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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26388/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30870/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Bari (BA), alla [OSCURATO:PERSONA]. 106/D, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il 26 ottobre 1986 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86R66 D862V), dirigente presso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di procuratore pro tempore della medesima società, in virtù dei poteri conferiti con la nomina a procuratore, giusta atto del 24.10.2019 (rep. 515, racc. 4032 ) per notaio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domicili ata presso lo studio del medesimo procuratore in Bari, alla [OSCURATO:PERSONA]. 15; -ricorrente - Avviso accertamento ICI – Immobili ferrovia – Legittimazione passiva – Comodatario beni contro Comune di Lecce (LE) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona del Sindaco pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentalo e difeso, come da procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C .

F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta deliberazione di [OSCURATO:PERSONA] in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma (RV1) al [OSCURATO:PERSONA] IIn. 18; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 526 / 20 20 emess a d a l la C TR Pugl ia in data 26/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito indicata per brevità [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Lecce per omesso versamento ICI per l’anno di imposta 2011 riferito ad un complesso immobiliare destinato ad officina meccanica, rimesse autolinee ed uffici.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l’appello, rilevando che, pur risultando esclusa la titolarità di diritti reali da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sugli immobili oggetto di imposizione, sono tenuti al versamento dell’ICI anche i concessionari di beni demaniali.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

Il Comune di Lecce ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

6. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per essere la sentenza nulla in quanto affetta da motivazione apparente.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 d.lvo 504/92, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3; si sostiene che FSE non è né proprietaria o titolare di diritti reali né concessionaria, ma semplice comodataria della aree e, pertanto, non è soggetta ad imposizione fiscale.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, si rivelano fondati.

Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, comma 6,Cost.), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo - quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

3.1. Ciò premesso, va rilevato che, come si evince dalle prospettazioni difensive delle parti, la questione giuridica sottoposta all’attenzione degli organi giudicanti è la sussistenza della soggettività passiva in capo alla contribuente, che va risolta qualifica ndo correttamente il rapporto che lega le FSE con gli immobili in esame, e, quindi, individu ando la natura giuridica della disponibilità degli stessi, se detenuti a titolo di comodato, da cui conseguirebbe l'estraneità di parte ricorrente al prelievo fiscale,o, al contrario, a titolo di diritto reale di godimento o di concessione, con conseguente assoggettabilità all'imposta.

La motivazione della sentenza, dopo essersi diffusamente soffermata sulle ragioni per le quali è da escludere qualsivoglia rapporto di natura reale tra la società e gli immobili, essendo questi di proprietà della Regione, si è limitata semplicemente a dare atto della estensione dell’obbligo del pagamento dell’ICI anche ai concessionari delle aree demaniali.

Non viene fornito il benché minimo elemento chiarificatore in ordine alla sussistenza in concreto della qualità di concessionario della [OSCURATO:SOCIETA]., fatto che, oltre a costituire il presupposto dell’imposta, rappresenta il themadecidendum della controversia.

Ricorre, pertanto, una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass n. 23940/2017).

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa, in accoglimento del secondo motivo, può essere decisa nel merito.

In tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, individua il presupposto dell'imposta, cioè il fatto al cui verificarsi sorge l'obbligo del pagamento del tributo.

La norma stabilisce che: "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa".

La definizione giuridica del soggetto passivo di imposta è contenuta, invece, nel successivo art. 3, secondo cui è tale: "il proprietario di immobile…, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie".

La lettura combinata di queste disposizioni porta a ritenere, come di recente questa Sezione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37947 del 2021) ha chiarito,che, avendo dato la legge esclusiva rilevanza, nell'indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il significato da attribuire al termine "possesso", utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale.

Possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile.

4.1. In particolare, avuto riguardo all’affermazione della ricorrente di non essere proprietaria dei fabbricati, ma di avere la disponibilità degli stessi quale semplice "comodataria", vanno segnalate le decisioni della CTR Puglia nn. 2608/2609 - 2610 e 2611/2018 che, chiamate in sede di rinvio da questa Corte (Cass. 2017 nn. 21229/2017, 21230/2017, 21231/2017 e 21231/2017, pubblicate in data 13.9.2017) a verificare la sussistenza o meno, sulla base della valutazione degli atti intervenuti tra la Regione Puglia e le F.S.E. - da effettuarsi sulla scorta della normativa statale e regionale di riferimento - , di un dirit to reale di godimento sui beni medesimi, ai fini della legittimità del prelievo fiscale, hanno concluso, con argomentazioni logiche pienamente condivisibili, per l'assenza del presupposto impositivo, escludendo con certezza la sussistenza di un diritto reale di godimento e riconoscendo unicamente un diritto di uso strumentale al servizio ferroviario degli immobili in discussione.

In quest’ottica, la società F.S.E. è una semplice comodataria e la proprietà rimane alla Regione Puglia, Demanio ferroviario.

Nessun diritto reale viene citato in alcun documento, ma, al contrario, all’art. 2 del Contratto “Ponte” del 28.2.2001 è specificato che la società, per l’esercizio dei servizi, assume in uso i beni, impianti e infrastrutture, e nel successivo art. 4, punti 3 e 4, dello stesso [OSCURATO:PERSONA] viene specificato che “in caso di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte o parti dei servizi di trasporto, la società si impegna a trasferire ad uso gratuito al soggetto subentrante i beni e gli impianti di cui all’art. 2, di proprietà della Regione Puglia […]”.

Orbene, una motivazione orientata alla stregua delle suddette pronunce e degli elementi già ivi valorizzati, in via definitiva, non può che condurre a riaffermare la natura giuridica della disponibilità dei beni in questione secondo un diritto di uso strumentale al servizio ferroviario.

5. La sentenza va, pertanto, cassata in accoglimento del secondo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, definita con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’avvenuto consolidamento dell’orientamento di questa Corte in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso, per compensare integralmente le spese sia dei gradi di merito che del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte -accoglie il ricors o, cassa la decisione impugnata e , decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;-compensa per intero tra le parti le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30870/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Bari (BA), alla [OSCURATO:PERSONA]. 106/D, in persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il 26 ottobre 1986 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86R66 D862V), dirigente presso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di procuratore pro tempore della medesima società, in virtù dei poteri conferiti con la nomina a procuratore, giusta atto del 24.10.2019 (rep. 515, racc. 4032 ) per notaio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domicili ata presso lo studio del medesimo procuratore in Bari, alla [OSCURATO:PERSONA]. 15; -ricorrente - Avviso accertamento ICI – Immobili ferrovia – Legittimazione passiva – Comodatario beni contro Comune di Lecce (LE) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona del Sindaco pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentalo e difeso, come da procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C . F .: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta deliberazione di [OSCURATO:PERSONA] in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma (RV1) al [OSCURATO:PERSONA] IIn. 18; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 526 / 20 20 emess a d a l la C TR Pugl ia in data 26/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito indicata per brevità [OSCURATO:SOCIETA].) impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Lecce per omesso versamento ICI per l’anno di imposta 2011 riferito ad un complesso immobiliare destinato ad officina meccanica, rimesse autolinee ed uffici. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Lecce rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l’appello, rilevando che, pur risultando esclusa la titolarità di diritti reali da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. sugli immobili oggetto di imposizione, sono tenuti al versamento dell’ICI anche i concessionari di beni demaniali. 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di due motivi. Il Comune di Lecce ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 6. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per essere la sentenza nulla in quanto affetta da motivazione apparente. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 d.lvo 504/92, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3; si sostiene che FSE non è né proprietaria o titolare di diritti reali né concessionaria, ma semplice comodataria della aree e, pertanto, non è soggetta ad imposizione fiscale. 3. I motivi, da trattarsi congiuntamente siccome strettamente connessi, si rivelano fondati. Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, comma 6,Cost.), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente - e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo - quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017). 3.1. Ciò premesso, va rilevato che, come si evince dalle prospettazioni difensive delle parti, la questione giuridica sottoposta all’attenzione degli organi giudicanti è la sussistenza della soggettività passiva in capo alla contribuente, che va risolta qualifica ndo correttamente il rapporto che lega le FSE con gli immobili in esame, e, quindi, individu ando la natura giuridica della disponibilità degli stessi, se detenuti a titolo di comodato, da cui conseguirebbe l'estraneità di parte ricorrente al prelievo fiscale,o, al contrario, a titolo di diritto reale di godimento o di concessione, con conseguente assoggettabilità all'imposta. La motivazione della sentenza, dopo essersi diffusamente soffermata sulle ragioni per le quali è da escludere qualsivoglia rapporto di natura reale tra la società e gli immobili, essendo questi di proprietà della Regione, si è limitata semplicemente a dare atto della estensione dell’obbligo del pagamento dell’ICI anche ai concessionari delle aree demaniali. Non viene fornito il benché minimo elemento chiarificatore in ordine alla sussistenza in concreto della qualità di concessionario della [OSCURATO:SOCIETA]., fatto che, oltre a costituire il presupposto dell’imposta, rappresenta il themadecidendum della controversia. Ricorre, pertanto, una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, che si converte in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 d.lvo 546/92 e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass n. 23940/2017). 4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa, in accoglimento del secondo motivo, può essere decisa nel merito. In tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, individua il presupposto dell'imposta, cioè il fatto al cui verificarsi sorge l'obbligo del pagamento del tributo. La norma stabilisce che: "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa". La definizione giuridica del soggetto passivo di imposta è contenuta, invece, nel successivo art. 3, secondo cui è tale: "il proprietario di immobile…, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie". La lettura combinata di queste disposizioni porta a ritenere, come di recente questa Sezione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 37947 del 2021) ha chiarito,che, avendo dato la legge esclusiva rilevanza, nell'indicare chi sia soggetto al tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il significato da attribuire al termine "possesso", utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non possa essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale. Possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. 4.1. In particolare, avuto riguardo all’affermazione della ricorrente di non essere proprietaria dei fabbricati, ma di avere la disponibilità degli stessi quale semplice "comodataria", vanno segnalate le decisioni della CTR Puglia nn. 2608/2609 - 2610 e 2611/2018 che, chiamate in sede di rinvio da questa Corte (Cass. 2017 nn. 21229/2017, 21230/2017, 21231/2017 e 21231/2017, pubblicate in data 13.9.2017) a verificare la sussistenza o meno, sulla base della valutazione degli atti intervenuti tra la Regione Puglia e le F.S.E. - da effettuarsi sulla scorta della normativa statale e regionale di riferimento - , di un dirit to reale di godimento sui beni medesimi, ai fini della legittimità del prelievo fiscale, hanno concluso, con argomentazioni logiche pienamente condivisibili, per l'assenza del presupposto impositivo, escludendo con certezza la sussistenza di un diritto reale di godimento e riconoscendo unicamente un diritto di uso strumentale al servizio ferroviario degli immobili in discussione. In quest’ottica, la società F.S.E. è una semplice comodataria e la proprietà rimane alla Regione Puglia, Demanio ferroviario. Nessun diritto reale viene citato in alcun documento, ma, al contrario, all’art. 2 del Contratto “Ponte” del 28.2.2001 è specificato che la società, per l’esercizio dei servizi, assume in uso i beni, impianti e infrastrutture, e nel successivo art. 4, punti 3 e 4, dello stesso [OSCURATO:PERSONA] viene specificato che “in caso di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte o parti dei servizi di trasporto, la società si impegna a trasferire ad uso gratuito al soggetto subentrante i beni e gli impianti di cui all’art. 2, di proprietà della Regione Puglia […]”. Orbene, una motivazione orientata alla stregua delle suddette pronunce e degli elementi già ivi valorizzati, in via definitiva, non può che condurre a riaffermare la natura giuridica della disponibilità dei beni in questione secondo un diritto di uso strumentale al servizio ferroviario. 5. La sentenza va, pertanto, cassata in accoglimento del secondo motivo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, definita con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente. Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’avvenuto consolidamento dell’orientamento di questa Corte in epoca successiva alla proposizione del presente ricorso, per compensare integralmente le spese sia dei gradi di merito che del presente giudizio. P.Q.M. La Corte -accoglie il ricors o, cassa la decisione impugnata e , decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente;-compensa per intero tra le parti le s
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