CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 12576/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 sexies, C.d.S., è inammissibile. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge in ordine all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen; inoltre, con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, co. 9 bis, C.d.S. Si tratta di motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto ripropongono una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( ex multis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, immune da vizi logico-giuridici e rispettosa dei consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che le modalità della condotta (guida con tasso alcolemico ben superiore alla soglia minima in orario serale su strada urbana) e il pericolo creato al bene protetto dalla norma incriminatrice (sicurezza e incolumità degli utenti della strada) sono incompatibili con l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., essendo altresì l'imputato gravato da tre precedenti penali. Detti precedenti implicano una negativa connotazione della personalità dell'imputato, in ragione della quale la Corte di merito ha ritenuto di non poter sostituire la pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di sostituzione rimessa alla discrezionalità del giudice. In proposito, la Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato principio per cui la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma nono - bis, C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato rispetto al beneficio da concedere, da compiersi secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 de/ 17/01/2017 ; Pacchioli, Rv. 269396 - 01 Sez. 4, n. 1015 de/ 10/12/2015, Sartori, Rv. 265799 - 01), considerando che i precedenti penali dell'imputato (per favoreggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e stupefacenti) non consentissero una prognosi positiva in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse al lavoro dì pubblica utilità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]