CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13063/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Innanzitutto per la novità del motivo che non compare nel riepilogo delle ci msure riportato in sentenza (pagg. 2 e 3) e non risulta contestato, a fronte (le noto principio per cui sussiste un onere di specifica contestazione del riepiloqo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si rite -ria che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in :s2cle di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei rr oi ivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 2n627 — 01 Ciccarelli). Inoltre si solleva una questione di diritto rispetto alla quale ca una parte, come noto, si è precisato che in tema di false dichiarazioni fina izzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la susE;ktenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussister' za del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presi tando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di eri Dticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto). (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/21.4, El, Rv. 286413 - 01); dall'altra, anche a volere trascurare il primo rilevo di inammissibilità, opera il principio per cui non sussiste vizio di motivazione nc.,uardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, come nel caso di specie, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità' della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 cornma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione q Jando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 — 01 Emmanuele). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitili?, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere 1: ni• )fili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende!. Così deciso i