CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20356/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0981007), in persona del legalerappresentante pro tempore, e rappresentata e difesa per leggedall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), per il ri-cevimento degli atti [OSCURATO:TELEFONO] – PEC [OSCURATO:EMAIL], presso cui uffici domicilia, in Roma, via dei Porto-ghesi, n. 12.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,con sede in Rimini, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rappresentatae difesa, in forza di procura speciale conferita con atto separato,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna ed elettivamente do-miciliato presso la casella p.e.c. del predetto professionista comeda registri pubblici (REGINDE franco.fiorenza @ ordineavvocati-bopec.it – [OSCURATO:TELEFONO]).Controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20475/2025Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 20356/2026Data pubblicazione 17/06/2026Comune Di RiminiIntimatoavverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n° 372/2025depositata il 26/02/2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite compreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00,ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal solo resistente costituito le spese del presente giudizio, che li-quida in euro 5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi,oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre alcontributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20475/2025Numero sezionale 392/2026Numero di raccolta generale 20356/2026Data pubblicazione 17/06/2026Roma, 12 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti