CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 24414/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 06/02/2026, la Corte di appello di Bologna ha respinto la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere nel periodo compreso tra il 13/05/2020 e il 30/05/2020, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine democratico (di cui all'art. 270-bis cod. pen.) e di istigazione aggravata alla commissione di atti di violenza contro le istituzioni dello Stato (di cui agli artt. 414 e 270-bis cod. pen.), giusta ordinanza emessa, in data 06/03/2020, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, annullata dal Tribunale del riesame di Bologna con ordinanza del successivo 30/05/2020,successivamente divenuta definitiva e, per tali delitti, prosciolta dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, per la mancata contestazione del fatto, con sentenza del 21/02/2024. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza della colpa grave della richiedente quale causa o concausa della custodia cautelare patita. Sostiene, in specie, che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente pervenuti a tale conclusione, posto che, per un verso, risulterebbe valorizzato il contenuto di un opuscolo diffuso, nel dicembre del 2018, dal gruppo anarchico di cui avrebbe fatto parte l'odierna richiedente, con il quale si contestava, sul piano politico, la realizzazione, nel modenese, di un CPR e si indicavano i proprietari della struttura in taluni istituti di credito, a dispetto del fatto che il contenuto del documento fosse vago e generico e che fosse, comunque, rimessa ai lettori l'individuazione dei più idonei strumenti di lotta; per altro verso, sarebbero stati utilizzati esiti di attività captative affetti da inutilizzabilità assoluta, per essere state disposte le intercettazioni in relazione a un delitto che, per il limite di pena, non le avrebbe consentite, caratterizzantisi, oltretutto, per un contenuto difficilmente decifrabile, non essendo in alcun modo desumibile la posizione assunta dal gruppo in ordine agli scritti a firma di altro anarchico detenuto; per altro verso ancora, sarebbe stato valorizzato il coinvolgimento della predetta nell'acquisto di maschere antigas, ancorché tale condotta - come peraltro già evidenziato illo tempore dal Tribunale del riesame - non potesse essere intesa come espressione di un programma violento da perseguire in modo determinato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 22. Fondato è l'unico motivo del ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di ritenuta sussistenza della colpa grave della richiedente quale causa o concausa della custodia cautelare da essa subita, sostenendo che, con la decisione della Corte territoriale, si sarebbe illegittimamente ed illogicamente pervenuti a tale conclusione, in quanto risulterebbe erroneamente valorizzato il contenuto di un opuscolo diffuso dal gruppo estremistico del quale la predetta faceva parte, con cui si contestava la realizzazione di un CPR e si indicavano i proprietari della struttura in talune banche, a dispetto del fatto che il contenuto del documento fosse generico e che l'individuazione degli idonei strumenti di lotta fosse rimessa ai lettori i l'5arebbero stati, inoltre, utilizzati i risultati di attività captative dal contenuto indecifrabile e affetti, oltretutto, da assoluta inutilizzabilità, per essere state disposte le intercettazioni in relazione a un delitto che non le avrebbe consentite e sarebbe stato valorizzato, infine, il coinvolgimento della prevenuta nell'acquisto di maschere antigas, ancorché tale condotta non fosse suscettibile di essere intesa come espressione di un programma violento da perseguire in modo determinato. Ritiene in proposito il Collegio che il ricorso sia meritevole di positivo apprezzamento. Si osserva, innanzitutto, che la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere intesa come volta ad ottenere la riparazione per un'ingiusta detenzione di natura cd. "formale", non potendosi inquadrare nel novero delle ordinarie sentenze di non luogo a procedere, emesse ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., quella resa nei confronti della predetta, il 21/02/2024, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in ragione della "mancata contestazione del fatto". Tanto chiarito, si osserva che, da tempo, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l'aver dato o l'aver concorso a dar causa alla custodia cautelare subita costituisce condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione anche rispetto a misure coercitive disposte dal giudice della cautela in assenza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. e, quindi, anche nei casi di ingiusta detenzione cd. "formale", in cui difetti una pronunzia assolutoria. In tale eventualità, l'anzidetta giurisprudenza ritiene, tuttavia, che, se l'accertamento dell'originaria insussistenza delle condizioni di applicabilità del Oz-: vincolo custodiale avviene alla stregua kfnnedesimi elementi in precedenza messi a disposizione del giudice che tale vincolo ha adottato e per effetto di una loro diversa valutazione — come verificatosi nel caso di specie, in cui le contrapposte 3pronunzie del giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del riesame fondavano su elementi in toto coincidenti — la possibilità di negare il diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del richiedente rimane preclusa in radice. E ciò in forza del meccanismo causale che regola l'operatività di tale condizione ostativa, posto che, allorquando si riconosce che il giudice di prime cure era oggettivamente nelle condizioni di negare o di revocare la misura, si esclude, in via automatica, la ravvisabilità di una coefficienza causale, nelle sue determinazioni, dell'agire del soggetto sottoposto al vincolo (così: Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01, nonché, successivamente, Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 2012, Borselli, Rv. 253319-01 e Sez. 4, n. 26269 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rv. 270102- 01). 3. Quanto testé evidenziato rende palese l'erronea applicazione del disposto dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. in cui è incorso il giudice della riparazione, circostanza in ragione della quale deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, il rinvio, per un nuovo esame della questione, alla Corte di appello di Bologna. P. P.Q.M