rapporto esclusivo del S.S.N. ma, al contrario, emergendo il loro essere in quel contesto assimilati ai dirigenti medici a tempo definito con rapporto di lavoro non esclusivo; - che con il quinto motivo la denuncia della violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 30 del d.P.R. n. 761/1979, 110, d.P.R. n. 270/1987, 6 e 13 CEDU, 24, 111 e 113 Cost. è intesa ad addebitare alla Corte territoriale il mancato riconoscimento del valore di giudicato della sentenza del TAR Lazio n. 640/1994, confermata dal Consiglio di Stato, che aveva ritenuto ingiustificato il trattamento retributivo differenziato, rilevando che gli ex medici condotti, divenuti dipendenti delle unità sanitarie locali, possedevano uno status non diverso da quello degli altri dirigenti medici ed il mancato rispetto del principio della parità di trattamento sul quale si era formato il giudicato, ponendosi in contrasto con gli artt. 6 e 13 della CEDU nonché con gli artt. 24, 111, 113 Cost. che garantiscono l'effettività della tutela giurisdizionale; - che nel sesto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 CCNL 5.12.2014 per la dirigenza medica e 1362 e 1363 c.c. è prospettata ancora in relazione all’interpretazione accolta dalla Corte territoriale per cui l’indennità di specificità medica sarebbe riservata solo ai dirigenti legati da un rapporto stabile ed esclusivo con il S.S.N. quando ciò risulta smentito dall’essere l'indennità in questione volta a compensare lo svolgimento di attività di cura, diagnosi e tutela della salute pubblica e, pertanto, dovuta a tutti i dirigenti medici e veterinari ivi compresi gli ex medici condotti, nonché dalla disciplina contrattuale in tema di struttura della retribuzione del dirigente medico, tant’è che l’esclusività del rapporto è remunerata dalla relativa indennità di cui all’art. 42; - che, con il settimo motivo, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 CCNL 5.12.2004 per la dirigenza medica, 37 CCNL 8.6.2000 per la medesima area, 36 CCNL 3.11.2005 ancora per la stessa area e 1362 e 1363 c.c. per aver disatteso l’interpretazione da queste disposizioni desumibile intesa a dare rilievo alla peculiarità della funzione medica, che costituisce "non solo il perno produttivo dell'attività aziendale ma anche il fine istituzionale di essa" e che perciò è stata compensata con una specifica indennità, che costituisce un istituto di carattere generale del trattamento economico fondamentale; - che, nell’ottavo motivo, la violazione e falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. è predicata relativamente agli artt. 13 e 48, CCNL 3.11.2005 per la dirigenza medica e 4, CCNL 5.7.2006 per la medesima area, dovendo tali disposizioni leggersi ancora nel senso che l’inquadramento dei medici ex condotti nell’unico status della dirigenza medica comportano l’applicazione nei confronti di tutti del medesimo trattamento economico fondamentale; - che, analogamente, con il nono motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione agli artt. 48 del CCNL 3.11.2005 per la dirigenza medica e 4, CCNL 5.7.2006 per la medesima area sostenendo che tali disposizioni nel richiamare il trattamento economico onnicomprensivo si riferiscono allo stipendio tabellare, essendo l’uso del termine “omnicomprensivo” mirato al solo fine di escludere la dinamica degli incrementi contrattuali lordi previsti per le voci stipendiali, tant’è che gli ex medici condotti percepivano comunque anche altre indennità, come la R.I.A., l'indennità integrativa speciale, l'elemento distintivo della retribuzione, l'una tantum ex lege n.- che, con il decimo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 c.c., 45, d.lgs. n. 165/2001, 46 CCNL per l’area della dirigenza medica, dell’allegato n. 6, tavola 3 C), di cui all’art. 13, comma 1 del CCNL 2005 per la stessa area, dell’art. 45 del medesimo CCNL, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale tornando a ribadire che le invocate disposizioni prevedono il riconoscimento dell’indennità di specificità medica in favore dei dirigenti medici a tempo definito e rapporto di lavoro non esclusivo cui devono assimilarsi i medici ex condotti ameno di una ingiustificata disparità di trattamento; - che tutti gli esposti motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico giuridica, risultano infondati per essere la sentenza impugnata conforme all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall'art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l'indennità di specificità medica" (cfr. Cass. n. 1487/2014 e negli stessi termini in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa Cass. n. 16303/2017 ed ancora Cass.29625/2019, Cass. n. 28833/2018, Cass. n. 27222/2017, Cass. n. 27221/2017, Cass. n. 26168/2017, Cass. n. 6057/2016); - che, con le predette decisioni, alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è rimarcata la posizione giuridica differenziata degli ex medici condotti, che non abbiano optato per il rapporto esclusivo, rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale e, pertanto, è stata esclusa l'eccepita violazione delle norme costituzionali e sovranazionali nonché del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 d.lgs. n. 165/2001; - che è stato evidenziato che gli ex medici condotti, in ragione di una loro libera scelta, sono titolari di un doppio rapporto, convenzionale e dipendente, sicché è razionale la scelta della contrattazione collettiva di mantenere il trattamento retributivo onnicomprensivo originariamente previsto dal d.P.R. n. 270/1987; - che è stato richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 fa divieto al datore di lavoro pubblico di riconoscere trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede; - che è stato osservato (Cass. 16303/2017, Cass.163202/2017) che non è pertinente il richiamo al D.P.R. n. 384 del 1990, art.110, riguardante in generale le indennità del personale medico e veterinario, essendo il trattamento omnicomprensivo di costoro disciplinato dal D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, e, conseguentemente, nessuna preclusione, sub specie di violazione del giudicato, può svolgere nel giudizio in esame la sentenza del Tar più volte invocata dalla parte ricorrente; - che è stato rilevato (Cass. 16303/2017, Cass.163202/2017) che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato sent. n. 4769 del 2013), nel decidere sulla domanda, già respinta dal T.A.R., di un ex medico condotto transitato alla A.S.L. che chiedeva il riconoscimento del diritto agli scatti di anzianità, in aggiunta al trattamento omnicomprensivo annuo di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110, ha confermato l'interpretazione del giudice del merito precisando che la norma ora citata, attribuendo agli ex medici condotti che non abbiano scelto il "tempo pieno" o il "tempo definito", un trattamento del tutto peculiare, "omnicomprensivo", esclude l'aggiunta di ulteriori emolumenti, anche se legati all'anzianità di servizio, e si giustifica, dal punto di vista sistematico con la diversità degli obblighi di servizio e le diverse potenzialità di produzione di reddito consentite dal mantenimento di rapporti convenzionali fino a 1400 assistiti; - che è stato anche affermato (Cass. n. 29625/2019) che l'art. 1, comma 456 della L. n. 205/2017 nel prevedere che "in ottemperanza alle sentenze del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sezione 1-bis, n.640/1994, e del Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della salute con atto DGPROF/P/3/ I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto, individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata e assicura il relativo monitoraggio", non ha riconosciuto il diritto degli ex medici condotti a percepire l'indennità della quale qui si discute, né ha impegnato le amministrazioni a liquidare l'indennità stessa con efficacia retroattiva, essendosi limitata a prevedere uno stanziamento di somme, da ripartire secondo criteri che il Ministero della Salute avrebbe dovuto individuare con finalità perequative e che, allo stato, non risultano precisati; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussis
Sentenza Cassazione n. 34149/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris