CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02188/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18600/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] S.N.C., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 8102/2018 , depositata il19/12/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Frosinone per sentirlo condannare al rimborso della somma di 66 milioni di vecchie lire , relative alle spese effettuate per costruire un fabbricato di tre piani, da adibire a casa familiare; nonché della somma pari all'incremento di valore derivante dalla costruzione realizzata sul terreno di proprietà esclusiva del convenuto, padre del coniuge [OSCURATO:PERSONA] da cui si era separata. 1.1. Costituitosi, il convenuto spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione del valore delle fondamenta del nuovo fabbricato da questi realizzate a proprie spese , nonché del proprio controcredito per i canoni di locazione del piano dell'immobile utilizzato dalla Capognaper trasferirvi la propria azienda tessile e occupato per 43 mesi. 1.2. Il Tribunale di Frosinone accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al pagamento di €104.344,00 a titolo di rimborso, ex art. 1150 cod. civ. , delle spese sostenute dall'attrice e dell'aumento di valore conseguito dall'immobile del convenuto per effetto dei miglioramenti arrecati dalla Capogna. 2. Avverso detta sentenza interponeva gravameGiuseppe Rotondi innanzi alla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza n. 8102/2018, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone;rigettava le domande proposte dalla Capogna nei confronti del Rotondi; rigettava anche la domanda riconvenzionale riproposta dall’appellante. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che: - è circostanza assolutamente incontroversa la concessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del proprio immobile in godimento al figlio e al di lui coniuge per stabilirvi la residenza familiare: ne consegue che il contratto inter partesva qualificato come comodato ad uso familiare; -è indubbio, pertanto, che la Capogna non possa qualificarsi come terzo costruttore sul terreno altrui ai fini dell'applicazione dell'art. 936 cod. civ., né può essere applicato in via analogica al detentore l'art.1150 cod. civ. -la Capogna non ha mai affermato di aver esercitato un possesso uti dominussull'immobile contro la volontà del proprietario: pertanto, l'esecuzione di rilevanti opere di realizzazione del fabbricato non vale a mutare la detenzione del comodatario in possesso; -viene in considerazione l'art. 1808 cod. civ. ai fini del rimborso delle spese, norma che pone a carico del comodante solo le spese relative ad opere non preventivabili al momento della conclusione del contratto, ma sostenute dal comodatario in quanto necessarie e urgenti per la conservazione del bene. Pertanto, i lavori realizzati dell'appellante, pur risultando aver determinato un notevole incremento di valore dell'immobile del Rotondi, non possono utilmente fondare la richiesta di rimborso proposta in prima cure essendosi l'appellata liberamente e consapevolmente determinata ad affrontarli nel proprio esclusivo interesse, e di converso difettando allegazione e prova della necessità di far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della res. Né alcun rilievo può attribuirsi alle esigenze abitative della Capogna, poiché il presupposto de lla necessarietà e urgenza va riguardato dal punto di vista obiettivo, non in ragione delle esigenze soggettive del comodatario,ed è integrato solo nell'ipotesi di interventi non procrastinabili senza compromettere l'integrità della cosa stessa. 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a quattro motivi. Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso, illustrato da memoria depositata in prossimità dell'udienza. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1150 cod. civ. in relazione all'art 360, comma 1, nn. 3) e 4 ) cod. proc. civ. -Vizio di motivazione su punto decisivo del giudizio. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'Appello abbia immotivatamente escluso una situazione di compossesso, posto che non è in discussione il possesso pieno, pacifico ed indisturbato sui tre piani da ella stessa costruiti sul terreno del suocero. 2. Il motivo è fondat o . Dall’accertata situazione in fatto (la concessione in godimento del terreno al figlio Fabio e al di lui coniuge) la Corte territoriale ha tratto conclusioni giuridiche motivate solo in apparenza, ossia la sussistenza di un comodato ad uso familiare e l’indubbia esclusione dell’accessione, ai fini dell’applicazione dell’art.936 cod. proc. civ. Dette conclusioni non sono condivisibili per le ragioni che seguono. 2.2. Con una prima inversione logica, la Corte territorialequalifica il contratto inter partes come «comodato ad uso familiare», peraltro traendo tale conclusione unicamente dal fatto che il terreno era stato concesso da [OSCURATO:PERSONA] in godimento al figlio per stabilirvi la residenza familiare(v. sentenza p. 3, ultimo capoverso). A tal proposito si osserva che il contratto di comodato conferisce un diritto personale di godimento al comodatario: dunque, il godimento della cosa costituisce la causa essenziale del negozio; è, infatti, la cosa (mobile o immobile) specifica che egli deve restituire al termine del rapporto, della quale «egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa» (art. 1804, comma 1, secondo periodo cod. civ. ), a pena di responsabilità contrattuale nel caso di perdita della stessa (art. 1805, comma 2, primo periodocod. civ.: «Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile…»). Estranea alla causa tipica del contratto di comodato è, dunque, la trasformazione del bene oggetto di godimento, sì che anche eventuali rimborsi per le spese sostenute sono limitati alle «spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa», e solo se queste «erano necessarie e urgenti» (art. 1808, comma 2 , cod. civ. ). Inconferente , dunque, il riferimento del controricorrente (contenuto in memoria) a Cass. Civ. , Ordinanza n. 22730/2019, poiché nel caso citato l'utilizzazione della casa familiare a titolo di diritto personale di godimento riguardava un immobile già esistente; diversamente nel caso di specie , ove il fabbricato di cui è causa è stato incontestabilmente costruito dalla coppia suimmobile di proprietà di terzi ([OSCURATO:PERSONA] ) . Una volta effettuata la qualificazione giuridica del rapporto come contratto di comodato familiare, la Corte distrettuale deduce da essa che la Capogna non possa essere considerata come terzo costruttore su terreno altrui ai fini dell'applicazione dell'art. 936 cod. civ. (v. sentenzap. 3, ultimo capoverso; p. 4, 1° e 2° capoverso). 2.2.1. Ciò comporta una seconda, inevitabile contraddizione : attribuire unicamente alla libera e consapevole scelta della Capogna la realizzazione delle unità abitative nel proprio interesse, anziché nell’interesse della famiglia(v. sentenza p. 4, 5° capoverso), in favore della quale il Rotondi aveva, invece, originariamente concesso il comodato del terreno, assunto, questo, posto dallo stesso giudice di seconde cure a fondamento della qualificazione del rapporto inter partescome comodato ad uso familiare. 2.3. Ritenuta viziata da errori logico-giuridici la qualificazione d el un contratto intercorso tra la Capogna e il Rotondi come di comodato ad uso familiare, il Collegio cassa la pronuncia gravata e rinvia alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione: sarà compito del giudice del rinvio - fatti gli opportuni accertamenti in ordine alla attribuzione della realizzazione della nuova costruzione - stabilire la sussistenza dell’accessione del fabbricato sul terreno il proprietà di [OSCURATO:PERSONA], nonché l’ eventuale prospettabilità di un compossesso. 3.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1147 e 1150 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. -vizio di motivazione su un punto decisivo del giudizio. Nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello non ha neanche esaminato la buona fede della ricorrente, immotivatamente decretando l'esistenza di un rapporto di detenzione. 4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. La ricorrente afferma di aver esercitato il possesso pieno senza alcuna opposizione del Rotondi, mentre il giudice di secondo grado ha omesso ogni esame sulla situazione di fatto che conferiva alla ricorrente una posizione di possesso indisturbato e pieno. 5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4 ) cod. proc. civ. La ricorrente ha dimostrato di avere entrambi il corpus possidendi, poiché ha provveduto a realizzare l'immobile a proprie spese, secondo i propri progetti e rifinendolo secondo le proprie intenzioni, nella totale passività e disinteresse del proprietario del terreno; nonché l'animus possidendi, insito nel potere di fatto attraverso il quale esso si manifesta. 6. Avendo la Corte accolto il primo motivo e cassato la sentenza con rinvio ad altro giudice, i restanti mezzi di gravame si dichiarano assorbiti. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appell