CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 26061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Genova haconfermato la sentenza del Tribunale di Genova che, in sede di rito abbreviato,aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 337, 341-bis, 635-625 n. 7 cod. pen., disponendo la correzione dell'errore materiale contenutonell'intestazione della sentenza di primo grado, con inserimento, dopo il capo diimputazione, delle parole “recidivo reiterato ex art. 99 cod. pen”.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di annullamento di seguitosintetizzati.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, lett. c), e 420-bis cod. proc.pen., per violazione del diritto al contraddittorio da parte del giudice di primogrado, che ha celebrato l'udienza senza attendere l'imputato, sottoposto a obbligodi dimora, autorizzato a comparire e giunto in ritardo per cause indipendenti dallasua volontà (disservizio ferroviario). La mancata tempestiva comparizioneall’udienza ha precluso la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee, ritenutedecisive ai fini del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62-bise 69 cod. pen., per omessa valorizzazione del comportamento processualedell'imputato, della sua personalità e del contesto di alterazione in cui i fatti sonoavvenuti, circostanze, queste, che avrebbero condotto ad un giudizio diprevalenza, e non di equivalenza, delle circostanze attenuanti generiche.2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen., in quanto il capo diimputazione faceva riferimento alla recidiva specifica mentre la Corte di appelloha disposto la correzione dell'errore materiale inserendo la dicitura “recidivoreiterato”, in violazione del divieto di reformatio in peius e dei limiti dellacorrezione dell'errore materiale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Dalla sentenza impugnata emerge che l'udienza del 10/07/2025 ha avutoinizio alle 09:33, senza la presenza dell’imputato; il difensore ha formulato istanzadi rito abbreviato, che è stato celebrato. Dall'esame del verbale non risulta che siastata avanzata istanza di sospensione in attesa dell'arrivo dell’imputato né che ildifensore abbia spiegato il motivo per cui quest’ultimo non era presente.Oltre a ciò, la Corte di appello ha rilevato che non è stata nemmeno presentataistanza di trattazione orale in appello, onde consentire al ricorrente di partecipareal giudizio di secondo grado ed esporre le ragioni che intendeva fare presenti algiudice di primo grado.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio difatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti, né il giudice non è tenuto aprendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendosufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitoglidalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e dellecircostanze ritenute di preponderante rilievo (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).Nel caso in esame la Corte di appello ha confermato il giudizio di equivalenzadelle circostanze attenuanti generiche, applicate dal giudice di primo gradounicamente in considerazione del comportamento processuale, parzialmenteammissivo, e rilevando l’assenza di ragioni per modificare il bilanciamento, tenutoanche conto della gravità del precedente specifico da cui è gravato l’imputato.3. Il terzo motivo di ricorso è ammissibile e fondato.3.1. Quanto all’ammissibilità, va premesso che, sul tema della sussistenzadell’interesse dell’imputato a ricorrere avverso una sentenza che abbiariconosciuto la recidiva anche nell’ipotesi in cui, per effetto del giudizio dibilanciamento, essa non abbia determinato alcun aumento di pena, vi sono dueorientamenti contrapposti.Secondo la prima impostazione, è inammissibile per carenza di interesse ilricorso per cassazione dell'imputato volto a contestare la riqualificazione in pejusin grado di appello della recidiva ritenuta in primo grado, in assenza di gravamedel pubblico ministero, quando la stessa non abbia comportato alcun concretoeffetto deteriore (Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, Bondani, Rv. 275962 – 01, inun caso in cui si deduceva la violazione del divieto di reformatio in peius, in ragionedella riqualificazione, operata in grado di appello, della recidiva, ritenuta in primogrado come specifica e infraquinquennale, in recidiva specifica, reiterata einfraquinquennale. La Corte ha rilevato la diversa qualificazione risultava priva dieffetti sfavorevoli, poiché, per effetto del giudizio di equivalenza, era ininfluentesia sul decorso della prescrizione sia sulla determinazione del trattamentosanzionatorio; in senso conforme, tra le altre, Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022,Damiano, Rv. 284309 – 01).Secondo altro orientamento, cui il Collegio aderisce, l'imputato conserva,invece, un interesse concreto e attuale all’impugnazione, anche quando la recidivanon abbia inciso sul trattamento sanzionatorio per effetto del giudizio dibilanciamento. Si afferma, infatti, che l'imputato ha diritto a vedersi riconosciutoresponsabile di una condotta meno grave rispetto a quella contestata, poiché ilgiudizio di comparazione produce effetti esclusivamente sulla determinazione dellapena, lasciando tuttavia immutata la valutazione di maggiore disvalore del fatto edella personalità dell'autore conseguente al riconoscimento della recidiva.Quest'ultimo indirizzo ha trovato una significativa conferma in una pronunciadelle Sezioni Unite, che hanno attribuito alla recidiva una peculiare natura tra lecircostanze del reato, in quanto essa non è produttiva soltanto dell'aumento dellapena, ma anche di una serie di ulteriori conseguenze che incidono profondamentesul trattamento del condannato (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019,Schettino, Rv. 275319). Infatti, oltre che in termini di concreta gravità del fattodi reato, e di possibili riflessi sulla pena, la recidiva qualificata, ancorché giudicataequivalente rispetto alle attenuanti, produce una serie di effetti; si pensi allaprescrizione (trattandosi di circostanza ad effetto speciale), alle condizioni per lariabilitazione (art. 179, comma 2, cod. pen.), all'estinzione della pena per effettodel decorso del tempo (che ove detentiva, ai sensi dell'art. 172, ultimo comma,non si verifica a favore di condannati recidivi nei casi previsti dai capoversi dell'art.99 cod. pen., mentre se pecuniaria richiede, ex art. 173, comma 1, cod. pen.,tempi maggiori se inflitta a tale tipologia di condannati) e ai benefici penitenziari.In conclusione, dunque, si deve affermare che l'imputato nei cui confronti larecidiva sia ritenuta ha un concreto interesse a presentare impugnazione sulpunto, quand'anche gli effetti sanzionatori di questa siano stati completamenteneutralizzati per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti (sul puntoSez. 2, n. 14653 del 07/03/2024, R., Rv. 286209 – 01; Sez. 6, n. 30706 del14/05/2024, Giuffrida, Rv. 287116 – 01).3.2. Ciò premesso, nel caso in esame il processo si è svolto con ritoabbreviato, instaurato nell’ambito del giudizio direttissimo, all’esito della convalidadell’arresto. Nell’atto di presentazione per il rito direttissimo all’imputato è statacontestata la recidiva specifica.Nella sentenza di primo grado la contestata recidiva è stata riconosciutaesistente ed è stata valutata, nel bilanciamento, equivalente rispetto allecircostanze attenuanti generiche, anche se, per evidente errore materiale, non èstata riportata la relativa dicitura nella trascrizione del capo di imputazione.La sentenza di secondo grado, che ha confermato sia la sussistenza dellarecidiva che il giudizio di bilanciamento, ha dato atto dell’esistenza di una solacondanna precedente alla commissione dei fatti oggetto del presenteprocedimento, per resistenza a pubblico ufficiale e furto.Nel correggere l’errore materiale commesso dal giudice di primo grado, però,la Corte di appello ha, a sua volta, commesso un errore materiale, in quanto haindicato la recidiva non come “specifica” ma come “reiterata”.Anche questo errore deve essere qualificato come materiale, perché, comedetto, emerge dalla stessa sentenza di secondo grado che la condanna precedenteè solo una ed è per un reato della stessa specie di quello per cui si procede.Di esso, quindi, deve essere disposta la correzione.4. In conclusione, va corretto l’errore materiale della sentenza impugnata neitermini appena riportati, mentre, nel resto, il ricorso va rigettato. P.Q.MCorregge l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenzaimpugnata nel senso che dove è scritto "recidivo reiterato" debba leggersi "recidivospecifico". Manda alla cancelleria per le annotazioni. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso il 26/05/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente