CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20583/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente;nei confronti diNicola Rella, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA],controricorrente;nonché nei confronti diMarco [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],controricorrente;avverso la sentenza n. 302/2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce, sez.dist. di Taranto, il 3 settembre 2021.Numero registro generale 28516/2021Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 20583/2026Data pubblicazione 18/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].1. - Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il Sig. [OSCURATO:PERSONA], deducendo diessere titolare di una ditta individuale esercente l’attività di commercio aldettaglio di gioielli, e di avere illegittimamente subito in data 2 marzo 2011 ilprotesto, per mancato pagamento, di una cambiale emessa in favore di unproprio fornitore (la [OSCURATO:SOCIETA].), conveniva in giudizio il Banco di Napolis.p.a. ed il notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] al fine di sentire dichiarare la nullità delprotesto e condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenzadel medesimo, da liquidarsi in separata sede. In particolare, il ricorrentededuceva, da un lato, che il [OSCURATO:SOCIETA]., filiale di Grottaglie, non eralegittimato a chiedere al notaio di elevare il protesto, in quanto non era trattariodella cambiale, che invece era domiciliata presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] delBanco di Napoli e, dall’altro, che il notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] non poteva prestare lapropria opera professionale, sia perché la richiesta di certificare il protesto nonche proveniva dal trattario della cambiale, sia perché, comunque, non avevacompetenza al di fuori del territorio del distretto in cui si trovava la propria sedenotarile (Taranto). Il ricorrente deduceva, quindi, di aver subito dall’illegittimoprotesto dei danni, consistenti, oltre che nel discredito commerciale, nellainterruzione di alcune forniture in corso, nella risoluzione (e conseguentepagamento di penale) di un contratto di locazione di una saldatrice laser, nelrifiuto di accesso al credito e, infine, nel rifiuto di nuove forniture.Disposto il mutamento del rito, il Tribunale di Taranto dichiaravainammissibile la domanda di cancellazione del protesto, rigettava la domanda dirisarcimento e condannava l’attore al pagamento delle spese processualisostenute dai convenuti.A seguito del gravame proposto dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primogrado veniva riformata. In particolare, la Corte di appello - accertata l’illegittimitàdel protesto - ha ritenuto che la condotta non corretta della banca e delprofessionista sono state foriere di danni per l’originario attore, che a seguitoNumero registro generale 28516/2021Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 20583/2026Data pubblicazione 18/06/2026della illegittima elevazione del protesto, innanzitutto ha subito: 1) la bruscainterruzione di forniture (prima regolate sempre con dilazioni di pagamento), nonsolo da parte della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche di altri fornitori; 2) ilrifiuto di procedere, come in passato, a modalità di pagamento dilazionate; 3) ildiniego di finanziamenti; 4) la risoluzione anticipata del contratto di locazione diuna saldatrice laser, concluso con la Salrent, con conseguente restituzione delbene aziendale, e pagamento della penale; 5) l’inevitabile discredito commercialederivante dal protesto.Conseguentemente, la Corte di appello, in accoglimento della domandaproposta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], condannava l’istituto di credito ed il professionista,in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall’attore, da liquidarsi inseparata sede.2. - Avverso la sentenza di appello la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi. Il notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] depositavaricorso adesivo. Resisteva con controricorso il Sig. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo di ricorso, l’istituto di credito ricorrente denunciala «violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c. e all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la sentenza impugnata èaffetta da nullità per carenza di motivazione».Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata è contraddistinta damotivazione esistente (soltanto) graficamente, ma in realtà del tutto inidonea adesplicitare le ragioni della decisione e, in ogni caso, a far comprendere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento epermettere il controllo sull’esattezza (e la logicità) dello stesso. Nello specifico,secondo il ricorrente, si rivolvono in una statuizione apodittica e quasi di stampodogmatico le «stringate affermazioni» concernenti l’individuazione dei dannisubiti dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza del protesto.Il motivo è palesemente inammissibile.Come affermato più volte da questa Corte, in tema di ricorso percassazione, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettaNumero registro generale 28516/2021Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 20583/2026Data pubblicazione 18/06/2026da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendatuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, da ultimo,Cass. Sez. 1, 28/01/2025, n. 1986, Rv. 673839 - 01; Cass. Sez. 5, 23/10/2024,n. 27551, Rv. 672731 - 01). In questa prospettiva, il vizio di omessa pronuncia,censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ricorre (soltanto) ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche soloimplicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per lasoluzione del caso concreto.Ciò posto, nel caso di specie, come sopra già evidenziato, la Corte diappello ha esplicitato il proprio ragionamento dando atto, puntualmente, deidanni che ha riconosciuto come sussistenti e individuati come segue: 1) la bruscainterruzione di forniture da parte tanto della [OSCURATO:SOCIETA]., quanto anche dialtri fornitori; 2) il rifiuto di procedere, come in passato, a modalità di pagamentodilazionate; 3) il diniego di finanziamenti; 4) la risoluzione anticipata delcontratto di locazione di una saldatrice laser, concluso con la Salrent, conconseguente restituzione del bene aziendale, e pagamento della penale; 5)l’inevitabile discredito commerciale derivante dal protesto. Peraltro, conriferimento a tutti i danni ora specificati, ad eccezione dell’ultimo (che, peraltro,appare ricognitivo degli altri), la Corte ha anche indicato da quale fonteprobatoria ha ritratto la prova dell’esistenza del pregiudizio.Come si vede, non può certo dirsi che sia mancante o meramenteapparente la motivazione della decisione.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Secondo parte ricorrente, il «fatto storico» il cui esame è stato omessodalla Corte di appello nell’affermare che la condotta del Banco è stata foriera didanno è l’avvenuta cancellazione del protesto a distanza di pochi mesi dalla sualevata o, se si preferisce, la breve durata della sua pubblicazione.Il motivo si rivela inammissibile sotto due profili.Numero registro generale 28516/2021Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 20583/2026Data pubblicazione 18/06/2026In primo luogo, l’avvenuta cancellazione del protesto a distanza di pochimesi dalla sua levata o, se si preferisce, la breve durata della sua pubblicazionenon costituisce un dato «decisivo» per escludere la sussistenza di un danno,potendo quest’ultimo verificarsi indipendentemente da quella durata (purchéderivi da esso). Proprio tale considerazione consente di ritenere, sotto altroprofilo, che il motivo difetta di specificità o, comunque, di autosufficienza inpunto di «decisività» del fatto il cui esame sarebbe omesso. Infatti, la parte nonspecifica, come invece avrebbe dovuto, se i danni ritenuti come esistenti dallaCorte territoriale si siano verificati in pendenza dell’iscrizione del protesto ovverosuccessivamente alla sua cancellazione. E, invero, solo in tale ultima ipotesi sisarebbe potuto porre, almeno in astratto, un dubbio concernente la decisivitàdell’esame del fatto costituito dalla durata della pubblicità del protesto. Inassenza di tale specificazione, al contrario, il motivo si manifesta inammissibile.3. - Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., in quanto la Corte di appello ha erroneamente ritenuto sussistente undanno non patrimoniale, costituito dal «discredito commerciale», in re ipsa.Anche tale motivo si presenta inammissibile, in quanto non è aderente allaratio decidendi, dal momento che Corte di appello ha individuato specifici danniconseguenti alla levata di protesto, senza ritenere che il danno fosse in re ipsa.4. ― Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso va, quindi,dichiarato inammissibile.Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €. 200,00 edagli accessori di legge;Numero registro generale 28516/2021Numero sezionale 833/2026Numero di raccolta generale 20583/2026Data pubblicazione 18/06/2026compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità nei rapporti traparte ricorrente e [OSCURATO:PERSONA];ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile,in data 23 febbraio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]