CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31191/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~a le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], così confermando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha applicato nei confronti dello stesso la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); degli artt. 110 cod. pen., 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo b); artt. 110, 648 cod. pen. (capo c). 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il difensore dell'indagato che solleva i seguenti motivi: 2.1. Manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale rispetto alle dichiarazioni rese da persone vicine all'imputato, volte a suffragare l'ipotesi di un consumo di gruppo. E ciò in base alle modalità di confezionamento dello stupefacente; alle diverse tipologie di sostanze rinvenute, che potrebbero anche far pensare ad una diversificazione dei consumi, per gusti e scelte diversi; alla mancanza, allo stato degli atti, di sommarie informazioni rese dai consumatori finali che indichino l'Ambra quale dedito rivenditore e punto di riferimento nella vendita al dettaglio delle sostanze, di riprese audiovisive che lo ritraggano nell'atto di effettuare le cessioni o di conversazioni telefoniche che a queste si riferiscano. La condotta ascritta al ricorrente rientra nella previsione di cui all'art. 75 d.P.R. 309/90. 2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'articolo 274, lett c), cod. proc. pen. Dalla mancanza della prova indiziaria dell'esistenza di un'attività di spaccio al dettaglio o svolta dall'indagato non può discendere il pericolo di reiterazione del reato e, a fortiori, la necessità di recidere il legame con la piazza dei potenziali consumatori e distributori all'ingrosso. Quanto alla semplice detenzione illegale di un'arma, la stessa non basta a suffragare una valutazione negativa della personalità dell'autore né è sufficiente a giustificare il pericolo di reiterazione di reati affini. Essendo già stato effettuato il sequestro dell'arma, la misura cautelare degli arresti domiciliari può parimenti soddisfare le esigenze di cautela. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente contesta la valutazione di merito compiuta dai Giudici della cautela con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. In ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, va richiamato come questa Corte abbia ripetutamente affermato che, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti de libertate, ad una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari. Con riguardo alla impugnazione delle misure cautelari personali, questa Corte di legittimità ha, in particolare, affermato che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se con esso si denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando si propongono censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01). Al riguardo, il Tribunale di Napoli ha, con motivazione congrua e adeguata, osservato che la quantità di stupefacente rinvenuta, la diversa tipologia dello stesso, la presenza di bilancini di precisione collocati insieme allo stupefacente, il rinvenimento di una somma rilevante di denaro in banconote di diverso taglio, il tentativo della coindagata [OSCURATO:PERSONA], la presenza di un cancello alla base delle scale di accesso dell'appartamento «sono tutti elementi che consentono di ritenere fondata l'ipotesi accusatoria secondo la quale lo stupefacente rinvenuto era destinato allo spaccio». Quanto all'ipotizzato consumo di gruppo, l'ordinanza impugnata afferma che le dichiarazioni dell'indagato, così come quelle di coloro che lo avrebbero delegato all'acquisto delle sostanze stupefacenti, sono generiche, posto che non indicano la tipologia di stupefacente da acquistare, né l'entità per ognuno dei deleganti; che, inoltre, le modalità di confezionamento dello stupefacente rinvenuto, la diversa tipologia dello stesso, il peso complessivo, la mancata suddivisione in dosi e la presenza di strumenti idonei alla pesatura per un successivo confezionamento sono ulteriori elementi che danno conto della destinazione ad una distribuzione al dettaglio e non ad un consumo di gruppo. Nello stesso tempo senso depone anche il già menzionato rinvenimento della significativa somma di denaro di oltre 4.000 euro in contanti e in banconote di diverso taglio. 2.1. Quanto alle esigenze cautelari, va rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione l'apprezzamento delle stesse e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile dei giudici della cautela, limitandosi il controllo di legittimità a verificare che il provvedimento impugnato esponga le ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e che sia privo di illogicità evidenti, (cfr. Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). Tanto premesso, il Tribunale del riesame, con motivazione adeguata, ha rilevato che la significatività del quadro più sopra descritto attesta la sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen., atteso che dallo stesso risulta la collocazione dell'indagato in un contesto dedito alla commercializzazione al dettaglio delle sostanze stupefacenti; che il presidio carcerario si presenta, allo stato, come l'unico che possa evitare all'Ambra qualsiasi ripresa di rapporti con fornitori e con consumatori finali; che il possesso di un'arma modificata, idonea a sparare, e del relativo munizionamento danno conto di una personalità spregiudicata e trasgressiva che non consente di ritenere adeguata la misura domiciliare, seppure assistita da uno strumento di controllo a distanza. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al