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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 21503/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 24 maggio 2022, per il reato di cui all'art. 697 cod. pen.

A ragione osserva che l'opposizione era stata inoltrata a mezzo el servizio postale senza osservare le modalità prescritte dall'art, 582, comma 2, cod. proc. pen. 2, [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce, a mente dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. violazione degli artt. 461, 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen.

Lamenta che il Giudice procedente abbia dichiarato inammissibile l'opposizione nonostante sia stata proposta in puntuale applicazione delle norme in materia di impugnazione, che consentono di spedire a mezzo di raccomandata l'atto alla cancelleria del giudice procedente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta in atti che la dichiarazione di opposizione è stata presentata tempestivamente dall'imputato che l'ha personalmente spedita a mezzo del servizio postale Deve al riguardo considerarsi che, come correttamente osservato dal Procuratore generale e riconosciuto dal ricorrente (e come chiarito da Sez. 4, n 9603 del 18/02/2016, Filice, Rv. 266302; Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Cheng, Rv. 248876), l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale.

Nel caso in cui sia scelta tale ultima modalità trova applicazione la disposizione di cui all'art. 583 comma 3 cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione, inviato per raccomandata, deve contenere la sottoscrizione autentica da parte del difensore, notaio o altra persona a ciò deputate.

Ciò in quanto la dichiarazione di impugnazione è un atto a forma vincolata, con la conseguenza che le relative modalità di presentazione e di ricezione costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza della sottoscrizione, che può provenire esclusivamente dall'attestazione dei soggetti a tal fine espressamente designati dalla legge (Sez. 5, n. 1883 de 26/11/2021, dep. 2022, Zanardelli, Rv. 282736 - 01 Sez.5, n. 11116 del 22/01/2015, Ferrari, Rv. 263039).

Diversamente dall'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e direttamente presentato alla competente cancelleria che non necessita, per la sua ammissibilità, dell'autenticazione della relativa sottoscrizione, l'ipotesi di spedizione dell'atto per posta ovvero per telegramma, richiede, ai sensi dell'art. 583, comma 3, cod. proc. pen., l'autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore. (Sez. 3, n. 30403 del 08/04/2016, Tagliasco, Rv. 267225; Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013, Gorgoni, Rv. 256061).

2. Tanto posto, l'atto di opposizione a decreto penale di condanna presentato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e dal medesimo sottoscritto, non soddisfa i requisiti di forma per assenza di autenticazione della sottoscrizione da parte dei soggetti a ciò autorizzati.

Ne segue che l'opposizione a decreto penale proposta a mezzo raccomandata personalmente dall'imputato la cui sottoscrizione non era autenticata è stata correttamente dichiarata inammissibile.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG M. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 24 maggio 2022, per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. A ragione osserva che l'opposizione era stata inoltrata a mezzo el servizio postale senza osservare le modalità prescritte dall'art, 582, comma 2, cod. proc. pen. 2, [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce, a mente dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. violazione degli artt. 461, 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen. Lamenta che il Giudice procedente abbia dichiarato inammissibile l'opposizione nonostante sia stata proposta in puntuale applicazione delle norme in materia di impugnazione, che consentono di spedire a mezzo di raccomandata l'atto alla cancelleria del giudice procedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta in atti che la dichiarazione di opposizione è stata presentata tempestivamente dall'imputato che l'ha personalmente spedita a mezzo del servizio postale Deve al riguardo considerarsi che, come correttamente osservato dal Procuratore generale e riconosciuto dal ricorrente (e come chiarito da Sez. 4, n 9603 del 18/02/2016, Filice, Rv. 266302; Sez. 5, n. 35361 del 06/07/2010, Cheng, Rv. 248876), l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale. Nel caso in cui sia scelta tale ultima modalità trova applicazione la disposizione di cui all'art. 583 comma 3 cod. proc. pen., secondo cui l'atto di impugnazione, inviato per raccomandata, deve contenere la sottoscrizione autentica da parte del difensore, notaio o altra persona a ciò deputate. Ciò in quanto la dichiarazione di impugnazione è un atto a forma vincolata, con la conseguenza che le relative modalità di presentazione e di ricezione costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti, dovendo assicurarsi la certezza della sottoscrizione, che può provenire esclusivamente dall'attestazione dei soggetti a tal fine espressamente designati dalla legge (Sez. 5, n. 1883 de 26/11/2021, dep. 2022, Zanardelli, Rv. 282736 - 01 Sez.5, n. 11116 del 22/01/2015, Ferrari, Rv. 263039). Diversamente dall'atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e direttamente presentato alla competente cancelleria che non necessita, per la sua ammissibilità, dell'autenticazione della relativa sottoscrizione, l'ipotesi di spedizione dell'atto per posta ovvero per telegramma, richiede, ai sensi dell'art. 583, comma 3, cod. proc. pen., l'autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio, di altra persona autorizzata o del difensore. (Sez. 3, n. 30403 del 08/04/2016, Tagliasco, Rv. 267225; Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013, Gorgoni, Rv. 256061). 2. Tanto posto, l'atto di opposizione a decreto penale di condanna presentato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e dal medesimo sottoscritto, non soddisfa i requisiti di forma per assenza di autenticazione della sottoscrizione da parte dei soggetti a ciò autorizzati. Ne segue che l'opposizione a decreto penale proposta a mezzo raccomandata personalmente dall'imputato la cui sottoscrizione non era autenticata è stata correttamente dichiarata inammissibile. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 2 febbraio 2023 I
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