CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 marzo 1995
Cassazione n. 40534/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Afghanistan 06/03/1995 avverso la sentenza n. 137/21 del G.i.p. del Tribunale di Bolzano del 19/03/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei cellulari e alla espulsione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Bolzano, in accoglimento della richiesta formulata con il consenso del Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, disponendo, contestualmente alla confisca e alla distruzione della sostanza drogante, anche quella del denaro in sequestro nonché l'espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato a pena espiata. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che con un primo motivo deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si sostiene che, nonostante il capo d'imputazione contempli la detenzione di sostanze di tipo diverso (cocaina e hashish), l'imputato ha commesso un'unica condotta criminosa di lieve entità, correttamente inquadrabile ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. a dispetto della diversità di sostanze stupefacenti, sicché del tutto illegittimamente è stato applicato l'art. 81 cpv. cod. pen. Con un secondo motivo si ribadisce l'erronea qualificazione giuridica della condotta per non essere stato ravvisato il fatto di lieve entità e la corrispondente figura autonoma di reato. Con un terzo composito motivo si deduce: vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca della somma di denaro (C 2.254,00), giustificata unicamente dalla condizione di straniero dell'imputato e dalla sua situazione economica di disoccupazione e nullatenenza; assenza di motivazione in ordine alla confisca di due telefoni cellulari; assenza di motivazione circa la pericolosità sociale che deve sempre giustificare l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla confisca dei cellulari ed alla applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, mentre va dichiarato inammissibile nel resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] osserva che manca effettivamente nella pronuncia impugnata ogni argomentazione a sostegno della statuizione concernente la confisca di due telefoni cellulari, aggiunta, infatti, manualmente sia in motivazione che in dispositivo, nonché ogni accenno ad una valutazione di pericolosità dell'imputato, che deve necessariamente sorreggere l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990. Di conseguenza la sentenza deve essere annullata sia in ordine alla confisca dei due dispositivi telefonici sia per quanto riguarda l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 86 d. P.R. n. 309 del 1990, con restituzione degli atti al Tribunale di Bolzano, Ufficio G.i.p. per rinnovato esame su tali punti. 3. Vanno, invece, dichiarate inammissibili le residue doglianze. Quelle riguardanti la pretesa erronea qualificazione giuridica (primo e secondo motivo di ricorso), poiché correttamente il giudice ha ravvisato la continuazione (art. 81 cpv. cod. pen.) tra i contestati delitti di detenzione di 39,80 gr. di cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) e di 48 gr. di hashish (art. 73, comma 4, st. d.P.R.), attesa la pacifica possibilità che i due distinti reati possano tra loro concorrere e dar luogo all'applicazione della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015) Quella relativa alla confisca della somma di denaro va, inoltre, respinta, attesa la congrua motivazione espressa sul punto in sentenza, costituente diretta applicazione del cbn. disp. degli artt. 85-bis d.P.R. cit. e 240-bis cod. pen. in relazione alle acclarate condizioni socio-economiche dell'imputato. P. Q. M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei léfunirreorig cellulari e alla misura di sicurezza dell'espulsione e rinvia per nuovo esame su detti punti al Tribunale di Bolzano, Ufficio G.i.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, 18 ottobre 2021 Il consigliere es en ore [OSCURATO:PERSONA]