CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 12/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 30/06/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LAVELLA in ordine al reato di cui agli artt. 56, 629 comma primo cod. pen. I motivi di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta l'erronea interpretazione degli artt. 190, 192 e 194 cod. proc. e delll'art. 629 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato non sono consentiti dalla legge poiché meramente riproduttivi di censure di merito già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). I giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno affermato la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa nella parte in cui ha descritto le gravi minacce posto in essere dall'imputato al fine di non pagare la bevanda consumata e di costringere la vittima a consegnargli una somma di denaro con conseguente corretta qualificazione del fatto come integrativo degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de