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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 35183/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la lentenza in data 31/03/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 02/04/2021 del Tribunale di Piacenza, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.; P ritenuto che tutti i motivi di ricorso -con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'erronea qualificazione giuridica del fatto- sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della cénsura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mosSi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagaménto delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 21/05/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]"depte [OSCURATO:PERSONA] mperiali D E POSIT Aí A cANci-mtl.RiA 1 9 SET 2024 IL C..-',NC;,1 LI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la lentenza in data 31/03/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 02/04/2021 del Tribunale di Piacenza, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen.; P ritenuto che tutti i motivi di ricorso -con cui si contesta la correttezza della motivazione in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'erronea qualificazione giuridica del fatto- sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della cénsura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mosSi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagaménto delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 21/05/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]"depte [OSCURATO:PERSONA] mperiali D E POSIT Aí A cANci-mtl.RiA 1 9 SET 2024 IL C..-',NC;,1 LI
Sentenza Cassazione n. 35183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris