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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 10842/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5456 / 20 1 5 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

BRTGRG71E 26L407C ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 51; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5456/2015a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), residente in Preganziol (TV) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5; - intimato - Avverso lasentenza della C OMM.TRIB.REG.

VENETO , n. 1013 / 06 /1 4 , depositatain data 16/6/2014; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 9 febbraio 2024 ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il ricorrente”) era proprietario, insieme con il signor [OSCURATO:PERSONA], di terreni situat i nel Comune di Treviso classificati come agricol i , successivamente inserit i in un piano di lottizzazione ed inserito in zona C2.1.

Tali terren i fu rono oggetto di un contratto preliminare di vendita da parte dei due proprietari in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi di un successivo contratto di compravendita.

L’odierno ricorrente e il comproprietarioBiasissi, dopo la sottoscrizione del preliminare,incaricarono un tecnico al fine di valutare gli immobil i per determinare le plusvalenze ex art. 81 Tuir e l’ammontare dell’imposta sostitutivaex art. 7 della legge n. 448 del 2001.

Il tecnico attribuìall’immobile di proprietà del Biasissi un valore di euro 1.316.500 alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre attribuì all’immobile del Berto un valore di euro 82.500 alla stessa data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente provvide a versare l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 in base al valore stimato nella perizia del tecnico incaricato.

Successivamente al contratto definitivo di compravendita, l’Agenzia delle Entrate accertò a carico della parte acquirente una maggiore imposta di registro, in seguito ad un accertamento con adesione.

L’avviso di accertamento notificato al ricorrente si fonda su una plusvalenza pari alla differenza tra il valore accertato ai fini dell’imposta di registro ed il valore del terreno come stimato nella perizia del tecnico incaricato.

Destinatario diun avviso di accertamento fu altresì il signor Biasissi; sia il Berto che il Biasissi impugnarono dinanzi alla C.T.P. di Treviso gli avvisi di accertamento ad essi notificati; il giudice di primo grado adìto accolse i ricorsi annullando gli avvisi di accertamento impugnati.

Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. del Veneto confermò l’annullamento dell’avviso di accertamento relativamente alla posizione del Biasissi, mentre, con riferimento alla posizione del Berto, avallò l’operato dell’Agenzia delle Entrate e la determinazione della plusvalenza da quest’ultima effettuata.

Contro la sentenza d’appello il Berto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] sono rimast i intimat i .

Considerato che: Il primo, terzo e quarto motivo vanno esaminati congiuntamentein quanto connessi. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata – Illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato – Correttezza del corrispettivo fissato dalle parti in sede di rogito definitivo di compravendita nella misura risultante dal contratto r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] preliminare di compravendita e nella perizia di stima eseguita ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448/2001 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 Tuir e dell’art. 7 della legge n. 448/2001 –Omessa motivazione su un fatto decisivo per la controversia – Infondatezza della pretesa impositiva – Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.”, l’odierno ricorrente deduce che in modo del tutto erroneo il giudice di appello avrebbe considerato legittima la determinazione della plusvalenza nei suoi confronti, mentre sulla base degli stessi presupposti di fatto avrebbe considerato illegittima la ripresa a tassazione nei confronti del Biasissi.

Osserva il ricorrente che l’Agenzia delle Entrate con l’avviso di accertamento impugnato ha accertato un valore iniziale sul quale calcolare la plusvalenza identico a quello assunto dallo stesso ricorrente, mentre l’unico importo in contestazione è il corrispettivo della vendita, che l’amministrazione assume essere superiore solo in base al diverso e maggior valore attribuitoin sede di accertamento con adesione intercorso tra l’acquirente e l’amministrazione in relazione all’imposta di registro.

La sentenza d’appello avrebbe trattato in maniera dissimile situazioni identiche, in quanto da un lato ha accertat o la congruità del corrispettivo pattuito e incassato in sede di vendita da parte del Biasissi, che aveva venduto insieme con il ricorrente alla stessa società i terreni sulla base di uno stesso preliminare e per lo stesso prezzo complessivo ivi stabilito, dall’altro lato ha ritenuto fondate le pretese del fisco con riferimento al Berto solo perché in sede di definizione dell’imposta di registrotra l’amministrazione e la società acquirente era stato accertato un maggior valore.

2. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Legittimità della sentenza impugnata – Illegittimità dell’avviso di accertamento – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 Tuir –Mancata percezione di alcun r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] importo nel periodo d’imposta considerato – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 Tuir –Omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia– Art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c. ” , il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui afferma che “l’Agenzia delle Entrate, a fronte del mancato perfezionamento della rivalutazione del terreno dovuto all’errato pagamento dell’imposta sostitutiva, a fronte di un valore di adesione da parte dell’acquirente di euro 125.514, ha considerato attendibile il valore del terreno rivalutato risultante dalla perizia di stima e su quel valore ha determinato l’importo della plusvalenza realizzata dal contribuente; pertanto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si considera corretto il comportamento dell’Agenzia delle Entrate con conseguente conferma del reddito complessivo attribuitogli di euro 59.282”.

L’errore imputato alla sentenza d’appello è quello di aver assunto quale corrispettivo di vendita non quello dichiarato nel contratto definitivo (uguale a quello del preliminare), ma il valore di mercato del terreno come accertato tra l’amministrazione e la società acquirente in sede di accertamento con adesione ai fini della determinazione dell’imposta di registro.

Inoltre, il corrispettivo della compravendita del terreno da parte del Berto era stato incassato in anni diversi e precedenti al 2006, con la conseguenza che nessuna ulteriore plusvalenza potrebbe ritenersi che il ricorrente avesseincassato nel 2006 che è l’anno al quale si riferisce l’avviso di accertamento impugnato.

3. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata –Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 448/2001 –Validità di rivalutazione del terreno operata dal ricorrente – Possibilità per l’ufficio procedente di provvedere alla liquidazione dell’imposta sostitutiva –Omessa pronuncia su un fatto decisivo per la controversia –Art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c.”, il ricorrente deduce di aver r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versato l’importo a titolo di imposta sostitutiva sull’importo rivalutato (perizia di stima) pari ad euro 1.073,33 anziché la somma correttamente dovuta di euro 1.100, con una differenza di euro 27 relativamente alla prima rata, ma che tuttavia egli avrebbe dovuto essere ammesso ai benefici previsti dalla rivalutazione del terreno previa liquidazione della maggiore somma da parte dell’amministrazione finanziaria.

Era chiaro che il versamento dell’importo nella misura di euro 1.073,33 era ricollegabile a mero errore materiale.

In altre parole, l’errore materiale in cui era incorso, all’atto del pagamento dell’imposta sostitutiva, il contribuente non poteva considerarsi ostativo all’accesso al beneficio della rivalutazione ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva.

4. Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono fondati.

La sentenza impugnata è scarsamente intelligibile lì dove, da una parte, afferma che “il valore delle quote di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] e del sig.

BiasissiMarco relative allo stesso terreno non possono essere ritenute, ai fini dell’accertamento della plusvalenza, congrue per l’uno e non congrue per l’altro, perché si ripete, riferite allo stesso terreno edificabile”, e, dall’altra, fa scaturire da tale premessa due esiti processuali differentiper l’odierno ricorrente e per il Biasissi.

Nella fattispecie di causa è accaduto che per un errore presumibilmente di calcoloil Berto versò una prima rata di imposta sostitutiva pari ad euro 1.073,33 anziché la somma di euro 1.100 , e che l’amministrazione, pur stimando il valore di partenza del terreno in una somma pari a quella riportata nella perizia di stima redatta ex art. 7 della legge n. 448 del 2001, ha assunto come valore di cessione del terreno non il prezzo stabilito nell’atto definitivo di compravendita, ma il valore accertato dall’amministrazione ai fini dell’imposta di registro. r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] facendo, però, l’amministrazione si è discostata dal principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria” (Cass., Sez.

T, n. 12131/2019).

Spetterà, dunque, al giudice del rinvio la verifica dell’esistenza di ulteriori altri indici fattuali che convergano nel senso della realizzazione in capo all’odierno ricorrente della plusvalenza a lui attribuita nell’avviso di accertamento impugnato in prime cure, oltre che la valutazionedegli elementi di prova contraria eventualmente offerti dal contribuente.

5. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata – Illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato –Correttezza del corrispettivo fissato dalle parti in sede di rogito definitivo di compravendita nella misura risultante dal contratto preliminare di compravendita e nella perizia di stima eseguita ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448/2001 –Accertata regolarità da parte del giudice di secondo grado del corrispettivo di vendita in relazione alla quota di terreno venduta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] – Omessa pronuncia sulla congruità del corrispettivo di vendita dichiarato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] –Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Error in procedendo – Infondatezza della pretesa impositiva – Illegittimità della sentenza impugnata – Art. 360 n. 4) c.p.c.” , il r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che la sentenza impugnata è illogica, meramente assertiva in quanto non spiega i motivi per i quali ha avallato la determinazione della plusvalenza da lui realizzata, come operata dall’ufficio, e pronunciata in violazione dell’art. 112 c.p.c.

5.1. Il motivo, nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 112c.p.c., è infondato, mentre è assorbito dall’accoglimento degli altri motiviper quanto riguarda la censura di illogicità della motivazione.

Il giudice di appello, come si è rilevato nell’esame dei restanti motivi, ha sostanzialmente omesso di spiegare come è pervenuto ad un accertamento di realizzazione di plusvalenza in capo al ricorrente, a prescindere dalla determinazione del valore del terrenocompravenduto operata dall’amministrazione ai fini dell’imposta di registro.

Cionondimeno, la sentenza qui impugnata non si pone in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto la parte appellante era l’amministrazione, che, avendo chiesto l’integrale riforma della sentenza di primo grado, si è vista riformata quest’ultima solo con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, mentre l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del Biasissi in prime cure è stato confermato dalla C.T.R.

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo, terzo e quarto motivo di ricorso, in parte assorbito ed in parte rigettatoil secondo motivo, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso,in parte assorbito ed in parte rigettato il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Trib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5456 / 20 1 5 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BRTGRG71E 26L407C ) , rappresentat o e difes o , in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 51; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5456/2015a.c.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), residente in Preganziol (TV) alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5; - intimato - Avverso lasentenza della C OMM.TRIB.REG. VENETO , n. 1013 / 06 /1 4 , depositatain data 16/6/2014; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 9 febbraio 2024 ; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il ricorrente”) era proprietario, insieme con il signor [OSCURATO:PERSONA], di terreni situat i nel Comune di Treviso classificati come agricol i , successivamente inserit i in un piano di lottizzazione ed inserito in zona C2.1. Tali terren i fu rono oggetto di un contratto preliminare di vendita da parte dei due proprietari in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi di un successivo contratto di compravendita. L’odierno ricorrente e il comproprietarioBiasissi, dopo la sottoscrizione del preliminare,incaricarono un tecnico al fine di valutare gli immobil i per determinare le plusvalenze ex art. 81 Tuir e l’ammontare dell’imposta sostitutivaex art. 7 della legge n. 448 del 2001. Il tecnico attribuìall’immobile di proprietà del Biasissi un valore di euro 1.316.500 alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre attribuì all’immobile del Berto un valore di euro 82.500 alla stessa data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente provvide a versare l’imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 in base al valore stimato nella perizia del tecnico incaricato. Successivamente al contratto definitivo di compravendita, l’Agenzia delle Entrate accertò a carico della parte acquirente una maggiore imposta di registro, in seguito ad un accertamento con adesione. L’avviso di accertamento notificato al ricorrente si fonda su una plusvalenza pari alla differenza tra il valore accertato ai fini dell’imposta di registro ed il valore del terreno come stimato nella perizia del tecnico incaricato. Destinatario diun avviso di accertamento fu altresì il signor Biasissi; sia il Berto che il Biasissi impugnarono dinanzi alla C.T.P. di Treviso gli avvisi di accertamento ad essi notificati; il giudice di primo grado adìto accolse i ricorsi annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. del Veneto confermò l’annullamento dell’avviso di accertamento relativamente alla posizione del Biasissi, mentre, con riferimento alla posizione del Berto, avallò l’operato dell’Agenzia delle Entrate e la determinazione della plusvalenza da quest’ultima effettuata. Contro la sentenza d’appello il Berto ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] sono rimast i intimat i . Considerato che: Il primo, terzo e quarto motivo vanno esaminati congiuntamentein quanto connessi. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata – Illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato – Correttezza del corrispettivo fissato dalle parti in sede di rogito definitivo di compravendita nella misura risultante dal contratto r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] preliminare di compravendita e nella perizia di stima eseguita ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448/2001 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 Tuir e dell’art. 7 della legge n. 448/2001 –Omessa motivazione su un fatto decisivo per la controversia – Infondatezza della pretesa impositiva – Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.”, l’odierno ricorrente deduce che in modo del tutto erroneo il giudice di appello avrebbe considerato legittima la determinazione della plusvalenza nei suoi confronti, mentre sulla base degli stessi presupposti di fatto avrebbe considerato illegittima la ripresa a tassazione nei confronti del Biasissi. Osserva il ricorrente che l’Agenzia delle Entrate con l’avviso di accertamento impugnato ha accertato un valore iniziale sul quale calcolare la plusvalenza identico a quello assunto dallo stesso ricorrente, mentre l’unico importo in contestazione è il corrispettivo della vendita, che l’amministrazione assume essere superiore solo in base al diverso e maggior valore attribuitoin sede di accertamento con adesione intercorso tra l’acquirente e l’amministrazione in relazione all’imposta di registro. La sentenza d’appello avrebbe trattato in maniera dissimile situazioni identiche, in quanto da un lato ha accertat o la congruità del corrispettivo pattuito e incassato in sede di vendita da parte del Biasissi, che aveva venduto insieme con il ricorrente alla stessa società i terreni sulla base di uno stesso preliminare e per lo stesso prezzo complessivo ivi stabilito, dall’altro lato ha ritenuto fondate le pretese del fisco con riferimento al Berto solo perché in sede di definizione dell’imposta di registrotra l’amministrazione e la società acquirente era stato accertato un maggior valore. 2. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Legittimità della sentenza impugnata – Illegittimità dell’avviso di accertamento – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 Tuir –Mancata percezione di alcun r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] importo nel periodo d’imposta considerato – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67 e 68 Tuir –Omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia– Art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c. ” , il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui afferma che “l’Agenzia delle Entrate, a fronte del mancato perfezionamento della rivalutazione del terreno dovuto all’errato pagamento dell’imposta sostitutiva, a fronte di un valore di adesione da parte dell’acquirente di euro 125.514, ha considerato attendibile il valore del terreno rivalutato risultante dalla perizia di stima e su quel valore ha determinato l’importo della plusvalenza realizzata dal contribuente; pertanto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] si considera corretto il comportamento dell’Agenzia delle Entrate con conseguente conferma del reddito complessivo attribuitogli di euro 59.282”. L’errore imputato alla sentenza d’appello è quello di aver assunto quale corrispettivo di vendita non quello dichiarato nel contratto definitivo (uguale a quello del preliminare), ma il valore di mercato del terreno come accertato tra l’amministrazione e la società acquirente in sede di accertamento con adesione ai fini della determinazione dell’imposta di registro. Inoltre, il corrispettivo della compravendita del terreno da parte del Berto era stato incassato in anni diversi e precedenti al 2006, con la conseguenza che nessuna ulteriore plusvalenza potrebbe ritenersi che il ricorrente avesseincassato nel 2006 che è l’anno al quale si riferisce l’avviso di accertamento impugnato. 3. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata –Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 448/2001 –Validità di rivalutazione del terreno operata dal ricorrente – Possibilità per l’ufficio procedente di provvedere alla liquidazione dell’imposta sostitutiva –Omessa pronuncia su un fatto decisivo per la controversia –Art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c.”, il ricorrente deduce di aver r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] versato l’importo a titolo di imposta sostitutiva sull’importo rivalutato (perizia di stima) pari ad euro 1.073,33 anziché la somma correttamente dovuta di euro 1.100, con una differenza di euro 27 relativamente alla prima rata, ma che tuttavia egli avrebbe dovuto essere ammesso ai benefici previsti dalla rivalutazione del terreno previa liquidazione della maggiore somma da parte dell’amministrazione finanziaria. Era chiaro che il versamento dell’importo nella misura di euro 1.073,33 era ricollegabile a mero errore materiale. In altre parole, l’errore materiale in cui era incorso, all’atto del pagamento dell’imposta sostitutiva, il contribuente non poteva considerarsi ostativo all’accesso al beneficio della rivalutazione ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva. 4. Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono fondati. La sentenza impugnata è scarsamente intelligibile lì dove, da una parte, afferma che “il valore delle quote di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA] e del sig. BiasissiMarco relative allo stesso terreno non possono essere ritenute, ai fini dell’accertamento della plusvalenza, congrue per l’uno e non congrue per l’altro, perché si ripete, riferite allo stesso terreno edificabile”, e, dall’altra, fa scaturire da tale premessa due esiti processuali differentiper l’odierno ricorrente e per il Biasissi. Nella fattispecie di causa è accaduto che per un errore presumibilmente di calcoloil Berto versò una prima rata di imposta sostitutiva pari ad euro 1.073,33 anziché la somma di euro 1.100 , e che l’amministrazione, pur stimando il valore di partenza del terreno in una somma pari a quella riportata nella perizia di stima redatta ex art. 7 della legge n. 448 del 2001, ha assunto come valore di cessione del terreno non il prezzo stabilito nell’atto definitivo di compravendita, ma il valore accertato dall’amministrazione ai fini dell’imposta di registro. r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] facendo, però, l’amministrazione si è discostata dal principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria” (Cass., Sez. T, n. 12131/2019). Spetterà, dunque, al giudice del rinvio la verifica dell’esistenza di ulteriori altri indici fattuali che convergano nel senso della realizzazione in capo all’odierno ricorrente della plusvalenza a lui attribuita nell’avviso di accertamento impugnato in prime cure, oltre che la valutazionedegli elementi di prova contraria eventualmente offerti dal contribuente. 5. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata – Illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato –Correttezza del corrispettivo fissato dalle parti in sede di rogito definitivo di compravendita nella misura risultante dal contratto preliminare di compravendita e nella perizia di stima eseguita ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448/2001 –Accertata regolarità da parte del giudice di secondo grado del corrispettivo di vendita in relazione alla quota di terreno venduta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] – Omessa pronuncia sulla congruità del corrispettivo di vendita dichiarato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] –Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Error in procedendo – Infondatezza della pretesa impositiva – Illegittimità della sentenza impugnata – Art. 360 n. 4) c.p.c.” , il r.g. n. 5456/2015a.c.9/2/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce che la sentenza impugnata è illogica, meramente assertiva in quanto non spiega i motivi per i quali ha avallato la determinazione della plusvalenza da lui realizzata, come operata dall’ufficio, e pronunciata in violazione dell’art. 112 c.p.c. 5.1. Il motivo, nella parte in cui deduce la violazione dell’art. 112c.p.c., è infondato, mentre è assorbito dall’accoglimento degli altri motiviper quanto riguarda la censura di illogicità della motivazione. Il giudice di appello, come si è rilevato nell’esame dei restanti motivi, ha sostanzialmente omesso di spiegare come è pervenuto ad un accertamento di realizzazione di plusvalenza in capo al ricorrente, a prescindere dalla determinazione del valore del terrenocompravenduto operata dall’amministrazione ai fini dell’imposta di registro. Cionondimeno, la sentenza qui impugnata non si pone in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto la parte appellante era l’amministrazione, che, avendo chiesto l’integrale riforma della sentenza di primo grado, si è vista riformata quest’ultima solo con riferimento alla posizione dell’odierno ricorrente, mentre l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del Biasissi in prime cure è stato confermato dalla C.T.R. 6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo, terzo e quarto motivo di ricorso, in parte assorbito ed in parte rigettatoil secondo motivo, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso,in parte assorbito ed in parte rigettato il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Trib
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