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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 3 febbraio 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:90
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CJ0092_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 febbraio 2021 –

[OSCURATO:PERSONA]

(causa C‑92/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino – Rimborso dei dazi doganali legittimamente riscossi – Situazione particolare – Rilascio di un’autorizzazione di immissione in libera pratica – Annullamento dell’autorizzazione e rilascio di un’autorizzazione di perfezionamento attivo con effetto retroattivo – Riesportazione delle merci al di fuori del territorio dell’Unione europea – Omessa presentazione delle merci in dogana»

1. Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dall’articolo 239 del codice doganale comunitario – Presupposti – Sussistenza di una situazione particolare – Assenza di circostanze che implicano una frode o una manifesta negligenza dell’interessato – Carattere cumulativo (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239) (v. punto 27 e dispositivo)

2. Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dall’articolo 239 del codice doganale comunitario – Presupposti – Sussistenza di una situazione particolare – Nozione – Riesportazione delle merci verso un paese terzo senza passare attraverso il circuito economico dell’Unione europea – Esclusione – Imposizione dovuta a un errore relativo alle informazioni presenti nel sistema informatico dell’operatore economico, non avendo quest’ultimo tenuto conto delle condizioni di cui all’autorizzazione – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239) (v. punti 30, 32-38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 239, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso, da un lato, che un operatore economico può chiedere il rimborso dei dazi doganali da esso versati solo se si trova in una situazione particolare e non vi è negligenza o manovra manifesta da parte sua e, dall’altro, che il fatto che le merci in questione siano state riesportate verso un paese terzo senza entrare nel circuito economico dell’Unione europea non è sufficiente a dimostrare che tale operatore economico si trovasse in una siffatta situazione particolare.

La stessa conclusione vale quando il comportamento che ha dato luogo all’imposizione dei dazi doganali in questione è stato causato da un errore nelle informazioni contenute nel sistema informatico di detto operatore economico, poiché tale errore avrebbe potuto essere evitato se lo stesso operatore economico avesse tenuto conto delle condizioni contenute nell’autorizzazione concessagli. ( 1 ) GU C 201 del 15.6.2020 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CJ0092_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 febbraio 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑92/20) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino – Rimborso dei dazi doganali legittimamente riscossi – Situazione particolare – Rilascio di un’autorizzazione di immissione in libera pratica – Annullamento dell’autorizzazione e rilascio di un’autorizzazione di perfezionamento attivo con effetto retroattivo – Riesportazione delle merci al di fuori del territorio dell’Unione europea – Omessa presentazione delle merci in dogana» 1. Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dall’articolo 239 del codice doganale comunitario – Presupposti – Sussistenza di una situazione particolare – Assenza di circostanze che implicano una frode o una manifesta negligenza dell’interessato – Carattere cumulativo (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239) (v. punto 27 e dispositivo) 2. Risorse proprie dell’Unione europea – Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione – Clausola di equità istituita dall’articolo 239 del codice doganale comunitario – Presupposti – Sussistenza di una situazione particolare – Nozione – Riesportazione delle merci verso un paese terzo senza passare attraverso il circuito economico dell’Unione europea – Esclusione – Imposizione dovuta a un errore relativo alle informazioni presenti nel sistema informatico dell’operatore economico, non avendo quest’ultimo tenuto conto delle condizioni di cui all’autorizzazione – Irrilevanza (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 239) (v. punti 30, 32-38 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 239, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso, da un lato, che un operatore economico può chiedere il rimborso dei dazi doganali da esso versati solo se si trova in una situazione particolare e non vi è negligenza o manovra manifesta da parte sua e, dall’altro, che il fatto che le merci in questione siano state riesportate verso un paese terzo senza entrare nel circuito economico dell’Unione europea non è sufficiente a dimostrare che tale operatore economico si trovasse in una siffatta situazione particolare. La stessa conclusione vale quando il comportamento che ha dato luogo all’imposizione dei dazi doganali in questione è stato causato da un errore nelle informazioni contenute nel sistema informatico di detto operatore economico, poiché tale errore avrebbe potuto essere evitato se lo stesso operatore economico avesse tenuto conto delle condizioni contenute nell’autorizzazione concessagli. ( 1 ) GU C 201 del 15.6.2020 .
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