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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 1960

Cassazione n. 48718/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]i ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1960 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari non ha accolto la richiesta di concessione della misura alternativa di cui all'art. 47

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), presentata da [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dell'assenza di nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli posti alla base del precedente provvedimento di rigetto della medesima istanza del 10.03.2021 e puntualmente richiamati, formulando dunque un giudizio prognostico sfavorevole in ordine al buon esito della prova e al pericolo di recidiva in mancanza di un processo di revisione di critica del condannato e della necessità, in ossequio al principio della gradualità dei benefici penitenziari, di proseguire il trattamento intramurario.

Considerato che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda p. 2 dell'ordinanza impugnata); e che, inoltre, la censura relativa alla mancata applicazione al caso di specie dell'art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. avvenuta ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a) D.L. 11/2009 è aspecifica, poiché il rigetto dell'istanza non si basa sulla mancanza del periodo minimo di osservazione di un anno.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]i ANTONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/03/1960 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari non ha accolto la richiesta di concessione della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), presentata da [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dell'assenza di nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli posti alla base del precedente provvedimento di rigetto della medesima istanza del 10.03.2021 e puntualmente richiamati, formulando dunque un giudizio prognostico sfavorevole in ordine al buon esito della prova e al pericolo di recidiva in mancanza di un processo di revisione di critica del condannato e della necessità, in ossequio al principio della gradualità dei benefici penitenziari, di proseguire il trattamento intramurario. Considerato che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si veda p. 2 dell'ordinanza impugnata); e che, inoltre, la censura relativa alla mancata applicazione al caso di specie dell'art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. avvenuta ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a) D.L. 11/2009 è aspecifica, poiché il rigetto dell'istanza non si basa sulla mancanza del periodo minimo di osservazione di un anno. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022
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