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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21629/2026

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ONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1374/29/2015 della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, depositata il 31.03.2015;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camerale del 10 giugno 2026;Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che, a seguito dellanotifica dell’avviso d’accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria,relativamente all’anno d’imposta 2004, aveva rideterminato l’imponibiledella Marchione ai fini Irpef, Iva ed Irap, la contribuente adì la Commissionetributaria provinciale di Palermo, che con sentenza n. 417/10/2009 neRGN 6365/2016Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 6365/2016Numero sezionale 4825 1/2026Numero di raccolta generale 21629/2026Data pubblicazione 24/06/2026accolse in parte le ragioni.

L’Ufficio propose appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 1374/29/2015 riformòla decisione di primo grado, riconoscendo la correttezza dell’accertamento.Il giudice regionale ha intanto ritenuto tardivo il ricorso originarioavverso l’atto impositivo e, comunque esaminando il merito, ha riconosciutole ragioni dell’erario.[OSCURATO:PERSONA] ha censurato la pronuncia, della quale ha chiesto lacassazione, affidandosi a sette motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entratecon controricorso.

La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.giudizio, al fine di avvalersi della definizione agevolata del contenziosotributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1,29 dicembre 2022, n. 197.Mancando il perfezionamento della definizione condoniale, l’Agenza delleentrate ha chiesto il prosieguo del giudizio.[OSCURATO:PERSONA]-Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsaapplicazione degli artt. 6 e 13, Convenzione europea sui Diritti dell’Uomo,dell’art. 6, par. 1 e par. 2 TFUE, degli artt. 41 e 47 della Carta dei DirittiL’inammissibilità del ricorso per tardività rilevata per la prima volta in seded’appello violerebbe il principio di effettività della tutela giurisdizionale;-con il secondo motivo ha eccepito la nullità della sentenza per violazionedell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: lasentenza si fonderebbe su circostanza non documentata nel corso delgiudizio secondo cui la notifica dell’atto impositivo sia avvenutaconformemente al disposto di cui all’art. 140 c.p.c., che espressamenteprescrive il rinvio della raccomandata a/r per l’ipotesi di irreperibilità relativadel destinatario;-con il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degliartt. 140 c.p.c. e 21, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.

La sentenza avrebbe falsamente applicato l’art. 140 c.p.c.,applicandolo alla concreta fattispecie in cui non risulta avvenuto l’invio dellaraccomandata, come prescritto dalla norma;RGN 6365/2016Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 6365/2016Numero sezionale 4835 1/2026Numero di raccolta generale 21629/2026Data pubblicazione 24/06/2026-con il quarto motivo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ossia l’omesso esame del fattodecisivo dell’invio della raccomandata.I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente perché,censurano sotto più profili la medesima questione, ossia la ragione delladecisione assunta dal giudice regionale, secondo cui il ricorso introduttivoavverso l’atto impositivo sarebbe stato inammissibile perché tardivo.Essi sono infondati quando non inammissibili.È infondato il primo di essi perché il vaglio di inammissibilità del ricorsodel contribuente avverso l’atto impositivo impugnato tardivamente non violaalcun parametro della disciplina unionale, né principi posti dalla CEDU atutela dei diritti dell’Uomo.

Nel regolare le cadenze temporalidell’impugnazione dell’atto impositivo la disciplina nazionale ha concesso untermine congruo che in alcun modo può considerarsi in contrasto con principiunionali.D’altronde questa Corte, in riferimento al processo tributario, ha giàaffermato l’inammissibilità, insuscettibile di sanatoria,del ricorso introduttivo per mancata sottoscrizione del difensore abilitato edella parte, non potendo la tutela giurisdizionale dei diritti prescindere dallacorretta instaurazione del rapporto processuale, né ponendosi tale sanzionein contrasto con i parametri costituzionali e con l'art. 6 della CEDU, attesoche l'imposizione di condizioni, forme e termini processuali, nel rispetto delprincipio di proporzionalità, risponde ad obiettive esigenze di buonaamministrazione della giustizia, soprattutto se si tratta di regole prevedibilie di sanzioni prevenibili con l'ordinaria diligenza, anche "in eligendo" -v.

CEDU, Bellet v.

France, 4.12.1995; Trevisanato c.

Italia, 15.9.2016-(Cass., 8 maggio 2019, n. 12134).I motivi sono inoltre inammissibili laddove la difesa della ricorrente,articolando censure sotto i diversi parametri dell’error iuris in iudicando,dell’error iuris in procedendo e del vizio di motivazione, nei confronti dellastatuizione della sentenza impugnata, laddove in essa si afferma che l’attoimpositivo risultava ritualmente notificato con invio della raccomandata a/r,a seguito della irreperibilità relativa della destinataria, non ha avvertitocome, a fronte della inequivoca affermazione del riscontro della suddettaRGN 6365/2016Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 6365/2016Numero sezionale 4845 1/2026Numero di raccolta generale 21629/2026Data pubblicazione 24/06/2026raccomandata da parte del giudice regionale, la contestazione poteva esseresollevata solo a mezzo di ricorso revocatorio e non con ricorso percassazione.È a tal fine utile evidenziare come nel caso di specie dalla lettura dellasentenza non emerge affatto che sulla questione vi fosse stata discussione;di contro, avrebbe dovuto curarsi la ricorrente di richiamare, nel rispettodell’osservanza del principio di specificità, in quale atto difensivo del giudiziodi secondo grado la questione fosse stata sollevata, contestando le ragionid’appello dell’erario e la eccepita inammissibilità del ricorso originario perchétardivo.O restanti motivi sono così articolati:-con il quinto motivo la contribuente ha lamentato l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., relativamente alla omessatrascrizione delle pagine asseritamente mancanti, relative alladocumentazione contabile della attività economica esercitata;-con il sesto motivo ha lamentato la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n 4, c.p.c., per motivazioneapparente;-con il settimo motivo ha denunciato la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, primo comma, n. 4 c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs.n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n 4, c.p.c., permotivazione apparente in riferimento alle argomentazioni della sentenzasulla deducibilità di costi e oneri per personale dipendente.Anzitutto, trova qui applicazione il principio secondo cui «qualora ilgiudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliatodella "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbiaimpropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle;conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla solastatuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto diinteresse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche inordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenzaRGN 6365/2016Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 6365/2016Numero sezionale 4855 1/2026Numero di raccolta generale 21629/2026Data pubblicazione 24/06/2026gravata» (Sez.

U, 3840/2007; 9647/2011; 11675/2020; 27388/2022;30721/2025).Dal principio discende che le ulteriori questioni di merito, pur affrontatedal giudice regionale, sono state trattate dopo che il medesimo si eraspogliato della potestas iudicandi, per aver ritenuto inammissibile il ricorsooriginario.

Da tanto discende l’assenza di interesse all’impugnazione delleulteriori questioni.Ne deriva anche che il rigetto dei primi quattro motivi, lasciandoimpregiudicata la statuizione della sentenza impugnata relativamente alladeclaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente,comporta l’inammissibilità dei tre successivi motivi, per difetto sopravvenutodi interesse, atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorsointroduttivo travolge ogni altra ragione di censura.In definitiva, il ricorso va rigettato.All’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle speseprocessuali, che vanno liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate come dadispositivo.

P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che siliquidano in favore della controricorrente nella misura di € 8.200,00, oltrespese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 10 giugno 2026La PresidenteGiulia IofridaRGN 6365/2016Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1374/29/2015 della Commissione tributaria regionaledella Sicilia, depositata il 31.03.2015;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] camerale del 10 giugno 2026;Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che, a seguito dellanotifica dell’avviso d’accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria,relativamente all’anno d’imposta 2004, aveva rideterminato l’imponibiledella Marchione ai fini Irpef, Iva ed Irap, la contribuente adì la Commissionetributaria provinciale di Palermo, che con sentenza n. 417/10/2009 neRGN 6365/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 6365/2016Numero sezionale 4825 1/2026Numero di raccolta generale 21629/2026Data pubblicazione 24/06/2026accolse in parte le ragioni. L’Ufficio propose appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, che con sentenza n. 1374/29/2015 riformòla decisione di primo grado, riconoscendo la correttezza dell’accertamento.Il giudice regionale ha intanto ritenuto tardivo il ricorso originarioavverso l’atto impositivo e, comunque esaminando il merito, ha riconosciutole ragioni dell’erario.[OSCURATO:PERSONA] ha censurato la pronuncia, della quale ha chiesto lacassazione, affidandosi a sette motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entratecon controricorso. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.giudizio, al fine di avvalersi della definizione agevolata del contenziosotributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1,29 dicembre 2022, n. 197.Mancando il perfezionamento della definizione condoniale, l’Agenza delleentrate ha chiesto il prosieguo del giudizio.[OSCURATO:PERSONA]-Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsaapplicazione degli artt. 6 e 13, Convenzione europea sui Diritti dell’Uomo,dell’art. 6, par. 1 e par. 2 TFUE, degli artt. 41 e 47 della Carta dei DirittiL’inammissibilità del ricorso per tardività rilevata per la prima volta in seded’appello violerebbe il principio di effettività della tutela giurisdizionale;-con il secondo motivo ha eccepito la nullità della sentenza per violazionedell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: lasentenza si fonderebbe su circostanza non documentata nel corso delgiudizio secondo cui la notifica dell’atto impositivo sia avvenutaconformemente al disposto di cui all’art. 140 c.p.c., che espressamenteprescrive il rinvio della raccomandata a/r per l’ipotesi di irreperibilità relativadel destinatario;-con il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degliartt. 140 c.p.c. e 21, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. La sentenza avrebbe falsamente applicato l’art. 140 c.p.c.,applicandolo alla concreta fattispecie in cui non risulta avvenuto l’invio dellaraccomandata, come prescritto dalla norma;RGN 6365/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 6365/2016Numero sezionale 4835 1/2026Numero di raccolta generale 21629/2026Data pubblicazione 24/06/2026-con il quarto motivo ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ossia l’omesso esame del fattodecisivo dell’invio della raccomandata.I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente perché,censurano sotto più profili la medesima questione, ossia la ragione delladecisione assunta dal giudice regionale, secondo cui il ricorso introduttivoavverso l’atto impositivo sarebbe stato inammissibile perché tardivo.Essi sono infondati quando non inammissibili.È infondato il primo di essi perché il vaglio di inammissibilità del ricorsodel contribuente avverso l’atto impositivo impugnato tardivamente non violaalcun parametro della disciplina unionale, né principi posti dalla CEDU atutela dei diritti dell’Uomo. Nel regolare le cadenze temporalidell’impugnazione dell’atto impositivo la disciplina nazionale ha concesso untermine congruo che in alcun modo può considerarsi in contrasto con principiunionali.D’altronde questa Corte, in riferimento al processo tributario, ha giàaffermato l’inammissibilità, insuscettibile di sanatoria,del ricorso introduttivo per mancata sottoscrizione del difensore abilitato edella parte, non potendo la tutela giurisdizionale dei diritti prescindere dallacorretta instaurazione del rapporto processuale, né ponendosi tale sanzionein contrasto con i parametri costituzionali e con l'art. 6 della CEDU, attesoche l'imposizione di condizioni, forme e termini processuali, nel rispetto delprincipio di proporzionalità, risponde ad obiettive esigenze di buonaamministrazione della giustizia, soprattutto se si tratta di regole prevedibilie di sanzioni prevenibili con l'ordinaria diligenza, anche "in eligendo" -v. CEDU, Bellet v. France, 4.12.1995; Trevisanato c. Italia, 15.9.2016-(Cass., 8 maggio 2019, n. 12134).I motivi sono inoltre inammissibili laddove la difesa della ricorrente,articolando censure sotto i diversi parametri dell’error iuris in iudicando,dell’error iuris in procedendo e del vizio di motivazione, nei confronti dellastatuizione della sentenza impugnata, laddove in essa si afferma che l’attoimpositivo risultava ritualmente notificato con invio della raccomandata a/r,a seguito della irreperibilità relativa della destinataria, non ha avvertitocome, a fronte della inequivoca affermazione del riscontro della suddettaRGN 6365/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 6365/2016Numero sezionale 4845 1/2026Numero di raccolta generale 21629/2026Data pubblicazione 24/06/2026raccomandata da parte del giudice regionale, la contestazione poteva esseresollevata solo a mezzo di ricorso revocatorio e non con ricorso percassazione.È a tal fine utile evidenziare come nel caso di specie dalla lettura dellasentenza non emerge affatto che sulla questione vi fosse stata discussione;di contro, avrebbe dovuto curarsi la ricorrente di richiamare, nel rispettodell’osservanza del principio di specificità, in quale atto difensivo del giudiziodi secondo grado la questione fosse stata sollevata, contestando le ragionid’appello dell’erario e la eccepita inammissibilità del ricorso originario perchétardivo.O restanti motivi sono così articolati:-con il quinto motivo la contribuente ha lamentato l’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., relativamente alla omessatrascrizione delle pagine asseritamente mancanti, relative alladocumentazione contabile della attività economica esercitata;-con il sesto motivo ha lamentato la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, primo comma, n 4, c.p.c., per motivazioneapparente;-con il settimo motivo ha denunciato la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 132, primo comma, n. 4 c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs.n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n 4, c.p.c., permotivazione apparente in riferimento alle argomentazioni della sentenzasulla deducibilità di costi e oneri per personale dipendente.Anzitutto, trova qui applicazione il principio secondo cui «qualora ilgiudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliatodella "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbiaimpropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle;conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla solastatuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto diinteresse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche inordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenzaRGN 6365/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 6365/2016Numero sezionale 4855 1/2026Numero di raccolta generale 21629/2026Data pubblicazione 24/06/2026gravata» (Sez. U, 3840/2007; 9647/2011; 11675/2020; 27388/2022;30721/2025).Dal principio discende che le ulteriori questioni di merito, pur affrontatedal giudice regionale, sono state trattate dopo che il medesimo si eraspogliato della potestas iudicandi, per aver ritenuto inammissibile il ricorsooriginario. Da tanto discende l’assenza di interesse all’impugnazione delleulteriori questioni.Ne deriva anche che il rigetto dei primi quattro motivi, lasciandoimpregiudicata la statuizione della sentenza impugnata relativamente alladeclaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente,comporta l’inammissibilità dei tre successivi motivi, per difetto sopravvenutodi interesse, atteso che la declaratoria di inammissibilità del ricorsointroduttivo travolge ogni altra ragione di censura.In definitiva, il ricorso va rigettato.All’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle speseprocessuali, che vanno liquidate in favore dell’Agenzia delle entrate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che siliquidano in favore della controricorrente nella misura di € 8.200,00, oltrespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 10 giugno 2026La PresidenteGiulia IofridaRGN 6365/2016Consigliere rel. Federici
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