CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 41494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo di ricorso dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, della legge fallimentare, non supera il vaglio di inammissibilità perché sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt'altro che illogici, del giudice del merito. La Corte di appello, in conformità ai principi fissati dalla sentenza di annullamento di questa Corte di legittimità, ha, con argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ritenuto sussistente un effettivo pregiudizio dei creditori della massa fallimentare non qualificabile come di speciale tenuità sia per il suo valore assoluto (21.000,00 euro) che percentuale, anche in considerazione della modesta consistenza dell'attivo, 'del tutto insufficiente a soddisfare integralmente le ragioni dei creditori. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.