CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 35050/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono laviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penaleresponsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione contestato, è privo dispecificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fattogià adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomentilogici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sulla mancata tempestivaallegazione della ricostruzione alternativa dei fatti da parte dell’imputatonell’immediatezza o nel corso delle indagini e sulle circostanze della ricezione deltelefono, senza scatola, garanzia o cavo di ricarica, che pacificamente nefacevano desumere l’illiceità della provenienza);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]