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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17351/2026

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presso lo studiodell’[OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legisdomicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegataal controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamentedomicilia in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 180, presso lo studiodell’[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LAURETTASALVATORE, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegataal controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domiciliano in Siracusa, al viale S. Panagia n. 168.- controricorrenti –avverso la SENTENZA, n. 639/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO diCATANIA il giorno 05/05/2025.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto ritualmente notificato il 10 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] eCarmelo Cassia, già soci della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa edAugusta, citarono innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Specializzata inmateria di Imprese – ivi riassumendo il giudizio originariamente intrapresoinnanzi al Tribunale di Siracusa, dichiaratosi incompetente – [OSCURATO:PERSONA],l’[OSCURATO:PERSONA] di Augusta, chiedendone la condanna al risarcimento deidanni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di condotteasseritamente illecite nella gestione della società.

In particolare, dedusseroche: i) la [OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza all’art. 21 dellalegge n. 84/1994, era stata trasformata in società cooperativa nel 1994 e,contestualmente, era stata la [OSCURATO:SOCIETA]., interamente partecipatadalla cooperativa.

Tale trasformazione era avvenuta in assenza di perizia distima del patrimonio sociale, con lesione dei diritti dei soci dissenzienti; ii) lasuccessiva gestione societaria era stata caratterizzata da plurime irregolarità:opacità nella tenuta dei bilanci, operazioni antieconomiche, irregolarifatturazioni, discriminazioni nell’avviamento al lavoro, indebite espulsioni,utilizzo distorto della [OSCURATO:PERSONA], mancati versamenticontributivi, cessione di beni a condizioni svantaggiose, formazione di societàNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026collegate ([OSCURATO:SOCIETA].) in violazione normativa; iii) le condotteamministrative avevano determinato progressivo svuotamento delpatrimonio sociale, perdita di opportunità lavorative e danni previdenziali,aggravati dall’inerzia degli organi di controllo e dell’[OSCURATO:PERSONA].Si costituirono: i) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eSalvatore Lauretta, chiedendo il rigetto dell’avversa pretesa e proponendodomanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danniex art. 598 cod. pen. in ragione delle espressioni offensive utilizzate, nei loroconfronti, dagli attori; ii) [OSCURATO:PERSONA], eccependo il proprio difetto dilegittimazione passiva, la prescrizione di ogni avversa pretesa e, comunque,la sua infondatezza; iii) l’[OSCURATO:PERSONA] di Augusta, contestando quantodedotto da controparte.Il tribunale etneo, con sentenza del 6 aprile 2022, n. 1547, dichiarò ildifetto di legittimazione passiva del Caruso e rigettò sia la domanda propostadagli attori che quella riconvenzionale dei convenuti Luca, Romano, Serra eLauretta.2.

Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi controquella decisione, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e daGaetano Luca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],l’adita Corte di appello di Catania, con sentenza del 5 maggio 2025,pronunciata nel contraddittorio con l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (ufficio Territoriale di Catania-Ragusa), così dispose:«[…]: in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte l’appelloincidentale e, per l’effetto, dichiara prescritti i diritti oggetto delle domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][…]; rigetta nel resto l’appello incidentale; rigetta l’appello principale propostonei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare di [OSCURATO:PERSONA] elo dichiara assorbito in relazione agli appellanti il cui appello incidentale èstato accolto; […]».Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, quella corte: i)dichiarò prescritte le pretese risarcitorie degli attori nei confronti degliNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026appellanti incidentali, considerando come unico atto interruttivo ladiffida/messa in mora del 22 febbraio 2016, ampiamente successiva allospirare del termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza dalla datadei fatti illeciti ascritti ai medesimi appellanti incidentali, e reputandoirrilevanti le precedenti iniziative giudiziarie e stragiudiziali, le denunce penalie le richieste amministrative del Foti e del Cassia; ii) negò che si fosse alcospetto di illeciti a carattere permanente, «trattandosi, piuttosto, di ipotesidi distrazione di beni sociali, di mancata distribuzione ai soci odierni attori delricavato della loro vendita, ovvero di condotte abusive realizzate dagliamministratori nella gestione dei rapporti di lavoro intrattenuti con gli attoriin ragione delle quali costoro avrebbero ricevuto un trattamento retributivo eprevidenziale inferiore a quello spettantegli, a nulla valendo, ovviamente, chegli effetti dell’asserito depauperamento patrimoniale, ad oggi, persistano»;iii) ribadì l’insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA].3.

Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha promossoricorso, affidandosi a due motivi.

Hanno resistito, con separati controricorsi:i) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA];ii) [OSCURATO:PERSONA]; iii) l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare della SiciliaOrientale – Catania.In data 1/2 dicembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Con istanza del 7/8 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisionedel proprio ricorso.Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, sono state depositatememorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. dal Foti, nonché dai controricorrenti[OSCURATO:PERSONA], Romano, Serra, e Lauretta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione dell’art. 2943 c.c., nullità della sentenza perviolazione/falsa applicazione delle norme sulla prescrizione, omessaNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026considerazione degli atti interruttivi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.».

Si contesta alla corte distrettuale di avere erroneamente dichiaratoprescritte le pretese risarcitorie, considerando come unico atto interruttivo ladiffida/messa in mora del 22 febbraio 2016 e negando qualsivoglia rilevanzaad altri atti (denunce, richieste a pubbliche autorità, etc.) di cui, invece, sisarebbe dovuto tenere conto stante la loro idoneità a costituire in mora idebitori.

Altrettanto erroneamente, poi, era stato negato che la condotta degliappellanti incidentali integrasse illecito permanente, con prescrizionedecorrente solo dalla sua cessazione;II) «Violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilitàomissiva della [OSCURATO:PERSONA] e tutela dei diritti dei lavoratoriportuali (artt. 17, 21 L. n. 84/94), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.», contestandosi la sentenza impugnata nella parte in cui aveva esclusola responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare le numeroselettere, diffide e solleciti inviati dal ricorrente alla stessa [OSCURATO:PERSONA],rimasti privi di riscontro, le relazioni ispettive e le denunce depositate, chesegnalavano puntualmente le violazioni della normativa di settore, nonché ladocumentazione comprovante la mancata vigilanza sulle trasformazionisocietarie e sulla gestione dei rapporti di lavoro.2.

Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore:“1.

Il primo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato nel suocomplesso.Innanzitutto, non corrisponde al vero che la corte distrettuale abbiaomesso di considerare la documentazione, prodotta dagli appellantiprincipali/odierni ricorrenti, asseritamente idonea ad interrompere laprescrizione eccepita dagli appellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA], RomanoIn proposito, infatti, la semplice lettura della sentenza impugnataconsente di verificare che quella corte, «Quanto, […], ai “numerosi attiinterruttivi della prescrizione, come del resto si evince dalla corposaproduzione documentale versata in atti (es. doc. 19, 20 e 32)”», haNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026evidenziato «come il doc. 19 consista nella Richiesta di archiviazione delprocedimento penale n. 7055/2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altriformulata in data 17.12.2012 del tutto irrilevante ai fini dell’interruzione dellaprescrizione, il doc. 20 consista nella Richiesta di archiviazione delprocedimento penale n. 7175/2013 nei confronti di ignoti formulata in data18.3.2016 del tutto irrilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione,mentre il n. 32 è l’atto di diffida e messa in mora in data 22.2.2016 indirizzatoagli appellanti incidentali, pacificamente costituente atto interruttivo dellaprescrizione, sì come ammesso anche dagli appellanti incidentali che nericonoscono la valenza, e che tuttavia è costituisce il primo atto interruttivodel credito risarcitorio oggi fatto valere a fronte dei fatti illeciti lamentativerificatisi, al più tardi, almeno dieci anni prima, sembrando appena il casodi evidenziare come l’imponente apparato documentale prodotto dagliappellanti in via principale testimoni l’assunzione di svariate iniziative neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA] lavoratori portuali diSiracusa ed Augusta e delle controparti, consistenti in denunce e segnalazioniad autorità varie (come la richiesta di intervento in data 31.7.2001 effettuatada [OSCURATO:PERSONA] all’Ispettorato del lavoro sub doc. 4; l’atto dichiaratorionotificato in data 11.12.2007 all’[OSCURATO:PERSONA] di Augusta sub doc. 21; larichiesta di chiarimenti in data 22.4.2008 indirizzata all’Ispettorato delLavoro, alla [OSCURATO:PERSONA], all’INPS, al dott. [OSCURATO:PERSONA] del Ministero deiTrasposti, alla segreteria nazionale della [OSCURATO:PERSONA] ed al Comando dellaGuardia di Finanza di Augusta sub doc. 23), nessuna delle quali possiede lecaratteristiche della messa in mora (ossia della richiesta di pagamentoriferibile ai fatti oggetto della citazione per cui è causa che sia rivolta allaodierne controparti e sia stata portata a loro legale conoscenza)» (cfr. pag.6-7 della sentenza impugnata).1.1.

In parte qua, poi, la doglianza si rivela pure inammissibile nellamisura in cui conclude nel senso che «la Corte ha erroneamente escluso larilevanza degli atti (denunce, richieste a pubbliche autorità, ecc.) che, invece,dovevano essere valutati alla luce della loro idoneità a costituire in mora idebitori».

Di ciascuno di tali atti, invero, non è riprodotto il contenuto, sicchéNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026questa Corte nemmeno può valutarne l’effettiva decisività.

Resta solo daricordare, quindi, che, secondo il consolidato e qui condiviso orientamento dilegittimità, «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, perviolazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti edocumenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare talifornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimentoalla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione,come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibilel'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficioo in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio dilegittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass.n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025).1.2.

La corte d’appello, infine, ha ritenuto, affatto condivisibilmente, che,nell’odierna vicenda, non si fosse al cospetto di illeciti permanenti (perduranti,cioè, fino a quando gli originari attori fossero stati posti nelle condizioni dipoter accertare compiutamente il danno patito), «trattandosi, piuttosto, diipotesi di distrazione di beni sociali, di mancata distribuzione ai soci odiernidagli amministratori nella gestione dei rapporti di lavoro intrattenuti con gliretributivo e previdenziale inferiore a quello spettantegli, a nulla valendo,ovviamente, che gli effetti dell’asserito depauperamento patrimoniale, adoggi, persistano» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).In relazione a tale profilo, la doglianza in esame si rivela, nella sostanza,meramente ripetitiva delle argomentazioni già disattese dalla corte suddetta(«La Corte ha individuato il dies a quo nella data dei fatti contestati, senzaconsiderare che la condotta dei resistenti integra illecito permanente, conprescrizione decorrente solo dalla cessazione della condotta […].

Nel caso dispecie, la condotta degli odierni resistenti, protrattasi nel tempo e costituentefonte autonoma di danno per il ricorrente, integra gli estremi dell’illecitopermanente, con conseguente non decorrenza o comunque interruzione dellaNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026prescrizione sino alla cessazione della condotta.

Più precisamente, sono stateallegate6 conseguenze dannose e dei danni previdenziali (mancata tutela,CIG, ecc.). […]»).

Essa, pertanto, nemmeno appare rispettosa di quantochiarito, del tutto condivisibilmente, da Cass. n. 21563 del 2022 (cfr. pag. 8e ss. della motivazione), da Cass. n. 35782 del 2023 (cfr. pag. 41 e ss. dellamotivazione), da Cass. n. 25495 del 2024 (cfr. pag. 7-8 della motivazione),da Cass. n. 26871 del 2024 (cfr. pag. 11-12 della motivazione) e da Cass. n.19277 del 2025 (pag. 16 e ss. della motivazione), a tenore delle quali «l'oneredi specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicarele norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge lasentenza impugnata.

Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolatodal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quantoper denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnatae, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nulloper inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorsoper Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “nonmotivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.Numero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359,Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015,17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 20marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez.1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)».2.

Il secondo motivo di ricorso si rivela parimenti inammissibile nel suocomplesso.Lo stesso, infatti, nella misura in cui invoca il vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., mostra di non considerare che:i) detto vizio può rivestire la forma della violazione di legge (intesa comeerrata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma,ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsaapplicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecieconcreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamenteindividuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una normadi conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta,contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione.

Cfr. Cass. n. 5436 del2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del2018);ii) questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettivemotivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass.n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a)non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denunciadi una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione dellerisultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativoed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge insenso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ederronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che soloNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n.195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n.16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non giàall’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge,bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce dellerisultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice dimerito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015);iii) la corte d’appello ha negato la concreta configurabilità della invocataresponsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare di [OSCURATO:PERSONA](Ufficio territoriale di Catania – Augusta), in concorso con quella degli altrioriginari convenuti, per omesso esercizio dei poteri di vigilanza attribuitiledalla legge, fornendo esaustiva giustificazione di tale suo convincimento.

Inparte qua, dunque, l’odierna censura, benché prospettata con riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in realtà si rivela sostanzialmentevolta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti, sul punto, inprimis dall’arbitro e, poi, dalla corte distrettuale, dimenticando, tuttavia, che:a) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedottonon solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche, esoprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurientiintese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con leindicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stessefornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi allaCorte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare ilfondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 27328, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn.13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU, n. 23745del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere dispecificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., aNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata,che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che questeultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare allaCorte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, chetrascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che sipongono in contrasto con essa»); b) un’autonoma questione di malgovernodel precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne ègravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, aseguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ilgiudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltantoun erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, anche nelle rispettive motivazioni,Cass. nn. 12466 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006); c) il giudizio di legittimità non puòessere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulterioregrado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne lasostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn.1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118,19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671 e 20895 del 2025).Come puntualizzato da Cass. n. 8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «Ilcompito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividerela ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello diNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrenteprospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni infatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».2.1.

Il medesimo motivo, poi, nella misura in cui invoca il vizio di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., mostra di non considerare che: i)l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specificodenunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controversoe decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, cometale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sonoinammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn.28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU,n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU,n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii)nella specie, peraltro, nemmeno è concretamente invocabile un vizio dimotivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché l’attuale art.360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 edapplicabile, giusta l’art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame,Numero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026notificati a decorrere dall’1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrereper cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stessocodice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi, comeaccaduto nella specie, l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd.“doppia conforme”) nei confronti di quell’unica parte – l’[OSCURATO:PERSONA] di SistemaPortuale del Mare di [OSCURATO:PERSONA] – che non aveva eccepito la prescrizionedella pretesa degli originari attori oggi ricorrenti”.3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibili tali conclusioni, che, pertanto,ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che le stessenemmeno sono state in alcun modo confutate dal ricorrente nella suamemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 15 maggio 2026, limitatasi,sostanzialmente a considerazioni di carattere meramente fattuale ed allariproposizione di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle giàrinvenibili nel ricorso.

Pertanto, deve trovare applicazione il principio sancitodalla recente decisione resa da Cass. 7 giugno 2025, n. 15219, la quale hapuntualizzato che, «dinanzi ad una proposta molto articolata ed in assenza disviluppo di argomenti idonei a riconsiderarla, l’impegno di aggiungere altro asostegno della già illustrata inammissibilità del ricorso, ove non costituisse unvacuo esercizio di retorica e un inutile dispendio delle esigue risorsegiudiziarie (in proposito, v.

Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228), colliderebbeproprio con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzionedell’art. 380-bis c.p.c.» (cfr. in senso conforme, le ancora più recenti Cass.nn. 5616 e 7852 del 2026).4.

In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese del giudizio dilegittimità sostenute da ciascuna delle costituitesi parti controricorrenti,rimarcandosi, peraltro, che, per quelle da liquidarsi in favore deicontroricorrenti Luca, Romano, Serra e Lauretta, occorre tenere conto dellamaggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014.4.1.

Poiché il ricorso suddetto è definito in conformità della proposta exart. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 delNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/20262022), va disposta la condanna del Foti a norma dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346e 16191 del 2024).

Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), il ricorrente suddetto va condannato al pagamento delle sommeequitativamente determinate di € 5.000,00, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA], di € 9.000,00, in favore della parte controricorrentecomposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreLauretta, e di € 5.000,00 in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di SistemaPortuale del Mare della [OSCURATO:PERSONA] – Catania, nonché al pagamentodell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.4.2.

Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento».

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannaal pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute daciascuna delle costituitesi parti controricorrenti, che liquida: i) in favore diRoberto Caruso, in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge;ii) in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eSalvatore Lauretta, in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori dilegge; iii) in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare della SiciliaOrientale – Catania, in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.[OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle somme di € 5.000,00, infavore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], di € 9.000,00, in favore dellaparte controricorrente composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare della [OSCURATO:PERSONA]– Catania, nonché di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimoricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso lo studiodell’[OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legisdomicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegataal controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamentedomicilia in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 180, presso lo studiodell’[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LAURETTASALVATORE, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale allegataal controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domiciliano in Siracusa, al viale S. Panagia n. 168.- controricorrenti –avverso la SENTENZA, n. 639/2025, emessa dalla CORTE D'APPELLO diCATANIA il giorno 05/05/2025.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato il 10 luglio 2018, [OSCURATO:PERSONA] eCarmelo Cassia, già soci della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa edAugusta, citarono innanzi al Tribunale di Catania, Sezione Specializzata inmateria di Imprese – ivi riassumendo il giudizio originariamente intrapresoinnanzi al Tribunale di Siracusa, dichiaratosi incompetente – [OSCURATO:PERSONA],l’[OSCURATO:PERSONA] di Augusta, chiedendone la condanna al risarcimento deidanni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza di condotteasseritamente illecite nella gestione della società. In particolare, dedusseroche: i) la [OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza all’art. 21 dellalegge n. 84/1994, era stata trasformata in società cooperativa nel 1994 e,contestualmente, era stata la [OSCURATO:SOCIETA]., interamente partecipatadalla cooperativa. Tale trasformazione era avvenuta in assenza di perizia distima del patrimonio sociale, con lesione dei diritti dei soci dissenzienti; ii) lasuccessiva gestione societaria era stata caratterizzata da plurime irregolarità:opacità nella tenuta dei bilanci, operazioni antieconomiche, irregolarifatturazioni, discriminazioni nell’avviamento al lavoro, indebite espulsioni,utilizzo distorto della [OSCURATO:PERSONA], mancati versamenticontributivi, cessione di beni a condizioni svantaggiose, formazione di societàNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026collegate ([OSCURATO:SOCIETA].) in violazione normativa; iii) le condotteamministrative avevano determinato progressivo svuotamento delpatrimonio sociale, perdita di opportunità lavorative e danni previdenziali,aggravati dall’inerzia degli organi di controllo e dell’[OSCURATO:PERSONA].Si costituirono: i) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eSalvatore Lauretta, chiedendo il rigetto dell’avversa pretesa e proponendodomanda riconvenzionale avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danniex art. 598 cod. pen. in ragione delle espressioni offensive utilizzate, nei loroconfronti, dagli attori; ii) [OSCURATO:PERSONA], eccependo il proprio difetto dilegittimazione passiva, la prescrizione di ogni avversa pretesa e, comunque,la sua infondatezza; iii) l’[OSCURATO:PERSONA] di Augusta, contestando quantodedotto da controparte.Il tribunale etneo, con sentenza del 6 aprile 2022, n. 1547, dichiarò ildifetto di legittimazione passiva del Caruso e rigettò sia la domanda propostadagli attori che quella riconvenzionale dei convenuti Luca, Romano, Serra eLauretta.2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi controquella decisione, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e daGaetano Luca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA],l’adita Corte di appello di Catania, con sentenza del 5 maggio 2025,pronunciata nel contraddittorio con l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (ufficio Territoriale di Catania-Ragusa), così dispose:«[…]: in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte l’appelloincidentale e, per l’effetto, dichiara prescritti i diritti oggetto delle domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][…]; rigetta nel resto l’appello incidentale; rigetta l’appello principale propostonei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare di [OSCURATO:PERSONA] elo dichiara assorbito in relazione agli appellanti il cui appello incidentale èstato accolto; […]».Per quanto qui di residuo interesse ed in estrema sintesi, quella corte: i)dichiarò prescritte le pretese risarcitorie degli attori nei confronti degliNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026appellanti incidentali, considerando come unico atto interruttivo ladiffida/messa in mora del 22 febbraio 2016, ampiamente successiva allospirare del termine quinquennale di prescrizione, con decorrenza dalla datadei fatti illeciti ascritti ai medesimi appellanti incidentali, e reputandoirrilevanti le precedenti iniziative giudiziarie e stragiudiziali, le denunce penalie le richieste amministrative del Foti e del Cassia; ii) negò che si fosse alcospetto di illeciti a carattere permanente, «trattandosi, piuttosto, di ipotesidi distrazione di beni sociali, di mancata distribuzione ai soci odierni attori delricavato della loro vendita, ovvero di condotte abusive realizzate dagliamministratori nella gestione dei rapporti di lavoro intrattenuti con gli attoriin ragione delle quali costoro avrebbero ricevuto un trattamento retributivo eprevidenziale inferiore a quello spettantegli, a nulla valendo, ovviamente, chegli effetti dell’asserito depauperamento patrimoniale, ad oggi, persistano»;iii) ribadì l’insussistenza di qualsivoglia responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA].3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha promossoricorso, affidandosi a due motivi. Hanno resistito, con separati controricorsi:i) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA];ii) [OSCURATO:PERSONA]; iii) l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare della SiciliaOrientale – Catania.In data 1/2 dicembre 2025, il consigliere delegato ha depositato unaproposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ.,come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Con istanza del 7/8 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisionedel proprio ricorso.Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, sono state depositatememorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. dal Foti, nonché dai controricorrenti[OSCURATO:PERSONA], Romano, Serra, e Lauretta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:I) «Violazione dell’art. 2943 c.c., nullità della sentenza perviolazione/falsa applicazione delle norme sulla prescrizione, omessaNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026considerazione degli atti interruttivi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.». Si contesta alla corte distrettuale di avere erroneamente dichiaratoprescritte le pretese risarcitorie, considerando come unico atto interruttivo ladiffida/messa in mora del 22 febbraio 2016 e negando qualsivoglia rilevanzaad altri atti (denunce, richieste a pubbliche autorità, etc.) di cui, invece, sisarebbe dovuto tenere conto stante la loro idoneità a costituire in mora idebitori. Altrettanto erroneamente, poi, era stato negato che la condotta degliappellanti incidentali integrasse illecito permanente, con prescrizionedecorrente solo dalla sua cessazione;II) «Violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilitàomissiva della [OSCURATO:PERSONA] e tutela dei diritti dei lavoratoriportuali (artt. 17, 21 L. n. 84/94), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.», contestandosi la sentenza impugnata nella parte in cui aveva esclusola responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare le numeroselettere, diffide e solleciti inviati dal ricorrente alla stessa [OSCURATO:PERSONA],rimasti privi di riscontro, le relazioni ispettive e le denunce depositate, chesegnalavano puntualmente le violazioni della normativa di settore, nonché ladocumentazione comprovante la mancata vigilanza sulle trasformazionisocietarie e sulla gestione dei rapporti di lavoro.2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380-biscod. proc. civ. ha il seguente tenore:“1. Il primo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato nel suocomplesso.Innanzitutto, non corrisponde al vero che la corte distrettuale abbiaomesso di considerare la documentazione, prodotta dagli appellantiprincipali/odierni ricorrenti, asseritamente idonea ad interrompere laprescrizione eccepita dagli appellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA], RomanoIn proposito, infatti, la semplice lettura della sentenza impugnataconsente di verificare che quella corte, «Quanto, […], ai “numerosi attiinterruttivi della prescrizione, come del resto si evince dalla corposaproduzione documentale versata in atti (es. doc. 19, 20 e 32)”», haNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026evidenziato «come il doc. 19 consista nella Richiesta di archiviazione delprocedimento penale n. 7055/2011 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altriformulata in data 17.12.2012 del tutto irrilevante ai fini dell’interruzione dellaprescrizione, il doc. 20 consista nella Richiesta di archiviazione delprocedimento penale n. 7175/2013 nei confronti di ignoti formulata in data18.3.2016 del tutto irrilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione,mentre il n. 32 è l’atto di diffida e messa in mora in data 22.2.2016 indirizzatoagli appellanti incidentali, pacificamente costituente atto interruttivo dellaprescrizione, sì come ammesso anche dagli appellanti incidentali che nericonoscono la valenza, e che tuttavia è costituisce il primo atto interruttivodel credito risarcitorio oggi fatto valere a fronte dei fatti illeciti lamentativerificatisi, al più tardi, almeno dieci anni prima, sembrando appena il casodi evidenziare come l’imponente apparato documentale prodotto dagliappellanti in via principale testimoni l’assunzione di svariate iniziative neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA] lavoratori portuali diSiracusa ed Augusta e delle controparti, consistenti in denunce e segnalazioniad autorità varie (come la richiesta di intervento in data 31.7.2001 effettuatada [OSCURATO:PERSONA] all’Ispettorato del lavoro sub doc. 4; l’atto dichiaratorionotificato in data 11.12.2007 all’[OSCURATO:PERSONA] di Augusta sub doc. 21; larichiesta di chiarimenti in data 22.4.2008 indirizzata all’Ispettorato delLavoro, alla [OSCURATO:PERSONA], all’INPS, al dott. [OSCURATO:PERSONA] del Ministero deiTrasposti, alla segreteria nazionale della [OSCURATO:PERSONA] ed al Comando dellaGuardia di Finanza di Augusta sub doc. 23), nessuna delle quali possiede lecaratteristiche della messa in mora (ossia della richiesta di pagamentoriferibile ai fatti oggetto della citazione per cui è causa che sia rivolta allaodierne controparti e sia stata portata a loro legale conoscenza)» (cfr. pag.6-7 della sentenza impugnata).1.1. In parte qua, poi, la doglianza si rivela pure inammissibile nellamisura in cui conclude nel senso che «la Corte ha erroneamente escluso larilevanza degli atti (denunce, richieste a pubbliche autorità, ecc.) che, invece,dovevano essere valutati alla luce della loro idoneità a costituire in mora idebitori». Di ciascuno di tali atti, invero, non è riprodotto il contenuto, sicchéNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026questa Corte nemmeno può valutarne l’effettiva decisività. Resta solo daricordare, quindi, che, secondo il consolidato e qui condiviso orientamento dilegittimità, «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, perviolazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti edocumenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare talifornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimentoalla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione,come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibilel'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficioo in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio dilegittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass.n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025).1.2. La corte d’appello, infine, ha ritenuto, affatto condivisibilmente, che,nell’odierna vicenda, non si fosse al cospetto di illeciti permanenti (perduranti,cioè, fino a quando gli originari attori fossero stati posti nelle condizioni dipoter accertare compiutamente il danno patito), «trattandosi, piuttosto, diipotesi di distrazione di beni sociali, di mancata distribuzione ai soci odiernidagli amministratori nella gestione dei rapporti di lavoro intrattenuti con gliretributivo e previdenziale inferiore a quello spettantegli, a nulla valendo,ovviamente, che gli effetti dell’asserito depauperamento patrimoniale, adoggi, persistano» (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).In relazione a tale profilo, la doglianza in esame si rivela, nella sostanza,meramente ripetitiva delle argomentazioni già disattese dalla corte suddetta(«La Corte ha individuato il dies a quo nella data dei fatti contestati, senzaconsiderare che la condotta dei resistenti integra illecito permanente, conprescrizione decorrente solo dalla cessazione della condotta […]. Nel caso dispecie, la condotta degli odierni resistenti, protrattasi nel tempo e costituentefonte autonoma di danno per il ricorrente, integra gli estremi dell’illecitopermanente, con conseguente non decorrenza o comunque interruzione dellaNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026prescrizione sino alla cessazione della condotta. Più precisamente, sono stateallegate6 conseguenze dannose e dei danni previdenziali (mancata tutela,CIG, ecc.). […]»). Essa, pertanto, nemmeno appare rispettosa di quantochiarito, del tutto condivisibilmente, da Cass. n. 21563 del 2022 (cfr. pag. 8e ss. della motivazione), da Cass. n. 35782 del 2023 (cfr. pag. 41 e ss. dellamotivazione), da Cass. n. 25495 del 2024 (cfr. pag. 7-8 della motivazione),da Cass. n. 26871 del 2024 (cfr. pag. 11-12 della motivazione) e da Cass. n.19277 del 2025 (pag. 16 e ss. della motivazione), a tenore delle quali «l'oneredi specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicarele norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "decisum" che sorregge lasentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentatodall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolatodal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il dirittod'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quantoper denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne larappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisionegiudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivicon i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnatae, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa èerrata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nulloper inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorsoper Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “nonmotivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.Numero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359,Rv. 579564- 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015,17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez.1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)».2. Il secondo motivo di ricorso si rivela parimenti inammissibile nel suocomplesso.Lo stesso, infatti, nella misura in cui invoca il vizio di cui all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., mostra di non considerare che:i) detto vizio può rivestire la forma della violazione di legge (intesa comeerrata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma,ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsaapplicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecieconcreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamenteindividuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una normadi conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta,contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 5436 del2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del2018);ii) questa Corte, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettivemotivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass.n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a)non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denunciadi una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione dellerisultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativoed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge insenso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ederronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che soloNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n.195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n.16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non giàall’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge,bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce dellerisultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice dimerito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015);iii) la corte d’appello ha negato la concreta configurabilità della invocataresponsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare di [OSCURATO:PERSONA](Ufficio territoriale di Catania – Augusta), in concorso con quella degli altrioriginari convenuti, per omesso esercizio dei poteri di vigilanza attribuitiledalla legge, fornendo esaustiva giustificazione di tale suo convincimento. Inparte qua, dunque, l’odierna censura, benché prospettata con riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in realtà si rivela sostanzialmentevolta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti, sul punto, inprimis dall’arbitro e, poi, dalla corte distrettuale, dimenticando, tuttavia, che:a) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedottonon solo con la indicazione delle norme assertivamente violate, ma anche, esoprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurientiintese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni indiritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con leindicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stessefornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi allaCorte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare ilfondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 27328, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn.13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere dispecificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone alricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., aNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cuiintende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata,che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che questeultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare allaCorte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, chetrascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che sipongono in contrasto con essa»); b) un’autonoma questione di malgovernodel precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudiceabbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne ègravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, aseguito di un’eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, ilgiudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltantoun erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, anche nelle rispettive motivazioni,Cass. nn. 12466 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006); c) il giudizio di legittimità non puòessere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulterioregrado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisioneimpugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne lasostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn.1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118,19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. nn. 1166, 8671 e 20895 del 2025).Come puntualizzato da Cass. n. 8671 del 2025 (cfr. in motivazione), «Ilcompito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividerela ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello diNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrenteprospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni infatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».2.1. Il medesimo motivo, poi, nella misura in cui invoca il vizio di cuiall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., mostra di non considerare che: i)l'attuale art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riguarda un vizio specificodenunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controversoe decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esitodiverso della controversia) per il giudizio, da intendersi riferito ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, cometale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sonoinammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn.28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU,n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU,n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii)nella specie, peraltro, nemmeno è concretamente invocabile un vizio dimotivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché l’attuale art.360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 edapplicabile, giusta l’art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame,Numero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026notificati a decorrere dall’1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrereper cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stessocodice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi, comeaccaduto nella specie, l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd.“doppia conforme”) nei confronti di quell’unica parte – l’[OSCURATO:PERSONA] di SistemaPortuale del Mare di [OSCURATO:PERSONA] – che non aveva eccepito la prescrizionedella pretesa degli originari attori oggi ricorrenti”.3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibili tali conclusioni, che, pertanto,ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che le stessenemmeno sono state in alcun modo confutate dal ricorrente nella suamemoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. del 15 maggio 2026, limitatasi,sostanzialmente a considerazioni di carattere meramente fattuale ed allariproposizione di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle giàrinvenibili nel ricorso. Pertanto, deve trovare applicazione il principio sancitodalla recente decisione resa da Cass. 7 giugno 2025, n. 15219, la quale hapuntualizzato che, «dinanzi ad una proposta molto articolata ed in assenza disviluppo di argomenti idonei a riconsiderarla, l’impegno di aggiungere altro asostegno della già illustrata inammissibilità del ricorso, ove non costituisse unvacuo esercizio di retorica e un inutile dispendio delle esigue risorsegiudiziarie (in proposito, v. Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228), colliderebbeproprio con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all’introduzionedell’art. 380-bis c.p.c.» (cfr. in senso conforme, le ancora più recenti Cass.nn. 5616 e 7852 del 2026).4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese del giudizio dilegittimità sostenute da ciascuna delle costituitesi parti controricorrenti,rimarcandosi, peraltro, che, per quelle da liquidarsi in favore deicontroricorrenti Luca, Romano, Serra e Lauretta, occorre tenere conto dellamaggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014.4.1. Poiché il ricorso suddetto è definito in conformità della proposta exart. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 delNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/20262022), va disposta la condanna del Foti a norma dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ.Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dalmenzionato d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizioin conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 cod. proc. civ. – codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva“tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessariaper confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del2023), il ricorrente suddetto va condannato al pagamento delle sommeequitativamente determinate di € 5.000,00, in favore del controricorrente[OSCURATO:PERSONA], di € 9.000,00, in favore della parte controricorrentecomposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreLauretta, e di € 5.000,00 in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di SistemaPortuale del Mare della [OSCURATO:PERSONA] – Catania, nonché al pagamentodell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.4.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetteràall'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto delNumero registro generale 15815/2025Numero sezionale 2449/2026Numero di raccolta generale 17351/2026Data pubblicazione 01/06/2026contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzionedal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannaal pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute daciascuna delle costituitesi parti controricorrenti, che liquida: i) in favore diRoberto Caruso, in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge;ii) in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eSalvatore Lauretta, in € 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori dilegge; iii) in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare della SiciliaOrientale – Catania, in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito.[OSCURATO:PERSONA], al pagamento delle somme di € 5.000,00, infavore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], di € 9.000,00, in favore dellaparte controricorrente composta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare della [OSCURATO:PERSONA]– Catania, nonché di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimoricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il suo ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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